Cassazione Civile, Sentenza n. 19759/2020 del 22/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2003: la società e i soci contestavano la rideterminazione del reddito imponibile e dell'IVA e il recupero a tassazione di somme consistenti (omessa contabilizzazione di ricavi per €88.639, costi ritenuti non deducibili per €17.843,76 - rimborsi indennità chilometriche - e ammortamenti per €14.833,24). I ricorrenti deducevano, tra l'altro, violazioni procedurali (art. 12 L. 212/2000: informazione sulle ragioni della verifica; vizi di motivazione e mancata allegazione di processi verbali richiamati), contestavano l'uso dei movimenti bancari di un socio per imputare redditi alla società e la presunta illegittimità o inutilizzabilità delle informazioni bancarie; contestavano inoltre l'onere della prova, la valutazione dei prelevamenti e la determinazione della quota di ammortamento dedotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha confermato i principi seguenti: la violazione dell'art. 12 L. 212/2000 non comporta automaticamente la nullità dell'atto a meno che il contribuente non dimostri concreto pregiudizio; l'avviso di accertamento è valido anche se rimanda per relationem a documenti conoscibili dai soci (quali il processo verbale) e quando il procedimento è riunito; è legittimo, nelle società di persone a compagine ristretta, utilizzare i movimenti bancari intestati ai soci per ricondurre operazioni alla società, salvo che il socio non dimostri con prova documentale l'estraneità delle operazioni; l'illegittima acquisizione di informazioni non determina di per sé la loro inutilizzabilità se non è prevista norma che la disponga e non emerge pregiudizio chiaro; la CTR non ha dato motivazione insufficiente rispetto ai punti dedotti e le questioni di merito sui movimenti bancari e sulle quote di ammortamento non sono sindacabili in Cassazione se si riducono a un nuovo apprezzamento del fatto.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
"Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda..."
La Corte afferma che la violazione dell'obbligo di informazione non comporta automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve dedurre e provare il concreto pregiudizio alla sua difesa
art. 7, Legge 27 luglio 2000 n. 212
Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti tributari
L'obbligo di motivazione può essere assolto "per relationem" richiamando altri atti purché essi siano allegati o conoscibili dal destinatario; la Corte conferma la legittimità di riferimenti per relationem nei limiti indicati
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
"Disposizioni sulla motivazione degli atti di accertamento"
L'avviso di accertamento è correttamente motivato se il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; nei soci di s.n.c. gli atti notificati alla società sono ritenuti conoscibili dai soci
art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
"Poteri di accertamento e accesso ai conti correnti" (articolo richiamato nel testo)
L'uso di risultanze bancarie dei soci per la determinazione del reddito societario è ammesso soprattutto nelle società di persone a base ristretta; spetta al contribuente provare che i movimenti sono estranei
Norma citata in tema di accertamento
Richiamata insieme ad altre disposizioni fiscali come disciplina di riferimento per gli accertamenti bancari e la determinazione dei redditi
Richiamato in materia di IRAP
Collega la disciplina degli accertamenti IRPEF/IVA a quella IRAP citando la possibilità di usare strumenti di accertamento analoga
Disposizioni in materia d'IVA (richiamate testualmente)
Citate a titolo di cornice normativa per gli accertamenti ai fini IVA
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento IVA
Conferma che l'avviso soddisfa la motivazione se il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa
Diritto dei soci di consultare la documentazione sociale
Usato per sostenere che il socio può prendere visione degli atti e dei documenti societari richiamati nell'avviso
art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)
Motivi di cassazione per vizi di motivazione, insufficiente motivazione, contraddittorietà, ecc.
La Corte ha esaminato i motivi alla luce di tali norme e ha escluso i vizi denunciati, richiamando i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto e valutazione delle prove
Disposizione sul potere istruttorio del giudice (richiamata)
Citata nell'ambito della dedotta violazione procedurale ma non ritenuta violata in modo da invalidare la decisione di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014
Valutata non applicabile direttamente alla fattispecie (riguardava professionisti e lavoro autonomo)
Massime di principio
- La mancata comunicazione integrale delle "ragioni" della verifica (art. 12 L. 212/2000) non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito nella difesa
- L'avviso di accertamento può riferirsi "per relationem" a processi verbali o atti richiamati purché tali atti siano allegati o comunque conoscibili dal destinatario (es. soci di una s.n.c. possono ritenersi nella posizione di conoscere gli atti societari)
- Nelle società di persone a compagine ristretta è legittimo utilizzare i movimenti bancari dei soci per ricondurre operazioni alla società; spetta al socio dimostrare, con prova documentale convincente, l'estraneità delle singole operazioni
- L'illegittima acquisizione di informazioni o la loro inesatta formalizzazione non comporta automaticamente inutilizzabilità delle stesse in assenza di norma che la prescriva o di specifico pregiudizio dimostrato
- In Cassazione il sindacato si limita al controllo di legittimità e di correttezza logico-formale della motivazione: la rivalutazione integrale delle prove o un nuovo giudizio di fatto non sono ammessi
- Per contestare imputazioni fondate su movimenti bancari e prelevamenti occorre fornire prove concrete e dettagliate (documentazione che colleghi spese personali a prelievi o giustifichi la natura societaria delle operazioni)
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