Cassazione Civile, Ordinanza n. 31714/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta dal debitore contro l’INPS per ottenere l’accertamento negativo dell’insussistenza dei crediti risultanti dall’estratto di ruolo e, in sostanza, per impedire l’esecuzione forzata fondata su cartelle di pagamento. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato inesistente il diritto dell’INPS di procedere all’esecuzione forzata. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 100 c.p.c. e di altre norme, sostenendo che l’azione di accertamento negativo dell’estratto di ruolo non fosse ammissibile. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso successivo incidentale limitatamente alla regolazione delle spese. La questione è stata risolta alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite sulla non esperibilità dell’azione di impugnazione dell’estratto di ruolo e sui rimedi alternativi a tutela del debitore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’INPS, ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha dichiarato inammissibile l’originaria domanda di accertamento negativo dell’estratto di ruolo. Le spese dell’intero processo sono state compensate in ragione dell’intervenuto consolidamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato come norma evocata dal ricorrente principale per contestare l’interesse ad agire nell’azione di accertamento negativo dell’estratto di ruolo.
art. 617 c.p.c.
indicato come rimedio per far valere l’irregolarità della sequenza procedimentale e l’omessa notificazione dell’atto presupposto quale vizio deducibile con opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la previsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente incidentale.
Massime di principio
- L’azione di accertamento negativo proposta contro l’estratto di ruolo non è lo strumento generale per contestare la pretesa tributaria o previdenziale, quando l’ordinamento appronta rimedi specifici a tutela del debitore.
- In caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell’intimazione, il debitore conserva tutela attraverso l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria o del fermo, oppure mediante opposizione all’esecuzione se vi è una minaccia attuale di procedere in executivis.
- L’omessa notificazione dell’atto presupposto può essere fatta valere come vizio derivato dell’atto successivo mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine decorrente dal primo atto conosciuto legalmente.
- Quando una decisione di merito è stata pronunciata in contrasto con un successivo consolidamento delle Sezioni Unite, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile la domanda originaria se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La regolazione delle spese può essere compensata quando la soluzione definitiva della questione è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, per effetto dell’evoluzione giurisprudenziale.
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