Cassazione Civile, Ordinanza n. 33537/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere proposta. Ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per effetto della sopravvenuta modifica normativa e del successivo consolidamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario undici cartelle di pagamento relative, tra l'altro, a ICI, imposta di registro e Tarsu per annualità comprese tra il 2002 e il 2011. Nei gradi di merito il ricorso era stato dichiarato inammissibile quanto alle cartelle ICI, dapprima per tardività rispetto alla data di notificazione ritenuta provata, poi perché il contribuente, negando di avere ricevuto gli atti, non aveva indicato quando ne fosse comunque venuto a conoscenza, impedendo il controllo sulla tempestività dell'impugnazione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; violazione delle regole sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie; violazione della disciplina tributaria sul deposito degli originali; errata applicazione delle norme sulla notificazione delle cartelle da parte dell'agente della riscossione; il tutto per contestare la ritenuta ritualità delle notifiche e la declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché il ricorrente non aveva allegato uno specifico interesse, tra quelli tassativamente previsti dalla disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo e sulla impugnazione della cartella non notificata o invalidamente notificata, interesse necessario per la diretta impugnazione.
Norme richiamate
termine per proporre il ricorso
richiamato come termine che, secondo i giudici di merito, risultava superato rispetto alle notifiche ritenute effettuate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare carenza di motivazione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato sul riparto dell'onere della prova in tema di notificazione e disconoscimento documentale
richiamato in tema di efficacia probatoria degli atti
richiamato in tema di copie fotografiche e disconoscimento
richiamato con riferimento alle presunzioni utilizzabili per ritenere conformi le copie agli originali
art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere che, in caso di disconoscimento delle copie, il giudice avrebbe dovuto ordinare il deposito degli originali
richiamato sulla notificazione delle cartelle di pagamento
richiamato per la disciplina della notificazione degli atti tributari
richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni
art. 7, ultimo comma, l. n. 890/1982
richiamato in tema di notificazione a mezzo posta
richiamato in tema di notificazione a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione
art. 6, comma 1, l. n. 212/2000
richiamato come norma di tutela del contribuente
artt. 39 e 44 d.m. 9 aprile 2001, n. 13700
richiamati nel motivo sulla notificazione postale delle cartelle
norma sopravvenuta che ha introdotto la disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sui casi tassativi di diretta impugnazione della cartella non notificata o invalidamente notificata
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile" e la cartella invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione solo in casi tassativi
interpretato come norma che specifica e concretizza l'interesse ad agire, limitando la diretta impugnazione ai soli casi espressamente previsti
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato come uno dei casi tassativi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato nel novero dei soggetti pubblici rilevanti ai fini della riscossione di somme dovute
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come ulteriore caso tassativo di pregiudizio idoneo a fondare l'impugnazione
richiamato per il deposito in cassazione della documentazione relativa alla persistenza dell'interesse ad agire
applicato per la cassazione senza rinvio quando si dichiara che la causa non poteva essere proposta
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non o invalidamente notificata è ammessa solo quando il debitore dimostri uno degli specifici pregiudizi tipizzati dalla legge.
- In sede di legittimità la persistenza dell'interesse ad agire può essere allegata anche con produzione documentale, ma solo se tale interesse rientra nei casi tassativi previsti dalla disciplina applicabile.
- Quando difetta in radice l'interesse processuale alla proposizione dell'azione, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare che la causa non poteva essere proposta.
- La censura sulla ritualità della notificazione e sulla tempestività dell'impugnazione diventa irrilevante se manca la prova di un interesse giuridicamente qualificato a contestare l'estratto di ruolo o la cartella.
- La modifica normativa sopravvenuta che tipizza l'interesse ad agire in materia di estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti e incide sulla proponibilità della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33499/2023 del 01/12/2023
- ordinanza_civile · 1 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33500/2023 del 01/12/2023
- ordinanza_civile · 1 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33503/2023 del 01/12/2023
- ordinanza_civile · 1 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33504/2023 del 01/12/2023
- ordinanza_civile · 1 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33509/2023 del 01/12/2023
- ordinanza_civile · 1 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33510/2023 del 01/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →