Cassazione Civile, Ordinanza n. 32407/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata, subentrata a una precedente casa di cura, per il pagamento del saldo di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento nell'anno 2008 nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo che l'importo richiesto era superiore al budget assegnato alla struttura secondo i criteri fissati da decreti assessoriali e che, quindi, le prestazioni eccedenti il tetto di spesa non fossero integralmente remunerabili. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, ma la Corte d'appello riformò la decisione e revocò il decreto ingiuntivo. In cassazione la struttura privata articolò due motivi: con il primo denunciò violazione della disciplina sulla compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale e contestò che nel budget dovessero ricomprendersi anche le prestazioni rese a pazienti di altra regione; con il secondo dedusse violazione della normativa regionale siciliana per mancata allegazione e prova del superamento dell'aggregato di spesa e per l'omesso riconoscimento delle prestazioni in extrabudget.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente ricondotto gli abbattimenti al quadro normativo regionale e ai criteri di programmazione del tetto di spesa, includendo nel budget anche le prestazioni rese in regime di assistenza indiretta a pazienti di altra regione. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché generico, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e non offrendo una specifica prova contraria rispetto ai dati e ai limiti di spesa considerati dall'amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con richiamo all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, l.r. Sicilia n. 3 del 1991
la norma demanda a decreti assessoriali la fissazione di limiti di spesa anche per gli interventi urgenti resi tramite assistenza indiretta; tali limiti costituiscono elemento strutturale del sistema di rimborso sanitario.
art. 12, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato come base normativa della programmazione e del contenimento dei tetti di spesa del sistema sanitario.
art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997
richiamato quale presidio normativo della programmazione dei limiti di spesa sanitaria.
art. 39 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato tra le norme che fondano il potere di programmazione autoritativa dei limiti di spesa.
art. 24, comma 8, l.r. Sicilia n. 2 del 2007
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sul superamento dell'aggregato di spesa e sul mancato riconoscimento delle prestazioni extrabudget.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato come parametro del motivo per omesso esame/motivazione in tema di prova del superamento del tetto di spesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Nel sistema dei rimborsi delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, i tetti di spesa programmati dalla normativa e dagli atti amministrativi competenti costituiscono un limite strutturale alla remunerabilità delle prestazioni.
- Le prestazioni sanitarie eccedenti il budget concordato non sono automaticamente remunerabili in assenza di una specifica previsione normativa dei criteri di pagamento delle eccedenze.
- Nella determinazione del budget possono essere ricomprese anche le prestazioni rese in assistenza indiretta a favore di pazienti di altra regione, se così previsto dal quadro regolatorio applicabile.
- Una volta fissati i limiti di spesa, la discrezionalità dell'amministrazione cessa e l'operatore privato convenzionato può contestare gli abbattimenti solo allegando e provando specificamente l'erroneità dei dati o la mancata corretta applicazione dei criteri normativi.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile se si limita a contestazioni generiche sulla prova del superamento del tetto di spesa senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare elementi contrari specifici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32397/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32398/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32399/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32400/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32402/2023 del 22/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →