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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23793/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di un'indennità mensile di euro 300,00 per l'incarico di responsabile di branca in ambito pediatrico. Il professionista aveva svolto tale funzione dal giugno 2004 e sosteneva di averla continuata a svolgere fino al 6 giugno 2014, pur dopo l'interruzione dei pagamenti da agosto 2011, chiedendo in via monitoria il pagamento di euro 9.300,00. L'azienda sanitaria si opponeva sostenendo che, in base all'accordo integrativo regionale e alla modifica del 29/07/2009, era venuto meno il rinnovo automatico dell'incarico e che il rapporto era cessato nel 2011. Il Tribunale rigettava l'opposizione e riteneva che l'incarico fosse proseguito di fatto. La Corte d'appello riformava invece la decisione, accoglieva l'opposizione e respingeva la pretesa creditoria. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione della normativa regionale sull'assetto del servizio sanitario, lamentando che non si fosse considerato un parere amministrativo che avrebbe giustificato il pagamento degli incarichi; (2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. e del d.P.R. n. 271/2000, sostenendo la natura sostanzialmente subordinata del rapporto; (3) violazione dell'art. 1, n. 9, ACN 23/03/2005 come modificato dall'art. 2, n. 9, ACN 29/07/2009, per avere la Corte ritenuto esclusa la tacita rinnovabilità dell'incarico; (4) violazione dell'art. 97 Cost. e della medesima disciplina contrattuale, censurando la ritenuta inapplicabilità dell'assetto precedente e la modifica peggiorativa del contratto collettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della controricorrente, osservando che la gestione regionale sanitaria liquidatoria non è un soggetto distinto, ma una modalità organizzativa interna all'ente nella fase liquidatoria, sicché la notificazione del ricorso all'ente era corretta. Nel merito ha giudicato infondati tutti i motivi: ha escluso che indicazioni amministrative potessero prevalere sulla disciplina legale e contrattuale del compenso; ha ribadito che l'art. 2126 c.c. si applica solo al lavoro subordinato e non ai rapporti autonomi dei medici convenzionati; ha interpretato l'ACN nel senso che, dopo la modifica del 2009, era soppresso il rinnovo automatico dell'incarico di responsabile di branca e l'incarico cessava alla scadenza biennale, con conseguente mancanza di titolo sia alla prosecuzione della funzione sia alla retribuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • L.R. Sardegna 27 luglio 2016, n. 17

    soppressione delle vecchie Asl e istituzione dell'ATS

    richiamata per ricostruire il passaggio di legittimazione dall'ASL soppressa all'ATS nei rapporti pendenti

  • L.R. Sardegna 10 settembre 2020, n. 24

    istituzione di ARES e ufficio liquidazione dei debiti dell'ATS

    richiamata per spiegare la successione organizzativa e la gestione liquidatoria dei debiti

  • L.R. Sardegna 22 novembre 2021, n. 17

    la disposizione istituisce la Gestione regionale sanitaria liquidatoria per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e delle cause pendenti; la Corte ne esclude la natura di soggetto esclusivo e distinto ai fini della legittimazione passiva

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alla retribuzione

  • art. 2126 c.c.

    la Corte ribadisce che la norma sulla prestazione di fatto è eccezionale e si applica solo al lavoro subordinato, non ai rapporti autonomi dei medici convenzionati

  • d.P.R. n. 271/2000

    richiamato quale fonte regolatrice del rapporto convenzionale dei medici specialisti ambulatoriali

  • L. n. 833/1978, art. 48

    richiamata nella giurisprudenza citata per ribadire la natura libero-professionale dei rapporti convenzionali dei medici

  • A.C.N. 23 marzo 2005, art. 1, n. 9

    richiamato nella censura e nell'interpretazione della disciplina dell'incarico di responsabile di branca

  • A.C.N. 29 luglio 2009, art. 2, nn. 9 e 10

    interpretato nel senso che ha soppresso il rinnovo tacito dell'incarico e previsto la scadenza biennale con nuova elezione/nomina

  • art. 97 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione nella scelta organizzativa contrattuale

Massime di principio

  • Nei rapporti dei medici convenzionati con il servizio sanitario, il compenso e la durata degli incarichi si determinano secondo la fonte legale e contrattuale collettiva applicabile; indicazioni o prassi amministrative non possono introdurre un titolo di pagamento o una proroga tacita non prevista dalla disciplina pattizia.
  • L'art. 2126 c.c. sulla prestazione di fatto con violazione di legge è norma eccezionale e non può essere estesa ai rapporti di lavoro autonomo o convenzionato, nemmeno quando la prestazione sia stata di fatto resa nell'interesse dell'ente pubblico.
  • Quando un accordo collettivo modifica il regime dell'incarico eliminando il rinnovo automatico, la scadenza prevista opera alla data stabilita e l'amministrazione deve attivare il nuovo procedimento di nomina; in difetto di formale rinnovo, non sussiste titolo per la prosecuzione dell'incarico né per la relativa retribuzione.
  • Nelle controversie relative ai debiti di enti sanitari soppressi, la legittimazione passiva può essere ricostruita in modo non esclusivo e in chiave sostanziale/procedurale in capo all'ente successore o alla gestione liquidatoria, secondo l'assetto normativo regionale, senza che la sola organizzazione liquidatoria escluda la riferibilità della lite all'ente medesimo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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