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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31717/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo del trattamento di fine rapporto di un ex dirigente medico, dipendente per lungo tempo di una struttura ospedaliera privata, che aveva ottenuto in primo e secondo grado una condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento di differenze retributive sul TFR. La Corte d'appello aveva rideterminato l'importo dovuto escludendo dal computo, per il periodo successivo all'1.1.2002, gli emolumenti percepiti a titolo di incentivazione o compartecipazione, in base alla disciplina collettiva applicabile. L'ospedale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulla prova e sulla non contestazione, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la portata di un precedente giudicato formatosi in una lite con l'INPS circa la natura non subordinata dei compensi per attività in plus orario; (2) violazione delle norme sulla valutazione delle prove e presunzioni, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'efficacia probatoria di quel giudicato anche rispetto alla posizione del lavoratore; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la sentenza avrebbe incluso nel TFR emolumenti che lo stesso lavoratore aveva indicato come non utili al TFR; (4) violazione dell'art. 2909 c.c., per mancata applicazione del giudicato e del giudicato riflesso derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia invocata dall'ospedale. Il ricorrente ha inoltre richiamato, nella memoria, precedenti conformi della Cassazione in controversie analoghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto come vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, ipotesi che limita la deducibilità del vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il quarto motivo, osservando che l'eccezione di giudicato esterno richiede il deposito della sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità, adempimento non eseguito. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato le conclusioni del ricorso introduttivo nella parte necessaria a verificare l'asserita ultrapetizione. Non sono state liquidate spese di lite; è stato però disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice altera gli elementi oggettivi della domanda o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; la doglianza è inammissibile se non è autosufficientemente riportato il contenuto della domanda introduttiva rilevante per il controllo della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai motivi del ricorrente in tema di valutazione delle prove e principio di non contestazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per ragioni di inammissibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione degli elementi probatori; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in materia di onere della prova; non incide sull'esito, poiché il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erroneità del ragionamento inferenziale sul giudicato; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Censura utilizzata per denunciare violazioni di legge; la Corte non è entrata nel merito perché ha qualificato i motivi come inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la doglianza di ultrapetizione; il motivo è stato respinto per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme quando appello e primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della causa.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma per invocare un giudicato esterno occorre produrre la sentenza passata in giudicato con attestazione di irrevocabilità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, limita la proponibilità del ricorso per cassazione sul vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La prova del giudicato esterno richiede il deposito della sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità della cancelleria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio a precedenti conformi e per la redazione sintetica della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    L'inammissibilità del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando la sentenza d'appello confermi quella di primo grado sulla base del medesimo nucleo argomentativo e dei medesimi fatti principali.
  • L'eccezione di giudicato esterno deve essere supportata dalla produzione della decisione dedotta come irrevocabile, corredata dell'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La denuncia di ultrapetizione richiede una specifica e autosufficiente indicazione del contenuto della domanda introduttiva e del suo raffronto con la decisione impugnata; se il ricorso non consente tale verifica, il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sul fatto processuale è possibile solo entro i limiti dell'autosufficienza del ricorso, senza che la Corte possa svolgere ricerche autonome negli atti non puntualmente indicati dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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