Cassazione Civile, Ordinanza n. 31719/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo del trattamento di fine rapporto spettante a un ex dipendente di un ospedale privato, con mansioni di infermiere professionale, cessato il rapporto nel 2014. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto la domanda del lavoratore e aveva quantificato differenze di TFR includendo, tra le voci utili o escludendole solo dal 2002 in poi, anche alcune competenze accessorie, in particolare l'indennità di mensa e gli emolumenti di incentivazione/compartecipazione, oltre a confermare il computo al lordo delle trattenute fiscali e a richiamare il regime dell'indennità integrativa speciale. L'ospedale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame e violazione delle regole sul giudicato, sostenendo che non fosse stato considerato un precedente giudicato del Tribunale di Foggia sulla natura non subordinata delle compartecipazioni e la sua efficacia riflessa; 2) falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno; 3) violazione delle norme sul TFR e del CCNL Sanità per avere incluso l'indennità di mensa nella base di calcolo almeno per il periodo anteriore al 31.12.2001, nonostante l'art. 6, comma 3, d.l. 333/1992 conv. in l. 359/1992 escluda il valore della mensa dalla retribuzione salvo diversa pattuizione collettiva; 4) violazione della disciplina sul calcolo lordo/netto delle differenze retributive e del TFR; 5) nullità della sentenza per motivazione intrinsecamente contraddittoria circa il ruolo del datore quale sostituto d'imposta e il calcolo al lordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio e, comunque, la deduzione del giudicato esterno richiedeva il deposito della sentenza munita di attestazione di irrevocabilità, adempimento non eseguito. Ha reputato infondati il quarto e il quinto motivo, confermando il principio per cui le differenze retributive e il TFR vanno calcolati al lordo e ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sufficientemente coerente e conforme al minimo costituzionale. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo: la Corte territoriale aveva erroneamente distinto tra periodo anteriore e successivo al 31.12.2001 sulla base della mancata istituzione della mensa, mentre la disciplina di legittimità esclude in via generale la natura retributiva del valore del servizio mensa e dell'indennità sostitutiva, salvo diversa previsione collettiva espressa. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e rinviata alla medesima Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
regola il trattamento di fine rapporto; il suo calcolo deve tener conto delle voci retributive secondo la disciplina legale e collettiva applicabile
ha novellato la disciplina del TFR; la Corte richiama il regime degli accantonamenti e l'art. 5, comma 2, sul congelamento dell'indennità integrativa speciale
art. 46 CCNL Comparto Sanità Pubblica integrativo del CCNL del 7.4.1999
individua le voci utili ai fini del TFR e non menziona l'indennità di mensa; la Corte di merito lo aveva applicato dal 31.12.2001
il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma la sua efficacia presuppone la corretta allegazione e prova del titolo giudicato
richiamato nel motivo sul giudicato e sulla valutazione delle prove
richiamato nel motivo sul giudicato e sulla valutazione delle prove
motivo dedotto per omesso esame di un fatto decisivo; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito
riferito alle censure per violazione di legge sui criteri di calcolo del TFR e sull'indennità di mensa
invocato per la nullità della sentenza per asserita contraddittorietà motivazionale
ai fini dell'opponibilità del giudicato esterno è necessario il deposito della sentenza con attestazione di irrevocabilità della cancelleria
art. 6, comma 3, d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992
"il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro"
ha valore sostanziale di norma di interpretazione autentica; esclude in via generale la natura retributiva della mensa e della sua indennità sostitutiva, salvo diversa previsione espressa dei contratti collettivi
art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. n. 47/2000
richiamato nel motivo sulla quantificazione al lordo del TFR
artt. 2 e 3, commi 15 e 16, legge n. 297/1982
richiamati nel motivo sulla quantificazione al lordo del TFR e sul regime delle ritenute
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio di nullità per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude il vizio perché la motivazione consente di seguire il ragionamento decisorio
art. 5, comma 2, legge n. 297/1982
richiamato sul congelamento dell'indennità integrativa speciale, trattata come elemento fisso e costante della retribuzione
richiamato per dare continuità a precedenti conformi
richiamato come requisito di produzione del giudicato esterno
art. 3, comma 3, d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992
nel testo è menzionato come disposizione riferita al servizio mensa istituito dall'azienda, ma la Corte ritiene applicabile la disciplina generale dell'art. 6, comma 3, l. 359/1992
Massime di principio
- Il giudicato esterno, per essere utilmente speso in giudizio, deve essere specificamente allegato e prodotto con l'attestazione di irrevocabilità; in mancanza, la relativa censura è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per omesso esame o violazione delle regole di valutazione della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova rivalutazione del merito, specialmente in presenza di doppia conforme.
- In materia di trattamento di fine rapporto, la base di computo delle voci accessorie è determinata dalla disciplina legale e collettiva applicabile; una voce può essere inclusa solo se la fonte normativa o contrattuale le attribuisce natura retributiva o ne impone il computo.
- Il valore del servizio mensa e l'indennità sostitutiva non hanno natura ontologicamente retributiva e, salvo diversa previsione espressa della contrattazione collettiva, non entrano nella base di calcolo degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.
- Le differenze retributive e le poste di fine rapporto devono essere calcolate al lordo delle ritenute, ferma la considerazione di quanto già versato dal datore quale sostituto d'imposta secondo la disciplina applicabile.
- Il vizio di nullità per motivazione apparente o contraddittoria non sussiste quando la sentenza, nel suo complesso, consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
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