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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23776/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due verbali di accertamento con cui l'ente previdenziale ha contestato alla società committente la responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 per omissioni contributive riferite ai lavoratori impiegati in appalti di autotrasporto di cose per conto terzi, nel periodo dicembre 2013-agosto 2015. Secondo l'accertamento, parte della retribuzione sarebbe stata corrisposta mediante voci in parte esenti o meno gravate da contribuzione, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale. Il tribunale aveva accolto l'opposizione della società ritenendo non univoca la prova dell'attività effettivamente svolta dai lavoratori nell'ambito degli appalti; la corte d'appello, invece, ha accolto il gravame dell'ente previdenziale valorizzando le dichiarazioni testimoniali e rilevando che la società non aveva contestato nel merito l'obbligo contributivo. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 115, 116, 420 e 421 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse disatteso le prove raccolte e omesso l'esame di un fatto decisivo, giungendo a ritenere fondati i verbali ispettivi sulla base di una valutazione probatoria asseritamente errata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in particolare, che la censura era priva di specificità perché la ricorrente non aveva riportato neppure per estratto e non aveva localizzato la documentazione su cui fondava il motivo, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Inoltre, il motivo tendeva a contestare la selezione e la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non entro limiti ristretti non ravvisati nel caso concreto, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito mediante censura della selezione e della ponderazione delle prove compiute dal giudice territoriale.
  • Il motivo di ricorso che si fonda su documenti o atti processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione del materiale istruttorio; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per contestare genericamente l'apprezzamento probatorio del giudice di merito, salvo i ristretti casi in cui sia denunciabile un vero errore di percezione o di regola legale di giudizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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