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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32399/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso del 60% delle ritenute d'acconto IRPEF versate durante il periodo di sospensione dei versamenti legato al sisma abruzzese del 6 aprile 2009 (periodo 06.04.2009–20.12.2010), chiedendo la restituzione delle somme eccedenti il 40% del carico fiscale già corrisposto, con interessi e maggior danno da svalutazione monetaria. La CTP aveva rigettato la domanda e la CTR aveva confermato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, della l. n. 183/2011, sostenendo che la riduzione al 40% dovesse operare non solo per i tributi ancora da pagare alla data di entrata in vigore della norma, ma anche per quelli già versati, con conseguente diritto al rimborso del 60% di quanto pagato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse svolto la necessaria verifica sulla compatibilità dell'agevolazione con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, e in particolare sulla ricorrenza dei requisiti del regime de minimis o, in alternativa, delle condizioni indicate dalla decisione della Commissione UE per gli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturale. Il giudice del rinvio dovrà accertare se il beneficio individuale rientri nel regime de minimis applicabile e, in difetto, se sia comunque compatibile con il mercato interno secondo i criteri europei richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 33, comma 28, l. 12 novembre 2011, n. 183

    la Corte lo considera norma rilevante per la riduzione al 40% del carico fiscale e per il correlato possibile rimborso del 60% del già versato, ma solo se compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato

  • art. 107 TFUE

    richiamato quale parametro europeo per verificare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    richiamato come base per gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato come disciplina del regime de minimis applicabile agli aiuti individuali

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato come disciplina del regime de minimis applicabile agli aiuti individuali

  • regolamento (CE) n. 994/98

    richiamato come base di regolamenti applicativi per determinate categorie di aiuti di Stato

  • decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    individua le misure come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, salvo le eccezioni espressamente previste

  • Cass. n. 22211 del 2023

    richiamata come precedente su analoga questione di rimborso con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

  • Cass. n. 3070/2018

    richiamata per il principio secondo cui il giudice nazionale deve attuare la decisione UE anche mediante disapplicazione delle norme contrastanti

  • Cass. n. 30927/2019

    richiamata per affermare che spetta al giudice di merito verificare le condizioni di compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

  • Cass. n. 22377/2017

    richiamata per il principio secondo cui, superata la soglia de minimis, il beneficio deve essere negato integralmente

  • Cass. n. 14465/2017

    richiamata in tema di controllo del massimale complessivo del contributo su un periodo triennale

  • Cass. ord. n. 21427/2021

    richiamata come precedente analogo sui rimborsi delle trattenute IRPEF per il sisma di L'Aquila

  • Cass. ord. n. 12858/2022

    richiamata come precedente analogo sui rimborsi delle trattenute IRPEF per il sisma di L'Aquila

Massime di principio

  • Quando una norma interna riconosce un beneficio fiscale connesso a eventi calamitosi, il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità del beneficio con la disciplina europea sugli aiuti di Stato prima di accordarne l'applicazione concreta.
  • Il regime de minimis costituisce un'eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato: se la soglia massima è superata, il beneficio non può essere concesso.
  • Per i benefici fiscali qualificabili come aiuti di Stato, il giudice di merito deve accertare non solo la natura individuale dell'aiuto, ma anche il rispetto del massimale complessivo nel triennio di riferimento.
  • Gli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturale sono ammissibili solo se esiste un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dal singolo beneficiario e l'aiuto concesso, evitando sovracompensazioni e verificando che non vi siano altre fonti di ristoro non detratte.
  • Nel contesto delle agevolazioni post-sisma, il diritto al rimborso delle somme già versate non può essere escluso in astratto, ma resta subordinato alla verifica della compatibilità dell'agevolazione con il diritto dell'Unione europea.

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