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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32402/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La società privata accreditata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento negli anni 2005 e 2006. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo che una parte delle prestazioni fosse stata remunerata oltre il budget assegnato, secondo i criteri dei decreti assessoriali regionali succedutisi nel tempo. In appello la pretesa della struttura era stata ridimensionata e il decreto ingiuntivo revocato con determinazione dell'importo dovuto in misura inferiore. Con il ricorso per cassazione la struttura sanitaria ha denunciato la violazione del principio di compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente incluso nel budget anche le prestazioni da erogare a pazienti di altra regione sulla base del decreto assessoriale regionale del 28 ottobre 2005, e che gli abbattimenti per extrabudget fossero privi di base legislativa o contrattuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di rimborsi per spese sanitarie e attività in regime di accreditamento, i limiti di spesa costituiscono elemento strutturale della disciplina e che la programmazione regionale può legittimamente includere nel budget anche le prestazioni rese a pazienti di altra regione. Ha inoltre rilevato che gli abbattimenti erano stati disposti in conformità al decreto assessoriale di programmazione del tetto di spesa e alla normativa regionale e statale richiamata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con richiamo ai presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato come base del principio di compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale e della programmazione dei limiti di spesa nel sistema sanitario

  • art. 2, comma 4, l.r. Sicilia n. 3 del 1991

    demanda a decreti assessoriali l'adozione di limiti di spesa anche per interventi urgenti effettuati tramite assistenza indiretta; i limiti sono considerati elemento strutturale della disciplina

  • art. 32, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449

    indicato tra i riferimenti normativi che sorreggono la programmazione autoritativa e vincolante dei tetti di spesa sanitaria

  • art. 39, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato come ulteriore base normativa della programmazione dei limiti di spesa in materia sanitaria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in dispositivo ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto

Massime di principio

  • In tema di attività sanitaria in regime di accreditamento o convenzionamento, la pretesa della struttura privata al pagamento integrale di prestazioni rese oltre il tetto di spesa è infondata quando la disciplina normativa prevede limiti programmati di remunerazione.
  • I limiti di spesa sanitaria non sono un elemento accidentale ma parte strutturale del sistema, perché esprimono il bilanciamento tra diritto alla salute e compatibilità finanziaria delle risorse disponibili.
  • La programmazione regionale dei tetti di spesa può legittimamente includere anche le prestazioni rese a favore di pazienti di altra regione, se ciò risulta dalla disciplina di settore e dagli atti di programmazione adottati.
  • In presenza di atti amministrativi e normativa regionale che fissano il budget, gli abbattimenti delle somme richieste dalla struttura accreditata non sono illegittimi per il solo fatto di ridurre la remunerazione rispetto alle prestazioni effettivamente erogate.
  • La struttura accreditata non ha diritto automatico alla remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget concordato, poiché la mancata previsione di corrispettivi per l'extrabudget è giustificata dai vincoli pubblici di copertura finanziaria.

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