Cassazione Civile, Ordinanza n. 32402/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La società privata accreditata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento negli anni 2005 e 2006. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo che una parte delle prestazioni fosse stata remunerata oltre il budget assegnato, secondo i criteri dei decreti assessoriali regionali succedutisi nel tempo. In appello la pretesa della struttura era stata ridimensionata e il decreto ingiuntivo revocato con determinazione dell'importo dovuto in misura inferiore. Con il ricorso per cassazione la struttura sanitaria ha denunciato la violazione del principio di compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente incluso nel budget anche le prestazioni da erogare a pazienti di altra regione sulla base del decreto assessoriale regionale del 28 ottobre 2005, e che gli abbattimenti per extrabudget fossero privi di base legislativa o contrattuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di rimborsi per spese sanitarie e attività in regime di accreditamento, i limiti di spesa costituiscono elemento strutturale della disciplina e che la programmazione regionale può legittimamente includere nel budget anche le prestazioni rese a pazienti di altra regione. Ha inoltre rilevato che gli abbattimenti erano stati disposti in conformità al decreto assessoriale di programmazione del tetto di spesa e alla normativa regionale e statale richiamata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con richiamo ai presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato come base del principio di compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale e della programmazione dei limiti di spesa nel sistema sanitario
art. 2, comma 4, l.r. Sicilia n. 3 del 1991
demanda a decreti assessoriali l'adozione di limiti di spesa anche per interventi urgenti effettuati tramite assistenza indiretta; i limiti sono considerati elemento strutturale della disciplina
art. 32, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449
indicato tra i riferimenti normativi che sorreggono la programmazione autoritativa e vincolante dei tetti di spesa sanitaria
art. 39, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato come ulteriore base normativa della programmazione dei limiti di spesa in materia sanitaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in dispositivo ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto
Massime di principio
- In tema di attività sanitaria in regime di accreditamento o convenzionamento, la pretesa della struttura privata al pagamento integrale di prestazioni rese oltre il tetto di spesa è infondata quando la disciplina normativa prevede limiti programmati di remunerazione.
- I limiti di spesa sanitaria non sono un elemento accidentale ma parte strutturale del sistema, perché esprimono il bilanciamento tra diritto alla salute e compatibilità finanziaria delle risorse disponibili.
- La programmazione regionale dei tetti di spesa può legittimamente includere anche le prestazioni rese a favore di pazienti di altra regione, se ciò risulta dalla disciplina di settore e dagli atti di programmazione adottati.
- In presenza di atti amministrativi e normativa regionale che fissano il budget, gli abbattimenti delle somme richieste dalla struttura accreditata non sono illegittimi per il solo fatto di ridurre la remunerazione rispetto alle prestazioni effettivamente erogate.
- La struttura accreditata non ha diritto automatico alla remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget concordato, poiché la mancata previsione di corrispettivi per l'extrabudget è giustificata dai vincoli pubblici di copertura finanziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32397/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32398/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32399/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32400/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32407/2023 del 22/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →