Cassazione Civile, Ordinanza n. 33500/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate e della relativa accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e, in conformità all'accordo tra le parti, ha compensato integralmente le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale su un contratto stipulato tra una società e Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. Il negozio, formalmente presentato come locazione, era stato riqualificato dall'Amministrazione come concessione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. La contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendo in appello l'accoglimento della propria tesi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e di varie norme civilistiche, sostenendo che la CTR non avesse considerato i tipici effetti giuridici di una concessione di superficie, incompatibili con il tipo contrattuale della locazione/affitto. Successivamente, però, l'Agenzia ha rinunciato al ricorso; la società controricorrente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
L'Agenzia lo invocava per sostenere la riqualificazione dell'atto in base agli effetti giuridici prodotti; la Corte non si è pronunciata nel merito per intervenuta rinuncia.
artt. 21, comma 2, 22 e 24, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
Richiamati nella decisione di merito della CTR come ostativi all'integrazione extratestuale delle clausole dell'atto registrato; la Cassazione non ha esaminato il punto per estinzione del giudizio.
art. 952 c.c.
Norma richiamata nel motivo di ricorso per qualificare il negozio come concessione del diritto di superficie; nessun vaglio di merito per estinzione.
art. 953 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di superficie; non esaminato dalla Corte nel merito.
art. 1322 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di autonomia negoziale e qualificazione del contratto; non esaminato nel merito.
art. 1571 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina della locazione; non esaminato nel merito.
art. 1576 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina delle obbligazioni del locatore; non esaminato nel merito.
art. 1587 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina delle obbligazioni del conduttore; non esaminato nel merito.
art. 1590 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina della restituzione della cosa locata; non esaminato nel merito.
art. 1615 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ad affitto/locazione; non esaminato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 391 c.p.c.
Applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia rituale al ricorso e accettazione della controparte.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c., potendo regolare le spese secondo l'accordo tra le parti.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, ogni questione di merito prospettata con il ricorso resta assorbita e non dà luogo a decisione sulla fondatezza delle censure.
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