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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31720/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il corretto calcolo del trattamento di fine rapporto di un dipendente sanitario privato, cessato dal servizio il 30.6.2019, in particolare con riferimento all'accantonamento alla data del 31.10.2015. Il giudice d'appello aveva ritenuto che nella base di computo del TFR dovessero essere incluse, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina collettiva del 31.12.2001, le somme percepite a titolo di incentivazione/compartecipazione e l'indennità di mensa, rideterminando l'importo dovuto. L'ospedale ha proposto sei motivi di ricorso: con i primi tre ha dedotto errori sull'efficacia del giudicato derivante da una precedente sentenza del Tribunale di Foggia relativa alla natura non subordinata dei compensi per attività in plus orario, sostenendo che quel giudicato si estendesse anche alla posizione del lavoratore attuale e che la Corte d'appello avesse male valutato le prove e il principio di non contestazione; con il quarto ha censurato l'inclusione dell'indennità di mensa nella base TFR, sostenendo che l'art. 6, comma 3, d.l. 333/1992 conv. in l. 359/1992 esclude tali voci salvo diversa previsione collettiva e che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato l'assenza di un servizio mensa aziendale; con il quinto ha denunciato la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla non contestazione, sostenendo che il lavoratore non avesse dimostrato l'inesattezza del TFR liquidato; con il sesto ha contestato l'uso delle presunzioni e la valutazione della prova sulla supposta inadeguatezza del TFR. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché implicavano una rivalutazione del merito e, quanto al giudicato esterno, mancava il deposito della sentenza munita di attestazione di irrevocabilità; ha accolto il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva male interpretato la disciplina dell'indennità di mensa, che secondo la giurisprudenza non ha natura ontologicamente retributiva e non è computabile nel TFR salvo espressa diversa previsione dei contratti collettivi, senza che rilevi l'effettiva istituzione del servizio mensa; ha rigettato il quinto motivo perché la Corte territoriale aveva spiegato che la liquidazione finale del TFR era successiva al periodo considerato e non dimostrava il pagamento integrale di quanto richiesto; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché diretto solo a contestare la valutazione probatoria di merito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

La decisione

La Cassazione ha accolto soltanto il quarto motivo di ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'indennità di mensa nel calcolo del TFR e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini il punto applicando il principio per cui l'indennità di mensa non è computabile nel TFR salvo espressa diversa previsione collettiva. Restano ferme le statuizioni sulle altre censure, comprese quelle sul giudicato e sulla prova dell'inadeguatezza del TFR liquidato. Il giudizio di legittimità è stato rinviato anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 46 CCNL Comparto Sanità Pubblica integrativo del CCNL 7.4.1999

    La disposizione collettiva, entrata in vigore il 31.12.2001, elenca le voci utili al TFR e non comprende l'indennità di mensa; pertanto le voci di incentivazione/compartecipazione non sono computabili dopo tale data se escluse dalla disciplina pattizia.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992

    Salvo che gli accordi e i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro

    La norma è stata interpretata come disposizione di portata generale e sostanzialmente autentica: il valore della mensa o della relativa indennità sostitutiva è escluso dalla retribuzione a tutti gli effetti, compreso il TFR, salvo diversa espressa previsione dei contratti collettivi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma la sua deduzione in cassazione richiede che sia prodotto il provvedimento munito di attestazione di irrevocabilità; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o si discosta dai criteri legali di valutazione; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata respinta perché la Corte territoriale ha escluso, in fatto, la dimostrazione che il TFR finale avesse già incluso le voci oggetto di contestazione.

  • art. 2727 c.c.

    La censura sulle presunzioni è inammissibile in cassazione se mira solo a una rivalutazione del fatto e non denuncia un vizio di sussunzione.

  • art. 2729 c.c.

    In cassazione è censurabile soltanto il vizio di sussunzione nell'uso delle presunzioni, non la mera diversa apprezzamento della loro gravità, precisione e concordanza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Per far valere un giudicato esterno è necessario depositare la sentenza con attestazione di irrevocabilità della cancelleria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità a precedenti conformi e per sintetizzare la motivazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale usata come parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte ha distinto tra errori di diritto e inammissibili censure di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, soprattutto in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale usata come parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte ha distinto tra errori di diritto e inammissibili censure di merito.

Massime di principio

  • L'indennità di mensa non ha natura ontologicamente retributiva e non rientra nella base di calcolo del TFR, salvo che una fonte collettiva disponga espressamente in senso diverso.
  • La disciplina legale sulla mensa ha portata generale e opera a prescindere dall'effettiva istituzione del servizio mensa presso l'azienda; ciò che conta è la previsione normativa e l'eventuale diversa regolazione collettiva.
  • Il giudicato esterno può essere fatto valere in cassazione solo se il provvedimento su cui si fonda è prodotto in copia munita di attestazione di irrevocabilità; in difetto la censura è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né della gravità, precisione e concordanza degli indizi, salvo i limitati casi di vizio di sussunzione o di utilizzo di prove non introdotte.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito utilizzi prove non dedotte dalle parti o disattenda i criteri legali di valutazione; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove acquisite.
  • Le censure sull'omesso esame di fatti decisivi non possono trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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