Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, agendo quale mandataria di numerosi farmacisti, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando il primo grado, aveva respinto la domanda di pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e degli interessi legali sulla somma capitale, nonché la domanda di maggior danno. Secondo i giudici di merito, non risultava una valida costituzione in mora dell'azienda sanitaria: la fattura e la documentazione contabile non bastavano, e la decorrenza degli interessi andava quindi individuata nella notifica del decreto ingiuntivo. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1219 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel non considerare quale atto di messa in mora la nota del 4 agosto 2010, ritualmente depositata in primo grado, dalla quale emergerebbe la chiara richiesta di adempimento rivolta all'azienda sanitaria; ha inoltre dedotto che controparte non avrebbe contestato la natura di tale nota come atto di costituzione in mora, ma solo la sua esistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Ha osservato che la sentenza impugnata ha escluso, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, l'esistenza di un valido atto di messa in mora, non potendo attribuirsi tale valore al richiamo al documento indicato nelle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. né alle fatture o alla documentazione contabile. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era adeguata, ben oltre il minimo costituzionale, e che la ricorrente non aveva specificato quale fatto storico sarebbe stato omesso dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con richiamo all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La costituzione in mora richiede un valido atto idoneo a manifestare la richiesta di adempimento; fatture e documentazione contabile, nel caso esaminato, non sono state ritenute sufficienti.
La doglianza relativa alla valutazione delle prove non ha consentito di superare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ritenuto insindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; in difetto, la censura non è accoglibile.
Gli interessi di mora invocati presuppongono la costituzione in mora del debitore secondo i criteri applicati dalla Corte di merito.
Il richiamo a documenti prodotti nelle memorie istruttorie è stato considerato non idoneo, nel caso concreto, a dimostrare un valido atto di messa in mora.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato richiamato il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere interessi moratori e ulteriori conseguenze del ritardo nell'adempimento, il creditore deve dimostrare un valido atto di costituzione in mora, non essendo di regola sufficiente la sola emissione di fatture o la produzione di documentazione contabile.
- L'accertamento circa l'esistenza e l'idoneità dell'atto di messa in mora è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Nel vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente deve individuare uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura delle prove o delle risultanze documentali.
- La contestazione della valutazione delle prove ai sensi dell'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito in sede di legittimità.
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