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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23782/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società datrice di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento in materia lavoristica, definito nella fase sommaria con un'ordinanza che aveva liquidato in favore del difensore antistatario di un lavoratore una somma poi effettivamente incassata. Successivamente, nel giudizio di opposizione, la società ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di tale importo, sul presupposto che il titolo del pagamento fosse venuto meno e che la somma fosse dunque indebita. Il professionista ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma in primo grado è stata disposta la compensazione delle spese; la Corte d'appello ha poi respinto il gravame principale del professionista sulle spese e, accogliendo l'appello incidentale della società, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, condannando il professionista alle spese di entrambi i gradi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 435 e 436 c.p.c. per l'asserita tardività/irregolarità della notifica e del deposito dell'appello incidentale; 2) violazione di norme sulla procura alle liti; 3) nullità del contraddittorio e difetto di interesse sull'appello incidentale; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, sostenendo che, avendo ottenuto una decisione più favorevole nella fase di opposizione rispetto alla fase sommaria, non vi fosse spazio per la compensazione delle spese e che il sindacato della Cassazione sulle spese fosse stato male applicato; 5) violazione di norme di diritto per avere la Corte d'appello affermato, in via autonoma, che i motivi di appello principale sarebbero comunque stati respinti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva dato atto del deposito e della notifica della memoria contenente l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. e che, comunque, il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del gravame, sicché non vi era alcun concreto pregiudizio difensivo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità, richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione, quando deduce violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., deve indicare puntualmente le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata. Ha ritenuto non ammissibile il quarto motivo, ribadendo che il sindacato di legittimità sulle spese di lite dei gradi di merito è limitato al controllo del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa e del rispetto dei limiti tariffari, profili non ricorrenti nel caso concreto. Il quinto motivo è stato ritenuto assorbito, poiché la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, cioè l'inammissibilità/infondateszza delle censure sull'appello incidentale, idonea da sola a sorreggere il decisum. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    La deduzione di violazione di legge in cassazione richiede specificità e confronto puntuale con la decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    onere di specificità dei motivi

    Il motivo di ricorso deve indicare le norme violate, il contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

  • art. 435 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina dell'appello nel rito del lavoro e alle modalità di impugnazione.

  • art. 436 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che la società aveva depositato e notificato la memoria contenente l'appello incidentale secondo le forme del rito.

  • art. 91 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla liquidazione delle spese è limitato ai casi di addebito alla parte integralmente vittoriosa o di superamento dei limiti tariffari.

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    Al rigetto del ricorso consegue, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge deve essere formulata in modo specifico: il ricorrente deve indicare la norma asseritamente violata, chiarirne il precetto e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • I vizi processuali non sono censurabili in astratto, ma solo ove abbiano prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa; se la parte ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e la facoltà difensiva non risulta compromessa, la doglianza non può essere accolta.
  • In sede di legittimità, il sindacato sulla liquidazione delle spese dei gradi di merito è estremamente ristretto: la Corte può intervenire solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa o se la liquidazione esorbita dai minimi e massimi tariffari applicabili.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il motivo che attacca una diversa ratio diviene inidoneo a determinare la cassazione, restando assorbito.
  • La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ma il suo controllo in cassazione non consente di riesaminare il merito della valutazione compiuta dal giudice di merito se questa resta entro i limiti legali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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