Cassazione Civile, Ordinanza n. 33510/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto stipulato tra la società proprietaria di un terreno e una società affittuaria, atto qualificato dalle parti come contratto di affitto ma riqualificato dall'Amministrazione come concessione di diritto reale di superficie, in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e di varie norme del codice civile, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato le anomalie dell'assetto negoziale rispetto alla causa tipica di affitto/locazione. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando la violazione dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986 per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, il ricorso principale è stato poi rinunciato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso principale proposto dall'Agenzia delle entrate e ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tale impugnazione. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società, rilevando che l'estinzione del ricorso principale determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
è richiamato dal ricorrente come norma che regola la qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
artt. 952, 953 c.c.
sono evocati per sostenere la riqualificazione del negozio come concessione di diritto di superficie.
artt. 1322, 1571, 1576, 1587, 1590, 1615 c.c.
sono citati dal ricorrente per contestare la qualificazione del contratto come affitto/locazione e sostenere la diversa natura dell'operazione.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986
è richiamato dalla società per censurare la pretesa illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
viene richiamato come fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso principale in cassazione determina l'estinzione del giudizio limitatamente a quell'impugnazione.
- L'estinzione del ricorso principale fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa nei gradi di merito.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disciplina è eccezionale e di stretta interpretazione.
- Quando l'impugnazione principale viene abbandonata, il giudice può limitarsi a prendere atto della rinuncia senza esaminare i motivi di merito dedotti dalle parti.
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