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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23783/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore del settore marittimo, impiegato in vari periodi tra il 1997 e il 2008 con mansioni dapprima di primo ufficiale di coperta e poi di comandante, aveva agito per ottenere: l'accertamento dell'unicità del rapporto di lavoro e della sua natura a tempo indeterminato; la condanna della società al pagamento di differenze retributive, del maggior trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso; nonché l'accertamento dell'illegittimità del recesso, con conseguente indennità risarcitoria. Il Tribunale aveva riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato dal 1.7.1997 al 4.8.2008 e liquidato somme per differenze retributive, preavviso, TFR e indennità per licenziamento illegittimo. In appello, a seguito di nuova consulenza contabile, la Corte territoriale aveva ridotto drasticamente il quantum a € 11.007,37, confermando per il resto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutte le voci domandate e, in subordine, per ultrapetizione/erronea individuazione del petitum; omesso esame di un fatto decisivo relativo al titolo delle indennità per riposi compensativi ex art. 50 CCNL; nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria ex art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la censura riguardava, in sostanza, l'interpretazione della domanda e la rivalutazione del quantum, attività riservate al giudice di merito; non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la decisione impugnata si manteneva entro i limiti della domanda, avendo semplicemente accolto solo in parte le pretese retributive. Ha inoltre respinto il terzo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva esaminato la questione dei riposi compensativi e motivato in modo congruo ritenendo sostanzialmente corretta la compensazione operata dal CTU, indipendentemente dalla dicitura in busta paga. Infine ha escluso la nullità per motivazione apparente o contraddittoria, reputando la motivazione della sentenza di merito adeguata e controllabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice altera petitum o causa petendi, attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello domandato; non basta l'accoglimento solo parziale o la mancata confutazione di tutte le argomentazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura formulata come violazione di legge non può essere usata per contestare in realtà l'accertamento di fatto o l'interpretazione della domanda riservati al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il dedotto vizio processuale va ricondotto correttamente alla denuncia dell'error in procedendo; nel caso concreto la Corte osserva che le doglianze, pur prospettate diversamente, tendevano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede la reale mancata considerazione di un fatto decisivo; non sussiste quando la questione sia stata esaminata e motivata dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo se la decisione non consente il controllo sul ragionamento decisorio; qui la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    a seguito del rigetto del ricorso, sono stati dichiarati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 50 CCNL

    il titolo retributivo per sabato, domenica e festività lavorati è stato sostanzialmente ricondotto a riposi compensativi non goduti, a prescindere dalla denominazione usata in busta paga.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la verifica di legittimità sulla motivazione resta limitata al rispetto del minimo costituzionale, che nel caso concreto è stato ritenuto rispettato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato, o altera petitum e causa petendi; non integra il vizio la decisione che accolga solo in parte la domanda, né la diversa ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito.
  • L'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito: in cassazione non è denunciabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. se, in realtà, si contesta l'accertamento in fatto della volontà della parte.
  • Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del materiale contabile o probatorio se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura dei dati apprezzati dal giudice di merito.
  • Non ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando la questione è stata effettivamente considerata e motivata dal giudice di merito, anche se la parte non condivide la soluzione adottata.
  • La motivazione è apparente o mancante solo se non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; è sufficiente, invece, una motivazione che espliciti il percorso argomentativo e consenta il controllo di legittimità.
  • Nella qualificazione di un emolumento, prevale la sostanza del titolo retributivo sulla mera etichetta formale usata in busta paga o dalle parti sociali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

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