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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32397/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, valorizzando le oscillazioni giurisprudenziali maturate nel tempo sulla materia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, venivano rideterminati categoria, classe e rendita catastale di un'unità immobiliare sita in Roma, nella microzona Centro Storico. La contribuente impugnava l'atto deducendo che la motivazione fosse generica e standardizzata, limitata al richiamo della microzona e di dati generali di mercato, senza indicare gli elementi concreti riferiti al singolo immobile e senza spiegare perché il mutamento dei valori medi della microzona avesse inciso proprio su quella specifica unità. Con il secondo motivo riproponeva il vizio di motivazione anche sotto il profilo dell'omessa indicazione di unità immobiliari comparabili e delle unità tipo di riferimento. Con il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza di merito per omessa considerazione delle istanze istruttorie, comprese quelle di C.T.U. Con il quarto motivo contestava la violazione della disciplina sul classamento, sostenendo che il riclassamento non rispettasse i presupposti del d.P.R. n. 138/1998 in relazione al fattore posizionale e alle caratteristiche tipologiche dell'immobile.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia/omessa considerazione delle istanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella tassonomia dell'onere probatorio; nel testo non vi è una specifica applicazione espressa.

  • l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335

    La revisione parziale del classamento è ammessa quando, in una microzona, il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale si discosta significativamente da quello dell'insieme delle microzone; tale presupposto, però, non esaurisce l'obbligo motivazionale del singolo atto di classamento.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    L'atto deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni concrete del provvedimento.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'avviso deve contenere una motivazione intelligibile e specifica, non meramente assertiva o standardizzata.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2

    Richiamato per il sistema di attribuzione della classe e della rendita catastale.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, commi 3, 5, 6 e 7

    Le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e il fattore posizionale rilevano nella motivazione del classamento; la classe esprime il livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità nel mercato edilizio della microzona.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della legittimità del riclassamento con riguardo ai presupposti posizionali e tipologici.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 4 e ss.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il metodo di classamento e la motivazione dell'atto.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    Richiamato in tema di stima comparativa e unità tipo di riferimento.

  • d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154

    Richiamato quale parte del quadro normativo sull'attribuzione della rendita catastale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità della sentenza; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.

  • Corte cost., 1 dicembre 2017, n. 249

    La Corte la richiama per affermare che il riclassamento diffuso fondato sul mutamento dei valori della microzona è legittimo, ma il relativo atto deve motivare rigorosamente le ragioni della ricaduta sulla singola unità immobiliare.

Massime di principio

  • La revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 può essere legittimamente fondata sul significativo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali nella microzona, ma il relativo atto non può limitarsi a richiamare il dato di microzona.
  • L'avviso di riclassamento deve spiegare non solo il presupposto generale della revisione, ma anche le ragioni concrete per cui quel mutato contesto di mercato incide sulla specifica unità immobiliare, con riferimento a categoria, classe e rendita.
  • Nel classamento catastale, oltre al fattore posizionale, assumono rilievo le caratteristiche edilizie dell'immobile e l'eventuale comparazione con unità tipo o immobili comparabili; tali elementi devono emergere in modo intellegibile nella motivazione dell'atto.
  • Una motivazione meramente standardizzata o stereotipata dell'atto catastale è insufficiente quando non consente al contribuente di comprendere le ragioni specifiche del diverso classamento.
  • Se la censura di legittimità investe la sola insufficienza della motivazione dell'avviso e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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