Cassazione Civile, Sentenza n. 19757/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di otto avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2007 con recupero di maggiori redditi ai fini IVA e IRAP e, per i soci, IRPEF. Le censure principali riguardavano: mancata allegazione di verbali con dichiarazioni di un terzo; violazione del contraddittorio preventivo; ampliamento del thema decidendum e introduzione di nuovi elementi dall'Amministrazione in giudizio; uso della "scienza privata" da parte del giudice; difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione per l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: le dichiarazioni contestate erano comunque menzionate nel processo verbale di constatazione, il quale fa fede fino a prova contraria; la mancata motivazione specifica su talune questioni non comporta cassazione se la decisione è sostanzialmente corretta e non richiede nuovi accertamenti di fatto (richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite e art. 384 c.p.c. interpretato costituzionalmente); il presunto difetto di contraddittorio non è provato in concreto (e per i tributi non armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre inderogabile); l'Amministrazione aveva già indicato nelle notifiche elementi volti a sostenere l'antieconomicità dell'attività e quindi non vi è stata una inammissibile integrazione del thema decidendum; il giudice di merito non ha violato l'onere della prova ed è libero di valutare la perizia di parte; le presunzioni semplici adottate dall'Agenzia (ai sensi degli articoli normativi citati) erano gravi, precise e concordanti e la società non ha fornito prova contraria. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e applicazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
artt. 112, 115, 132 (comma 2, n.4), 384, 378
Richiamati per questioni di motivazione, non contestazione e potere della Corte di correggere o integrare la motivazione quando la soluzione giuridica è corretta e non occorrono nuovi accertamenti di fatto; art.115 relativo agli effetti della mancata contestazione riguarda profili probatori.
Codice civile
Richiamati in relazione all'onere della prova; la Corte richiama che l'onere probatorio grava su chi afferma fatti idonei a contrastare le presunzioni adottate dall'Amministrazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disciplina IRPEF)
art. 39 (comma 1, lett. d), art. 42)
Autorizza l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; l'art.42 è richiamato nell'ambito delle garanzie formali e motivazionali degli atti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina IVA)
Consente l'utilizzo di presunzioni e criteri induttivi per determinare la base imponibile quando la contabilità è formalmente regolare ma manifestamente inattendibile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata a supporto delle garanzie del contribuente; la Corte precisa che le violazioni invocate (es. contraddittorio) devono essere provate in concreto e non possono essere avanzate in termini generici.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
artt. 18, 23, 24, 27, art. 36 (comma 2, n.4)
Richiamati per principi processuali tributari; la Corte ritiene che le doglianze soggette non dimostrino un vizio rilevante del processo tributario tale da giustificare la cassazione.
Costituzione
Art.111 invocato in relazione al diritto alla motivazione e alla ragionevole durata del processo; art.53 richiamato in tema di imposizione fiscale e corretto esercizio del potere impositivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo supplementare in favore dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione che riporta dichiarazioni rese agli agenti fa fede fino a prova contraria: il contribuente deve fornire prova efficace per disconoscerle.
- La violazione generica del contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente causa di annullamento: per i tributi non armonizzati occorre dimostrare concretamente quali argomentazioni sarebbero state avanzate e come la loro mancata considerazione abbia inciso sul risultato.
- L'Amministrazione può basare accertamenti induttivi su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; spetta al contribuente fornire prova contraria adeguata.
- La Corte di legittimità può correggere o integrare la motivazione del giudice di merito quando la decisione è sostanzialmente corretta e non richiede nuovi accertamenti di fatto (funzione nomofilattica e principi di economia processuale).
- Il principio della non contestazione (art.115 c.p.c.) riguarda profili probatori: anche in assenza di contestazione il giudice resta libero di valutare le prove e non è obbligato ad accogliere automaticamente la perizia di parte.
- L'ampliamento del thema decidendum dall'Amministrazione è inammissibile solo se i nuovi elementi non risultano già almeno implicitamente indicati negli atti impositivi iniziali; verificare il contenuto degli avvisi prima di dedurre inammissibilità.
- In contenziosi tributari la difesa deve documentare concretamente la violazione di garanzie procedurali o fornire elementi probatori idonei a superare le presunzioni dell'Amministrazione; meri rilievi formali, non supportati da prova, difficilmente prevalgono.
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