Cassazione Civile, Sentenza n. 19776/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società e il socio impugnavano accertamenti fiscali (anni 2003-2005) emessi dopo una verifica della Guardia di Finanza che aveva rinvenuto documentazione extracontabile e acquisito documentazione bancaria. I ricorrenti contestavano: mancanza di motivazione e di allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie/accesso domiciliare; utilizzo di movimenti bancari dei soci (non della società) per rettificare i redditi; difetto dell'onere probatorio dell'Ufficio; mancato riconoscimento di costi deducibili; vizi di motivazione delle decisioni dei giudici tributari e questioni di litisconsorzio necessario per una società terza (Albergo Colombo) coinvolta nei medesimi accertamenti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto infondati tutti e sei i motivi: 1) non sussisteva il litisconsorzio necessario perché la posizione della società terza si era definita con conciliazione giudiziale; 2) l'autorizzazione e l'accesso compiuti nell'ambito di un procedimento penale non richiedono la motivazione propria degli atti fiscali, e comunque la normativa fiscale (art. 33 DPR 600/1973) non imponeva motivazione dell'autorizzazione; 3) l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato e il processo verbale risultava conosciuto; 4) è legittimo per l'Ufficio usare i movimenti bancari dei soci per attribuire fattispecie reddituali alla società in presenza di stretta sovrapposizione di interessi (soprattutto in realtà a ristretta base societaria), salvo prova contraria del contribuente; 5) nei tipi di accertamento adottati (analitico-induttivo) l'onere di provare i costi deducibili ricade sul contribuente; 6) la riduzione operata in sede di CTP doveva essere motivata sulla base di elementi specifici, e la CTR non ha errato nel confermare l'accertamento complessivamente. Condanna alle spese: ricorrente condannato a pagare euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 1, n. 2 e n. 7 (e richiamo all'art. 32 per la presunzione di imputazione delle operazioni bancarie)
L'art. 32 legittima l'utilizzo delle risultanze dei conti correnti di soci/terzi per l'accertamento della società; tale utilizzo è presumibilmente riferibile alla società in presenza di stretta relazione societaria, salvo prova contraria del contribuente.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
riferimenti al secondo e sesto comma nonché al primo comma per l'accesso domiciliare
La norma non impone che l'autorizzazione all'acquisizione di dati bancari sia corredata da motivazione formale; se l'accesso è stato compiuto in sede penale con provvedimento dell'autorità giudiziaria, esso è comunque assistito da garanzie processuali e non sussiste il vizio per mancata motivazione in senso fiscale.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La definizione amministrativa della posizione della società costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci; una volta definita, viene meno la necessità del litisconsorzio necessario.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
art. 39 primo e secondo comma (modalità di accertamento analitico-induttivo e induttivo "puro")
Nel metodo analitico-induttivo l'Ufficio irriga maggiori ricavi e il contribuente ha l'onere di dimostrare i costi deducibili; il riconoscimento forfettario dei costi non è dovuto dall'Ufficio in questa tipologia di accertamento.
art. 7-quater d.l. 193/2016, conv. in legge 225/2016
La norma che limita la rilevanza dei prelevamenti ai fini dell'accertamento (soglie giornaliere/mensili) ha natura sostanziale; secondo la Corte non è applicabile retroattivamente agli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore.
Riferimento all'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi; la Corte osserva che alcune autorizzazioni interne/organizzative non richiedono la stessa motivazione formale prevista per atti impositivi.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione per gli atti impositivi; la Corte distingue tra atti amministrativi impositivi e atti meramente organizzativi o provvedimenti penali.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata nella discussione sull'accesso domiciliare in ambito fiscale; la Corte segnala che l'accesso in sede penale rientra in diverso ambito garantistico rispetto all'accesso fiscale puro.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte conferma che l'onere di provare l'estraneità di operazioni bancarie rispetto alla società grava sul contribuente una volta evocata la presunzione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione e all'onere motivazionale del giudice tributario; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia errato nella valutazione delle motivazioni della CTP.
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato in tema di determinazione del reddito imponibile e considerazione dei costi; la Corte conferma che in accertamenti analitici-induttivi il riconoscimento dei costi spetta al contribuente.
Massime di principio
- Il litisconsorzio necessario tra società e soci può venire meno se la posizione della società si è già definita (es. con conciliazione), perché la definizione costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci.
- Se i dati/documenti bancari sono stati acquisiti nell'ambito di un procedimento penale con provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'assenza di una motivazione formale 'fiscale' dell'autorizzazione non costituisce automaticamente vizio rilevante in sede tributaria.
- L'Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ai soci o a terzi concatenati alla compagine societaria per attribuire ricavi/compensi alla società, soprattutto in realtà a ristretta base partecipativa; spetta poi al contribuente provare l'estraneità delle singole operazioni.
- Le modifiche legislative intervenute successivamente (ius superveniens) che hanno natura sostanziale non si applicano retroattivamente agli accertamenti anteriori alla loro entrata in vigore.
- Nel metodo di accertamento analitico-induttivo l'onere di provare costi deducibili che riducano il maggior reddito contestato incombe sul contribuente; l'Ufficio non deve riconoscere forfettariamente tali costi.
- Se un giudice di primo grado riduce un maggior reddito deve indicare gli elementi e i criteri su cui si basa la rideterminazione; riduzioni forfettarie prive di specificazione possono essere censurate, ma il giudice d'appello non è tenuto a riformare se la valutazione complessiva dell'accertamento resta supportata.
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