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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32991/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attori)

La controversia

In un giudizio riassunto davanti al Tribunale di Torino, dopo una precedente declaratoria di incompetenza del Tribunale di Vercelli, due soggetti avevano chiesto accertarsi la nullità parziale di fideiussioni da essi prestate in favore di istituti di credito, deducendo che le clausole contestate riproducessero uno schema uniforme frutto di intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990. Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, ha però sollevato d'ufficio regolamento di competenza ritenendo che la competenza inderogabile spettasse alla Sezione specializzata in materia di impresa di Milano, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 168/2003, come modificato dal d.lgs. 3/2017. La questione era quindi se la domanda di nullità parziale di fideiussioni "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale rientrasse nella competenza del foro specializzato milanese e se il regolamento d'ufficio fosse ammissibile anche dopo la riassunzione della causa davanti a un giudice che, a sua volta, declinava la competenza a favore di un terzo giudice.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese. Ha ritenuto che la domanda introdotta avesse ad oggetto in via diretta l'accertamento della nullità parziale delle fideiussioni per contrasto con un'intesa anticoncorrenziale, sicché la controversia rientrava tra quelle attribuite inderogabilmente alla Sezione specializzata milanese per gli uffici giudiziari del distretto di Torino. La Corte ha inoltre ribadito che il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è esperibile quando il giudice ad quem, dopo la riassunzione, declini la competenza ritenendo competente un terzo giudice. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Milano anche per le spese della fase di competenza.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile anche quando il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta declini la competenza a favore di un diverso giudice dal primo adito.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato solo come criterio territoriale indicato nel provvedimento di merito; non è il criterio decisivo della decisione di legittimità.

  • art. 2 l. 287/1990

    Le clausole delle fideiussioni che riproducono lo schema predisposto dall'ABI e contrastano con l'intesa vietata possono essere nulle perché espressione di una restrizione della concorrenza.

  • art. 33, comma 2, l. 287/1990

    Le azioni di nullità e di risarcimento del danno relative alla violazione della normativa antitrust sono devolute alla competenza delle corti d'appello; nel ragionamento della Corte tale disciplina si coordina con la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità dell'intesa antitrust si riflette sulle sole clausole delle fideiussioni che la riproducono, determinando una nullità parziale del contratto a valle salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 3 d.lgs. 168/2003

    Attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all'art. 33, comma 2, l. 287/1990, e quindi anche le liti antitrust rilevanti nel caso concreto.

  • art. 4 d.lgs. 168/2003

    Per gli uffici giudiziari compresi nel distretto di Torino, la competenza inderogabile spetta alla Sezione specializzata in materia di impresa di Milano.

  • art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. 3/2017

    Ha introdotto la previsione che radica inderogabilmente a Milano la competenza per le controversie antitrust provenienti, tra gli altri, dal distretto di Torino.

  • art. 101 TFUE

    Le clausole di fideiussione conformi a un'intesa vietata anche dal diritto dell'Unione possono essere colpite da nullità parziale.

Massime di principio

  • La domanda di accertamento della nullità di una fideiussione "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale, proposta in via di azione, rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa competente per territorio inderogabile secondo la disciplina speciale.
  • La competenza specializzata si radica quando la causa richiede in via diretta la verifica della nullità dell'intesa vietata e del conseguente riflesso sul contratto a valle; non è sufficiente un richiamo solo incidentale alla disciplina antitrust.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è proponibile anche se il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta declina a sua volta la competenza in favore di un terzo ufficio.
  • La nullità dell'intesa anticoncorrenziale si comunica al contratto a valle soltanto per le clausole che riproducono lo schema vietato, con possibile nullità parziale del contratto, salvo prova di una diversa volontà negoziale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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