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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33499/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a un decreto di omologazione di concordato preventivo. In sede di rinvio, la CTR Lombardia aveva annullato solo parzialmente l'atto, determinando la base imponibile in euro 404.611,42 e applicando l'aliquota proporzionale dello 0,50%. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, e dell'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe disatteso i principi di diritto già fissati dalla Cassazione sulla natura giuridica del decreto di omologazione del concordato preventivo. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla L. n. 197/2022, depositando domanda e prova del versamento integrale degli importi dovuti, senza opposizione dell'Ufficio e senza diniego erariale risultante agli atti.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia era stata validamente definita mediante la procedura di definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 1, commi 195, 197 e 198, L. n. 197/2022: la domanda era stata presentata, il pagamento in unica soluzione era stato eseguito il 26/07/2023 e la copia della domanda e del versamento era stata depositata. Poiché non risultava alcun diniego dell'Amministrazione e l'Agenzia non aveva depositato memoria, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, disponendo che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale previsione non opera nei casi di estinzione del processo per rinuncia/definizione, ma solo in caso di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    Norma invocata dall'Agenzia a sostegno della censura sulla qualificazione giuridica del decreto di omologazione del concordato preventivo.

  • art. 43, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    Norma invocata dall'Agenzia a sostegno della censura sulla determinazione della base imponibile dell'atto sottoposto a registrazione.

  • art. 1, comma 194, L. n. 197/2022

    Prevede l'opzione per il pagamento in unica soluzione degli importi dovuti ai fini della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 195, L. n. 197/2022

    Disciplina l'accesso alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

  • art. 1, comma 197, secondo periodo, L. n. 197/2022

    Consente il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento presso l'ufficio per il perfezionamento della procedura.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    "Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"

    La Corte applica la norma nel senso che, perfezionata la definizione agevolata e in assenza di diniego, il processo deve essere dichiarato estinto e le spese restano definitivamente a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, richiamando l'orientamento secondo cui esso si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti tributarie, quando sia presentata domanda e sia integralmente eseguito il pagamento nei modi e nei termini previsti dalla legge, comporta l'estinzione del processo pendente, purché non risulti un diniego dell'Amministrazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, senza statuizione compensativa diversa salvo previsione normativa.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del processo, essendo applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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