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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31718/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascun controricorrente, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

La controversia nasce da opposizioni proposte avverso plurimi avvisi di addebito. La corte territoriale aveva confermato il rigetto delle opposizioni in primo grado. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione avverso il dispositivo della sentenza d'appello, notificandolo prima della pubblicazione della sentenza completa di motivazione. I controricorrenti hanno resistito. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché il termine semestrale per impugnare la sentenza, nel rito del lavoro, decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal deposito del testo completo in cancelleria, non già dalla lettura del dispositivo in udienza; ha inoltre precisato che l'eccezione dell'appello con riserva di motivi ex art. 433, comma 2, c.p.c. non è estensibile al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine semestrale di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito del testo completo in cancelleria, e non dalla lettura del dispositivo in udienza nel rito del lavoro.

  • art. 433, comma 2, c.p.c.

    L'appello con riserva di motivi costituisce un'ipotesi speciale non applicabile al ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il termine per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito del testo integrale in cancelleria, e non dalla sola lettura del dispositivo.
  • La possibilità di impugnare con riserva di motivi è una disciplina eccezionale propria dell'appello e non può essere estesa al ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto prima della pubblicazione della sentenza completa, esso è inammissibile per difetto del presupposto temporale dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la soccombenza della parte ricorrente anche ai fini della condanna alle spese e dell'ulteriore contributo unificato, se previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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