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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23773/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui veniva richiesto a una professionista iscritta all'Albo degli avvocati il pagamento di contributi dovuti per l'anno 2010 alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, sul presupposto che, pur avendo versato la contribuzione integrativa alla Cassa forense, non aveva versato quella soggettiva. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ritenendo sufficiente, per escludere l'iscrizione alla Gestione Separata, il fatto che il reddito professionale fosse inferiore a 5.000 euro. La Corte d'appello, invece, aveva riformato parzialmente la decisione: ha ritenuto, con accertamento in concreto, che l'attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità e continuità, desumendolo dall'iscrizione all'Albo, dall'apertura della partita IVA e dall'organizzazione di mezzi predisposta per l'attività, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata anche in presenza di reddito inferiore alla soglia; ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, calcolando il termine quinquennale dalla scadenza del saldo prorogata per i soggetti interessati dagli studi di settore e rilevando che alla messa in mora del 22.6.2016 il termine non era decorso. Con un unico motivo per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione di legge, in particolare dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, sostenendo che mancassero elementi idonei a dimostrare l'abitualità dell'esercizio professionale e che l'INPS non avesse provato tali presupposti; la doglianza mirava sostanzialmente a contestare l'apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste per il professionista iscritto ad albo che percepisca redditi da esercizio abituale, ancorché non esclusivo e anche occasionale, quando il reddito superi la soglia di euro 5.000; il requisito dell'abitualità va accertato in fatto come scelta ex ante del professionista, mediante presunzioni tratte da elementi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dei mezzi, mentre il reddito inferiore alla soglia può rilevare solo come indizio, da valutare con altri elementi, per escludere in concreto tale requisito. Nel caso concreto, la ricorrente si limitava a chiedere una diversa valutazione dei medesimi fatti già esaminati dalla Corte d'appello, senza evidenziare un vero errore di diritto: per questo la censura è stata ritenuta inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa scritta dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i soggetti che svolgono attività professionale nei casi ricostruiti dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    la soglia di euro 5.000 viene considerata, nella giurisprudenza richiamata, come parametro rilevante per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, fermo l'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta in realtà a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di Gestione Separata, per il professionista iscritto ad albo l'obbligo contributivo non dipende solo dal dato reddituale, ma dal previo accertamento dell'esercizio abituale dell'attività professionale.
  • L'abitualità dell'attività va valutata come scelta professionale ex ante e può essere desunta da elementi presuntivi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e predisposizione di un'organizzazione di mezzi.
  • Un reddito annuo inferiore alla soglia di euro 5.000 non esclude automaticamente l'obbligo contributivo; esso costituisce soltanto un indizio da ponderare con gli altri elementi di causa.
  • Quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione se formalmente prospettata come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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