Cassazione Civile, Ordinanza n. 33504/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica sita in Laterana, censita in categoria D/1. A seguito di procedura DOCFA con decorrenza 1° gennaio 2016, la contribuente aveva proposto una rendita di euro 13.248,00, poi rettificata dall'Ufficio a euro 136.560,00 con avviso di rettifica. In primo grado era stata accolta solo parzialmente la tutela della contribuente: il giudice tributario aveva escluso dalla rendita i pozzi geotermici, ritenendoli assimilabili a miniere, e i carriponte, ritenuti macchinari, confermando il resto. In appello la CTR aveva confermato l'esclusione dei pozzi e aveva ritenuto generiche le doglianze della contribuente su costi e deprezzamento per vetustà. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 4 e 10 r.d. n. 652/1939, dell'art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. in l. n. 88/2005 e dell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, sostenendo che i pozzi geotermici sono componenti strutturali e impiantistiche della centrale e vanno inclusi nella stima catastale; richiamava inoltre l'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 e la circolare 2/E del 2016 per affermare che i pozzi di iniezione e reiniezione rientrano nelle "costruzioni". La società resistente proponeva a sua volta ricorso incidentale ex art. 115 c.p.c., lamentando che la CTR avesse rigettato in modo apodittico e generico il motivo relativo a errata stima dei costi e del deprezzamento per vetustà, senza considerare la consulenza tecnica di parte allegata e richiamata.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul motivo dell'Agenzia ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., rilevando che la CTR aveva errato nel richiamare la disciplina delle miniere, ma che il dispositivo era comunque corretto: per i beni oggetto di causa si applica l'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, vigente dal 1° gennaio 2016, che esclude dalla stima catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. I pozzi geotermici, essendo parti dell'impianto produttivo della centrale e funzionali alla produzione di energia elettrica, non vanno conteggiati nella rendita catastale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto inammissibile e comunque infondato: la censura ex art. 115 c.p.c. era in realtà una richiesta di riesame del merito, la CTR aveva preso in esame le circostanze dedotte e la consulenza di parte ha valore di mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo a carico delle ricorrenti incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo incidentale per dedurre violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione giuridicamente errata quando il dispositivo della sentenza impugnata sia comunque corretto
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle risultanze probatorie
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è apprezzabile nei limiti del vizio motivazionale, non come mero dissenso sulla valutazione delle prove
art. 4 r.d. n. 652 del 1939
richiamato dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate
art. 10 r.d. n. 652 del 1939
richiamato dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate
art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005, conv. in l. n. 88 del 2005
richiamato dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
richiamato dall'Agenzia per sostenere il valore normativo della circolare n. 6 del 2012
art. 18, comma 1, r.d. n. 1572 del 1931
norma ritenuta non pertinente dalla Corte al caso dei pozzi geotermici
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... È esclusa dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
introduce il criterio di stima diretta che considera suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo però le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, i c.d. "imbullonati"
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
norma applicabile ratione temporis al caso, perché la DOCFA e l'avviso erano del 2016
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 18 r.d. n. 1572 del 1931
evocato nel ragionamento dell'Agenzia, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
non è risolutivo per la controversia in presenza della disciplina successiva del 2015
Massime di principio
- In materia catastale, per gli immobili a destinazione speciale e particolare censiti nei gruppi D ed E, la rendita va determinata, dal 1° gennaio 2016, considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Ai fini dell'esclusione dalla stima catastale, ciò che conta non è la sola infissione al suolo o la consistenza fisica del bene, bensì il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
- Nei casi di centrali geotermiche, i pozzi geotermici di estrazione, iniezione e reiniezione, se funzionali ed essenziali alla produzione di energia elettrica, costituiscono componenti impiantistiche escluse dalla rendita catastale come parti del ciclo produttivo.
- La circolare amministrativa non è vincolante per il giudice quando si ponga in contrasto con la disciplina legislativa sopravvenuta o con il suo corretto significato sistematico.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito; la consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva e non ha autonomo valore probatorio.
- L'omesso esame di singoli elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante.
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