Cassazione Civile, Ordinanza n. 23784/2025 del 23/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla qualificazione di una serie di rapporti intercorsi tra una società privata e una lavoratrice: contratti di collaborazione a progetto, seguiti da un contratto di apprendistato professionalizzante poi risolto. I giudici di merito hanno ritenuto nulli i contratti a progetto, escluso la reale esistenza di un progetto specifico e accertato che, in concreto, la prestazione fosse resa con gli indici della subordinazione; hanno quindi dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale dal 26.11.2009, ordinando il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento di differenze retributive e di un'indennità risarcitoria per la mancata riammissione in servizio. In appello incidentale della lavoratrice è stato inoltre riconosciuto un ulteriore importo per differenze retributive e, ai fini risarcitori, è stata operata la detrazione dell'aliunde perceptum, escludendo la NASpI. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla collaborazione a progetto, sulla subordinazione e sull'onere della prova, sostenendo che mancasse un penetrante potere direttivo e disciplinare e che il rapporto fosse autonomo/professionalmente coordinato; 2) violazione delle norme interpretative del contratto e delle disposizioni sul lavoro subordinato e parasubordinato, deducendo che i rapporti rispecchiassero la volontà delle parti e che non vi fosse conversione automatica; 3) erronea applicazione del criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina prevista per il pubblico impiego o per la legge n. 183/2010; 4) erronea detrazione dell'aliunde perceptum, lamentando che non fosse stata detratta anche la NASpI; 5) violazione di norme processuali e dell'art. 1227 c.c., assumendo che la lavoratrice avesse aggravato il danno non proponendo un ricorso d'urgenza. La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze: ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto sulla subordinazione, specie in presenza di doppia conforme; ha affermato che la tutela risarcitoria applicata riguardava il diverso fenomeno del contratto di apprendistato nullo e del recesso nullo, non la conversione dei contratti a progetto; ha confermato che la NASpI non è detraibile come aliunde perceptum perché presta un rilievo previdenziale autonomo; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché fondato su una questione non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente autosufficiente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
Il ricorso della società è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva già respinto l'appello principale della società e accolto in parte l'appello incidentale della lavoratrice, riconoscendo la subordinazione del rapporto, la nullità dei contratti impugnati e le conseguenti condanne economiche. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto; ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
È evocato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione dei rapporti come subordinati anziché come collaborazioni a progetto.
È richiamato per la definizione della subordinazione lavorativa, la cui sussistenza è stata confermata in fatto dai giudici di merito.
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma del rapporto.
È invocato in tema di riparto dell'onere della prova sulla subordinazione.
È richiamato per censurare l'interpretazione del rapporto alla luce della volontà contrattuale formalizzata.
È invocato quale parametro di valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie.
È menzionato per sostenere la riconducibilità della controversia al lavoro parasubordinato.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
È invocato dalla ricorrente per contestare il criterio di tutela risarcitoria applicato, ma la Corte lo esclude perché relativo al pubblico impiego.
art. 32, comma 5, legge n. 183/2010
È richiamato dalla ricorrente quale parametro di quantificazione dell'indennità, ma la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto.
È richiamato come criterio di quantificazione censurato dalla ricorrente; la Corte precisa che non era la base della decisione impugnata.
Sono richiamati in relazione alla detrazione dell'aliunde perceptum e alla compensazione/quantificazione del danno.
È invocato per sostenere che il lavoratore avrebbe aggravato il danno omettendo di proporre un ricorso d'urgenza; la Corte esclude il relativo obbligo processuale.
art. 111, secondo comma, Cost.
È citato dal ricorrente nel motivo sull'aggravamento del danno, senza accoglimento.
artt. 6 e 17 CEDU
Sono richiamati nel quinto motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, fondata su indici sintomatici quali continuità della prestazione, inserimento nell'organizzazione aziendale e concreto esercizio del potere direttivo, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione adeguata e coerente, non è censurabile in cassazione come mera violazione di legge.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale è ulteriormente ristretto, potendo riguardare solo la corretta selezione dei parametri normativi, non la rivalutazione delle prove.
- La tutela risarcitoria conseguente alla nullità di un contratto di apprendistato e al recesso nullo dallo stesso è distinta dalla disciplina della conversione di contratti a progetto o a termine e va individuata in base al titolo effettivamente posto a fondamento della decisione di merito.
- Ai fini dell'aliunde perceptum, le prestazioni previdenziali non pensionistiche, come la NASpI, non si sottraggono dal risarcimento del danno da mancato ripristino del rapporto, perché non costituiscono reddito sostitutivo dell'attività lavorativa ma danno luogo, semmai, a eventuali recuperi in sede previdenziale.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata; chi le deduce deve indicare specificamente dove siano state tempestivamente prospettate nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
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