Cassazione Civile, Sentenza n. 19771/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava al notaio l'insufficiente versamento dell'imposta catastale per numerose compravendite di terreni ricadenti in piani urbanistici particolareggiati: il notaio aveva liquidato l'imposta in misura fissa richiamando la previgente disciplina (art.33 L.388/2000) ritenendo che l'abrogazione di norme intermedie avesse fatto rivivere la vecchia disciplina. I giudici di merito hanno confermato la debenza dell'imposta ma hanno escluso le sanzioni per avere ritenuto esistenti gravi e comprensibili dubbi interpretativi. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la L.244/2007 ha introdotto una nuova disciplina che esclude la riviviscenza della normativa anteriore e che l'eccezione di incertezza non può valere per un professionista qualificato come il notaio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che la legge n.244/2007 abbia disciplinato la materia ex novo (modificando direttamente le tariffe) e che non possa parlarsi di riviviscenza della precedente disciplina che prevedeva l'imposta catastale in misura fissa. Ha inoltre escluso l'operatività della scriminante dell'"incertezza normativa" a favore del notaio, posto il suo grado di competenza professionale e la chiarezza delle previsioni legislative interpretate in giurisprudenza: pertanto le sanzioni sono dovute. Ha compensato le spese del giudizio di merito e ha condannato il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2007, n.244 (art.1, commi 25-27)
"Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, all'art. 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga compiuto entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento'"
La Corte interpreta la L.244/2007 come una disciplina autonoma e sostitutiva che ha modificato direttamente le tariffe e, pertanto, non ha fatto rivivere la precedente disciplina che prevedeva l'imposta catastale in misura fissa
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347 (art.1-bis) e Tariffe allegate al DPR 131/1986
"All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale... sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati..."
Le modifiche delle tariffe operate incidono sul regime delle imposte ipotecarie e catastali, determinando l'applicazione della misura proporzionale per i trasferimenti non diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale
Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (art.36, comma 15) e Legge 388/2000 (art.33, comma 3)
La Corte rileva che l'abrogazione dell'art.36 comma 15 del d.l.223/2006 (che a sua volta aveva abrogato l'art.33 della L.388/2000) non ha determinato la riviviscenza dell'originaria disciplina; la nuova legge ha invece stabilito un diverso regime
Art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente)
L'esimente per 'incertezza normativa' che esonera dalle sanzioni amministrative tributaria opera solo in presenza di un'obiettiva e inevitabile incertezza sulla norma; non si applica al contribuente-professionista quando la norma è interpretabile correttamente e l'interpretazione è agevole per chi ha specifica competenza
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 (art.6 e art.8)
Norme processuali e di responsabilità che regolano i rapporti processuali tributari e l'esame dell'oggettiva incertezza normativa in sede di accertamento giudiziale
Art. 360, n.3 c.p.c. (motivo di ricorso per violazione di legge)
Fondamento del gravame della ricorrente in Cassazione per presunta errata applicazione delle norme sostanziali e processuali che hanno portato all'esonero dalle sanzioni
Cass. Sez. Un., n.25551/2007 (giurisprudenza citata)
"va in generale affermato che, nel regime di successione delle leggi, mentre l'abrogazione della disposizione che modifica o sostituisce quella precedente non comporta la sua reviviscenza, tale effetto può invece predicarsi in caso di abrogazione di una disposizione che abbia come contenuto quello di abrogare una disposizione precedente sicché ciò che viene meno è proprio l'effetto abrogativo."
La Corte richiama il principio secondo cui la reviviscenza di norme abrogate non è automatica e si valuta in base all'effetto abrogativo delle norme coinvolte; tuttavia la L.244/2007 è stata interpretata come nuova disciplina che non consente la reviviscenza della previgente tariffazione
Altra giurisprudenza di riferimento (Cass. n.25100/2016, Cass. n.3635/2018, Cass.3108/2019 ecc.)
Decisioni che confermano l'interpretazione secondo cui la L.244/2007 ha introdotto una disciplina nuova e che precisano i limiti dell'operatività dell'eccezione di incertezza normativa, specie quando è in gioco la competenza di professionisti
Massime di principio
- Se una legge modifica "direttamente" le tariffe e la disciplina fiscale (disciplina ex novo), non si ritiene che norme precedentemente abrogate rivivano automaticamente; va verificata la volontà e il contenuto abrogativo della nuova normativa
- L'abrogazione di una norma che a sua volta abrogava una precedente non determina automaticamente la riviviscenza della norma originaria: l'analisi richiede valutazione della successione di leggi e della nuova cornice normativa
- La scriminante dell'"incertezza normativa" che esclude le sanzioni amministrative richiede un'oggettiva e inevitabile incertezza della norma; non è invocabile in modo agevole da operatori professionali con specifica competenza (es. notai)
- Il giudice è l'unico soggetto titolato a valutare la ragionevolezza di una determinata interpretazione normativa: l'esistenza di un dubbio, per essere esimente, deve essere tale da impedire anche al giudice di riconoscere la correttezza dell'interpretazione applicabile
- In contenziosi tributari che non richiedono accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito senza rinvio
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