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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19759/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2003: la società e i soci contestavano la rideterminazione del reddito imponibile e dell'IVA e il recupero a tassazione di somme consistenti (omessa contabilizzazione di ricavi per €88.639, costi ritenuti non deducibili per €17.843,76 - rimborsi indennità chilometriche - e ammortamenti per €14.833,24). I ricorrenti deducevano, tra l'altro, violazioni procedurali (art. 12 L. 212/2000: informazione sulle ragioni della verifica; vizi di motivazione e mancata allegazione di processi verbali richiamati), contestavano l'uso dei movimenti bancari di un socio per imputare redditi alla società e la presunta illegittimità o inutilizzabilità delle informazioni bancarie; contestavano inoltre l'onere della prova, la valutazione dei prelevamenti e la determinazione della quota di ammortamento dedotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha confermato i principi seguenti: la violazione dell'art. 12 L. 212/2000 non comporta automaticamente la nullità dell'atto a meno che il contribuente non dimostri concreto pregiudizio; l'avviso di accertamento è valido anche se rimanda per relationem a documenti conoscibili dai soci (quali il processo verbale) e quando il procedimento è riunito; è legittimo, nelle società di persone a compagine ristretta, utilizzare i movimenti bancari intestati ai soci per ricondurre operazioni alla società, salvo che il socio non dimostri con prova documentale l'estraneità delle operazioni; l'illegittima acquisizione di informazioni non determina di per sé la loro inutilizzabilità se non è prevista norma che la disponga e non emerge pregiudizio chiaro; la CTR non ha dato motivazione insufficiente rispetto ai punti dedotti e le questioni di merito sui movimenti bancari e sulle quote di ammortamento non sono sindacabili in Cassazione se si riducono a un nuovo apprezzamento del fatto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    "Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda..."

    La Corte afferma che la violazione dell'obbligo di informazione non comporta automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve dedurre e provare il concreto pregiudizio alla sua difesa

  • art. 7, Legge 27 luglio 2000 n. 212

    Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti tributari

    L'obbligo di motivazione può essere assolto "per relationem" richiamando altri atti purché essi siano allegati o conoscibili dal destinatario; la Corte conferma la legittimità di riferimenti per relationem nei limiti indicati

  • art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    "Disposizioni sulla motivazione degli atti di accertamento"

    L'avviso di accertamento è correttamente motivato se il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; nei soci di s.n.c. gli atti notificati alla società sono ritenuti conoscibili dai soci

  • art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    "Poteri di accertamento e accesso ai conti correnti" (articolo richiamato nel testo)

    L'uso di risultanze bancarie dei soci per la determinazione del reddito societario è ammesso soprattutto nelle società di persone a base ristretta; spetta al contribuente provare che i movimenti sono estranei

  • art. 41-bis D.P.R. 600/1973

    Norma citata in tema di accertamento

    Richiamata insieme ad altre disposizioni fiscali come disciplina di riferimento per gli accertamenti bancari e la determinazione dei redditi

  • art. 25 D.Lgs. 446/1997

    Richiamato in materia di IRAP

    Collega la disciplina degli accertamenti IRPEF/IVA a quella IRAP citando la possibilità di usare strumenti di accertamento analoga

  • artt. 51, 54 D.P.R. 633/1972

    Disposizioni in materia d'IVA (richiamate testualmente)

    Citate a titolo di cornice normativa per gli accertamenti ai fini IVA

  • art. 56 D.P.R. 633/1972

    Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento IVA

    Conferma che l'avviso soddisfa la motivazione se il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa

  • art. 2261 c.c.

    Diritto dei soci di consultare la documentazione sociale

    Usato per sostenere che il socio può prendere visione degli atti e dei documenti societari richiamati nell'avviso

  • art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)

    Motivi di cassazione per vizi di motivazione, insufficiente motivazione, contraddittorietà, ecc.

    La Corte ha esaminato i motivi alla luce di tali norme e ha escluso i vizi denunciati, richiamando i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto e valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    Disposizione sul potere istruttorio del giudice (richiamata)

    Citata nell'ambito della dedotta violazione procedurale ma non ritenuta violata in modo da invalidare la decisione di merito

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014

    Valutata non applicabile direttamente alla fattispecie (riguardava professionisti e lavoro autonomo)

Massime di principio

  • La mancata comunicazione integrale delle "ragioni" della verifica (art. 12 L. 212/2000) non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito nella difesa
  • L'avviso di accertamento può riferirsi "per relationem" a processi verbali o atti richiamati purché tali atti siano allegati o comunque conoscibili dal destinatario (es. soci di una s.n.c. possono ritenersi nella posizione di conoscere gli atti societari)
  • Nelle società di persone a compagine ristretta è legittimo utilizzare i movimenti bancari dei soci per ricondurre operazioni alla società; spetta al socio dimostrare, con prova documentale convincente, l'estraneità delle singole operazioni
  • L'illegittima acquisizione di informazioni o la loro inesatta formalizzazione non comporta automaticamente inutilizzabilità delle stesse in assenza di norma che la prescriva o di specifico pregiudizio dimostrato
  • In Cassazione il sindacato si limita al controllo di legittimità e di correttezza logico-formale della motivazione: la rivalutazione integrale delle prove o un nuovo giudizio di fatto non sono ammessi
  • Per contestare imputazioni fondate su movimenti bancari e prelevamenti occorre fornire prove concrete e dettagliate (documentazione che colleghi spese personali a prelievi o giustifichi la natura societaria delle operazioni)

Testo integrale

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