Cassazione Civile, Ordinanza n. 31716/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di vecchiaia già in godimento. Il soggetto pensionato deduceva che l'ente previdenziale avesse calcolato la prestazione in modo errato, non commisurandola a tutta l'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera per circa 35 anni e a quella autonoma svolta in Italia in periodi limitati, e attribuendo inoltre una pensione di anzianità per lavoro autonomo anziché una pensione di vecchiaia da lavoro dipendente. In particolare, il ricorrente contestava che, per i periodi lavorati in Svizzera, la base di calcolo fosse stata determinata con una retribuzione teorica ricavata dal meccanismo di trasferimento dei contributi, anziché sulla retribuzione effettivamente percepita all'estero. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo per violazione di legge, sostenendo l'applicabilità del principio ricavato dalla legge di ratifica della convenzione italo-svizzera e contestando l'applicazione della disciplina interpretativa sopravvenuta del 2006; il secondo sulla motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la disciplina sul trasferimento all'AGO italiana dei contributi versati in Stati esteri in base ad accordi internazionali di sicurezza sociale, e in particolare quella riferita al rapporto Italia-Svizzera, si distingue dalla totalizzazione dei contributi e non è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE invocata dal ricorrente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio motivazionale non era spendibile in presenza di doppia conforme. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La legge di ratifica della convenzione italo-svizzera viene richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi del calcolo della pensione come se l'assicurato avesse lavorato in Italia, ma la Corte non accoglie tale lettura in quanto ritiene applicabile la successiva disciplina interpretativa e la giurisprudenza consolidata sul trasferimento dei contributi esteri.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 777
in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono
La disposizione è applicata come norma di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 488/1968, imponendo il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi lavorati all'estero mediante una retribuzione teorica parametrata ai contributi trasferiti.
d.P.R. n. 488/1968, art. 5, comma 2
La norma è letta alla luce dell'interpretazione autentica del 2006, che ne specifica il criterio di determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi esteri.
Regolamento CE n. 1408/1971, art. 3, n. 1
È richiamato solo per affermare la regola di parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri, ma la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto, che concerne una disciplina peculiare Italia-Svizzera estranea alla totalizzazione prevista dal regolamento.
Regolamento CE n. 1408/1971, art. 10
È citato per ribadire l'irrilevanza della residenza sul mantenimento delle prestazioni in denaro, ma la Corte ritiene che la disposizione non incida sulla diversa questione delle modalità di ricongiunzione dei contributi esteri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati all'estero in forza di convenzioni internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile dei periodi lavorati fuori dall'Italia si determina secondo il criterio legale di conversione dei contributi trasferiti, non sulla base della retribuzione effettiva percepita all'estero.
- La disciplina speciale relativa ai rapporti previdenziali con la Svizzera non coincide con la totalizzazione dei contributi prevista dal diritto dell'Unione, sicché le regole comunitarie invocate in tema di parità di trattamento e non riduzione delle prestazioni non sono automaticamente sovrapponibili alla fattispecie della ricongiunzione dei contributi.
- La sentenza della Corte di giustizia che impone agli Stati membri il rispetto del diritto UE nell'esecuzione di convenzioni internazionali rileva solo se la fattispecie concreta è omogenea a quella decisa; non è utilizzabile in modo estensivo per contestare un diverso meccanismo di calcolo pensionistico.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso che mira a censurare la motivazione di merito è inammissibile nei limiti in cui non sia deducibile il relativo vizio secondo la disciplina processuale applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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