Cassazione Civile, Ordinanza n. 33503/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, rituale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. In adesione all'accordo tra le parti, ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro, ipotecaria e catastale su un contratto stipulato tra la società contribuente e la concedente Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. L'Amministrazione aveva ritenuto che, nonostante il nomen iuris di locazione, il negozio producesse gli effetti tipici di una concessione di diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con conseguente diversa tassazione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la CTR del Lazio aveva invece accolto il gravame, ritenendo che le clausole contrattuali fossero coerenti con la locazione e che le pattuizioni valorizzate dall'Ufficio non fossero sufficienti a riqualificare l'atto. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e di varie norme civilistiche sul tipo locatizio e sul diritto di superficie, sostenendo che la CTR non avesse considerato la produzione degli effetti giuridici tipici della superficie, estranei alla locazione. Successivamente, però, l'Agenzia ha rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, posta a fondamento della pretesa di riqualificazione del contratto
richiamato dalla ricorrente come norma sul diritto di superficie
richiamato dalla ricorrente come norma sul diritto di superficie
richiamato dalla ricorrente in tema di autonomia contrattuale e qualificazione del negozio
richiamato dalla ricorrente come norma definitoria della locazione
richiamato dalla ricorrente come norma sugli obblighi del locatore
richiamato dalla ricorrente come norma sugli obblighi del conduttore
richiamato dalla ricorrente come norma sulla restituzione della cosa locata
richiamato dalla ricorrente come norma sulla locazione di cosa produttiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione di legge
applicato per dichiarare l'estinzione del processo in seguito a rinuncia rituale al ricorso accettata dalla controparte
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo.
- Quando interviene una valida rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, la Corte non esamina il merito delle censure e prende atto della cessazione della materia del contendere processuale.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate ove le parti vi aderiscano o lo richiedano concordemente.
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