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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31713/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della pensionata, delle trattenute operate dalla Cassa sul proprio trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, con domanda di accertamento della illegittimità delle trattenute e di restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale decorrente dai singoli ratei. In primo grado le domande erano state accolte; la Corte d'appello aveva poi rigettato il gravame della Cassa. Con il ricorso per cassazione la Cassa deduceva, con il primo motivo, la violazione della normativa che disciplina gli enti previdenziali privatizzati e i poteri regolamentari della Cassa, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo perché il diritto a pensione era maturato dopo il regolamento, perché doveva applicarsi la disciplina successiva della L. n. 335/1995 come modificata, perché il contributo sarebbe coerente con l'equilibrio finanziario di lungo termine e con la giurisprudenza costituzionale, e perché non sarebbe stata correttamente valorizzata la disciplina del pro rata e l'art. 23 Cost.; con il secondo motivo sosteneva che, in via subordinata, dovesse applicarsi il contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011, assumendo che l'illegittimità del contributo imposto dalla Cassa integrasse un'inerzia rilevante ai fini di quella disposizione; con il terzo motivo contestava il termine di prescrizione applicato alla domanda di ripetizione, sostenendo che dovesse valere la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni della Cassa o, comunque, quella breve ex art. 2948 n. 4 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato: il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa è qualificato come prelievo ultra vires, incompatibile con il principio del pro rata e con l'assenza di una base legislativa idonea ex art. 23 Cost.; l'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non è applicabile alla fattispecie perché richiede una vera inerzia degli enti e non l'adozione di misure poi dichiarate illegittime; quanto alla prescrizione, la domanda non riguarda il diritto a pensione ma la ripetizione di somme indebitamente trattenute, sicché non si applica la prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della Cassa alle spese e alle ulteriori somme sanzionatorie previste per la definizione conforme alla proposta non accettata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto l'illegittimità delle trattenute per contributo di solidarietà e il diritto della pensionata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nei limiti della prescrizione decennale. Ha inoltre condannato la Cassa al pagamento delle spese di legittimità, con distrazione, e al versamento delle somme di cui all'art. 96 c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    La disposizione regolamentare è stata posta a fondamento del contributo di solidarietà, ma la Corte ne esclude l'idoneità a introdurre validamente una prestazione patrimoniale imposta in assenza di base legislativa sufficiente.

  • artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente per fondare i poteri della Cassa; la Corte non ravvisa elementi nuovi idonei a superare il consolidato orientamento che ne limita l'operatività rispetto a prelievi ultra vires.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    La Corte richiama la distinzione tra testo originario e testo modificato dalla L. n. 296/2006, chiarendo che per trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 rileva il regime originario; in ogni caso, non consente l'introduzione del contributo di solidarietà in esame.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    È menzionato quale modifica della disciplina del pro rata e dell'equilibrio finanziario degli enti privatizzati, ma la Corte afferma che non si applica alla fattispecie nei termini sostenuti dalla Cassa.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Richiamato dalla ricorrente come interpretazione autentica, ma non ritenuto idoneo a legittimare il contributo oggetto di causa.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011

    La Corte esclude che la norma possa giustificare il contributo nel caso concreto; inoltre chiarisce che il contributo dell'1% previsto dalla disposizione richiede una vera inerzia dell'ente e non si applica quando l'ente abbia adottato misure poi giudicate illegittime.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, soggetta alla riserva di legge; manca la base legale necessaria a sorreggerne l'imposizione.

  • artt. 2, 3, 36 e 38 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente in chiave di legittimità costituzionale del prelievo; la Corte richiama il precedente della Corte costituzionale, ma ribadisce che il decisivo profilo di illegittimità è l'assenza di copertura legislativa sufficiente ex art. 23 Cost.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma i motivi sono dichiarati inammissibili perché si pongono in contrasto con giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti nuovi.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili i motivi perché le questioni di diritto sono già state decise in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità e i ricorsi non offrono elementi per mutare orientamento.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione richiama la procedura camerale e, poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta non accettata, applica le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    La Corte precisa che disciplina la prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa, ma non è pertinente alla domanda restitutoria proposta per somme indebitamente trattenute.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Invocato per la prescrizione breve, ma non applicato alla domanda di ripetizione dell'indebito trattenuto, che è qualificata come credito restitutorio.

  • artt. 2033 e segg. c.c.

    Costituiscono il titolo della domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute; la Corte qualifica la pretesa come credito restitutorio e non come credito da prestazione previdenziale.

  • art. 65 r.d. n. 12/1941

    Richiamato per sottolineare i poteri nomofilattici della Corte di cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli ulteriori effetti economici collegati all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, prelievi patrimoniali su pensioni già determinate in base ai criteri vigenti, quando tali prelievi non trovino una sufficiente base legale; un contributo di solidarietà imposto in tal modo è qualificabile come prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost. e, in difetto di copertura legislativa, è illegittimo.
  • Il principio del pro rata continua a fungere da limite agli interventi che incidano sui trattamenti già maturati; le modifiche normative successive non possono essere invocate per legittimare retroattivamente prelievi o decurtazioni incompatibili con il regime applicabile al momento della maturazione del trattamento, salvo che la disciplina sopravvenuta lo consenta espressamente nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • La previsione di un contributo dell'1% per gli anni 2012 e 2013 presuppone una vera inerzia dell'ente nell'adottare misure di equilibrio finanziario oppure un parere negativo ministeriale sulle delibere adottate; non è sufficiente che l'ente abbia adottato misure successivamente dichiarate illegittime.
  • Quando la domanda riguarda la restituzione di somme trattenute indebitamente sul trattamento pensionistico, il titolo dell'azione è la ripetizione dell'indebito e non il diritto a pensione: non si applicano quindi le norme sulla prescrizione del diritto alle prestazioni previdenziali, ma la disciplina propria del credito restitutorio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. quando si limita a riproporre censure già ripetutamente disattese da un indirizzo giurisprudenziale consolidato senza offrire elementi concreti e specifici idonei a sollecitare un mutamento di orientamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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