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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33537/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere proposta. Ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per effetto della sopravvenuta modifica normativa e del successivo consolidamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario undici cartelle di pagamento relative, tra l'altro, a ICI, imposta di registro e Tarsu per annualità comprese tra il 2002 e il 2011. Nei gradi di merito il ricorso era stato dichiarato inammissibile quanto alle cartelle ICI, dapprima per tardività rispetto alla data di notificazione ritenuta provata, poi perché il contribuente, negando di avere ricevuto gli atti, non aveva indicato quando ne fosse comunque venuto a conoscenza, impedendo il controllo sulla tempestività dell'impugnazione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; violazione delle regole sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie; violazione della disciplina tributaria sul deposito degli originali; errata applicazione delle norme sulla notificazione delle cartelle da parte dell'agente della riscossione; il tutto per contestare la ritenuta ritualità delle notifiche e la declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché il ricorrente non aveva allegato uno specifico interesse, tra quelli tassativamente previsti dalla disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo e sulla impugnazione della cartella non notificata o invalidamente notificata, interesse necessario per la diretta impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non o invalidamente notificata è ammessa solo quando il debitore dimostri uno degli specifici pregiudizi tipizzati dalla legge.
  • In sede di legittimità la persistenza dell'interesse ad agire può essere allegata anche con produzione documentale, ma solo se tale interesse rientra nei casi tassativi previsti dalla disciplina applicabile.
  • Quando difetta in radice l'interesse processuale alla proposizione dell'azione, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare che la causa non poteva essere proposta.
  • La censura sulla ritualità della notificazione e sulla tempestività dell'impugnazione diventa irrilevante se manca la prova di un interesse giuridicamente qualificato a contestare l'estratto di ruolo o la cartella.
  • La modifica normativa sopravvenuta che tipizza l'interesse ad agire in materia di estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti e incide sulla proponibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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