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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32400/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto un avviso di pagamento per accise sulla produzione di energia elettrica relativo ai periodi d'imposta 2009-2014, impugnato da una società produttrice di energia da fonti rinnovabili che assumeva di essere autoproduttore e quindi di operare in esenzione di accisa e di poter fruire delle agevolazioni previste dalla disciplina di settore. Il giudizio era stato definito dalla Corte di cassazione con ordinanza che dichiarava cessata la materia del contendere, perché la controricorrente aveva dedotto l'intervenuto accordo tra le parti e l'adesione dell'Agenzia alla transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale. Successivamente, l'Agenzia ha chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza, lamentando l'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata della CTR dell'Emilia-Romagna, indicata come n. 307/04/21 invece della corretta n. 963/04/21.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., rilevando che nell'ordinanza n. 32400/2023 era stato erroneamente indicato il numero della sentenza impugnata e ordinando la sostituzione della dicitura "n. 307/04/21" con "n. 963/04/21". Non sono state liquidate spese, in ragione della natura del procedimento di correzione degli errori materiali e dell'assenza di una parte vittoriosa/soccombente, oltre che della mancata opposizione dell'intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, consistente nell'erronea indicazione del numero della decisione impugnata, è correggibile ex art. 391-bis c.p.c. quando il dato corretto sia desumibile dagli atti di causa.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va adottato alcun provvedimento sulle spese, poiché non è configurabile una parte vittoriosa e una parte soccombente; ciò vale in particolare in assenza di opposizione dell'intimato.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere, intervenuta per accordo tra le parti nel corso del giudizio di legittimità, rende non configurabile il raddoppio del contributo unificato limitatamente alle ipotesi originarie di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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