Cassazione Civile, Ordinanza n. 32398/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento catastale con cui, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, erano state rideterminate classe e rendita catastale di tre unità immobiliari site in Roma. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo che fossero privi di motivazione adeguata: secondo la ricorrente, l’atto si limitava a richiamare in modo generico la microzona di riferimento e il rapporto tra valori di mercato e catastali, senza indicare le concrete ragioni del diverso classamento della singola unità né le specifiche caratteristiche edilizie dell’immobile e di quelli presi a comparazione. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: il primo sulla legittimazione a proporre l’appello dell’Ufficio, per difetto di prova del potere di sottoscrizione; il secondo, il terzo e il quarto sulla violazione della disciplina del riclassamento catastale e dell’obbligo di motivazione degli avvisi, oltre che sull’apparenza della motivazione e sull’omessa considerazione delle caratteristiche tipologiche degli immobili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che, nei casi di revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, l’atto deve sì indicare il presupposto generale della revisione legato al significativo scostamento dei valori medi di mercato nella microzona, ma deve anche spiegare le ragioni per cui tale mutamento si rifletta sulla specifica unità immobiliare, con riferimento alla sua classe e rendita catastale e alle caratteristiche edilizie rilevanti. Poiché la sentenza di appello aveva ritenuto sufficiente la sola motivazione sui presupposti diffusi della microzona, è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e quindi annullando gli avvisi impugnati. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale dell’appello dell’Ufficio; il relativo motivo è stato poi assorbito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11
Invocato per contestare il potere di rappresentanza/sottoscrizione dell’atto di appello.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento è legittimata dallo scostamento significativo tra valore medio di mercato e valore medio catastale delle microzone, ma ciò non esonera dall’obbligo di motivare la ricaduta sul singolo immobile.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L’atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni della pretesa.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2
Richiamato nel sistema del classamento e del rapporto tra categoria, classe e rendita catastale.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8
Le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare e il fattore posizionale rilevano anche ai fini della motivazione del nuovo classamento; il mutato assetto dei valori medi deve tradursi in una specifica giustificazione della classe attribuita al singolo immobile.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 3
La classe esprime il livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nel mercato edilizio della microzona.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, commi 5 e 6
Individuano il fattore posizionale e la logica della revisione connessa alla modifica del valore degli immobili della microzona.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7
Le caratteristiche edilizie del fabbricato devono essere considerate anche nella motivazione del riclassamento.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri tecnici di classamento e alle caratteristiche dell’unità immobiliare.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
Richiamato in relazione alla stima comparativa e all’unità tipo nel sistema catastale.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
Citato nel quadro normativo del classamento catastale e della stima comparativa.
Invocato per denunciare il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia nella motivazione degli avvisi e della sentenza di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e vizio di motivazione.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati per giustificare l’applicazione del principio della ragione più liquida e le esigenze di economia processuale.
Richiamato in relazione all’ordine di trattazione delle questioni, derogabile in base alla ragione più liquida.
Corte Cost. 1 dicembre 2017, n. 249
Utilizzata come supporto dell’interpretazione secondo cui il riclassamento basato sulla microzona richiede motivazione rigorosa e conoscibilità delle concrete ragioni del provvedimento.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la legittimità della revisione parziale è ancorata allo scostamento significativo dei valori medi della microzona, ma l’avviso deve comunque spiegare perché quel mutamento incida sulla specifica unità immobiliare.
- La motivazione dell’atto di attribuzione della nuova rendita non può arrestarsi a formule generiche sulla microzona o sulla rivalutazione del mercato: occorre indicare gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento del singolo immobile, incluse le caratteristiche edilizie rilevanti.
- Quando il provvedimento ha natura diffusa e standardizzata, l’obbligo di motivazione deve essere assolto in modo rigoroso, così da porre il contribuente in condizione di comprendere le ragioni effettive della pretesa e di difendersi utilmente.
- In presenza di una questione di più pronta e agevole soluzione, il giudice di legittimità può applicare il principio della ragione più liquida ed esaminare direttamente il motivo decisivo, anche se logicamente subordinato.
- Se la sentenza di merito ritiene sufficiente la sola motivazione sui presupposti generali del riclassamento senza verificare la specifica ricaduta sul bene singolo, la decisione è cassabile per violazione dell’obbligo motivazionale e la causa può essere decisa nel merito senza rinvio quando non servono ulteriori accertamenti di fatto.
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