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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19757/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di otto avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2007 con recupero di maggiori redditi ai fini IVA e IRAP e, per i soci, IRPEF. Le censure principali riguardavano: mancata allegazione di verbali con dichiarazioni di un terzo; violazione del contraddittorio preventivo; ampliamento del thema decidendum e introduzione di nuovi elementi dall'Amministrazione in giudizio; uso della "scienza privata" da parte del giudice; difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione per l'accertamento induttivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: le dichiarazioni contestate erano comunque menzionate nel processo verbale di constatazione, il quale fa fede fino a prova contraria; la mancata motivazione specifica su talune questioni non comporta cassazione se la decisione è sostanzialmente corretta e non richiede nuovi accertamenti di fatto (richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite e art. 384 c.p.c. interpretato costituzionalmente); il presunto difetto di contraddittorio non è provato in concreto (e per i tributi non armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre inderogabile); l'Amministrazione aveva già indicato nelle notifiche elementi volti a sostenere l'antieconomicità dell'attività e quindi non vi è stata una inammissibile integrazione del thema decidendum; il giudice di merito non ha violato l'onere della prova ed è libero di valutare la perizia di parte; le presunzioni semplici adottate dall'Agenzia (ai sensi degli articoli normativi citati) erano gravi, precise e concordanti e la società non ha fornito prova contraria. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e applicazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    artt. 112, 115, 132 (comma 2, n.4), 384, 378

    Richiamati per questioni di motivazione, non contestazione e potere della Corte di correggere o integrare la motivazione quando la soluzione giuridica è corretta e non occorrono nuovi accertamenti di fatto; art.115 relativo agli effetti della mancata contestazione riguarda profili probatori.

  • Codice civile

    Richiamati in relazione all'onere della prova; la Corte richiama che l'onere probatorio grava su chi afferma fatti idonei a contrastare le presunzioni adottate dall'Amministrazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disciplina IRPEF)

    art. 39 (comma 1, lett. d), art. 42)

    Autorizza l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; l'art.42 è richiamato nell'ambito delle garanzie formali e motivazionali degli atti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina IVA)

    Consente l'utilizzo di presunzioni e criteri induttivi per determinare la base imponibile quando la contabilità è formalmente regolare ma manifestamente inattendibile.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamata a supporto delle garanzie del contribuente; la Corte precisa che le violazioni invocate (es. contraddittorio) devono essere provate in concreto e non possono essere avanzate in termini generici.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    artt. 18, 23, 24, 27, art. 36 (comma 2, n.4)

    Richiamati per principi processuali tributari; la Corte ritiene che le doglianze soggette non dimostrino un vizio rilevante del processo tributario tale da giustificare la cassazione.

  • Costituzione

    Art.111 invocato in relazione al diritto alla motivazione e alla ragionevole durata del processo; art.53 richiamato in tema di imposizione fiscale e corretto esercizio del potere impositivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo supplementare in favore dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione che riporta dichiarazioni rese agli agenti fa fede fino a prova contraria: il contribuente deve fornire prova efficace per disconoscerle.
  • La violazione generica del contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente causa di annullamento: per i tributi non armonizzati occorre dimostrare concretamente quali argomentazioni sarebbero state avanzate e come la loro mancata considerazione abbia inciso sul risultato.
  • L'Amministrazione può basare accertamenti induttivi su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; spetta al contribuente fornire prova contraria adeguata.
  • La Corte di legittimità può correggere o integrare la motivazione del giudice di merito quando la decisione è sostanzialmente corretta e non richiede nuovi accertamenti di fatto (funzione nomofilattica e principi di economia processuale).
  • Il principio della non contestazione (art.115 c.p.c.) riguarda profili probatori: anche in assenza di contestazione il giudice resta libero di valutare le prove e non è obbligato ad accogliere automaticamente la perizia di parte.
  • L'ampliamento del thema decidendum dall'Amministrazione è inammissibile solo se i nuovi elementi non risultano già almeno implicitamente indicati negli atti impositivi iniziali; verificare il contenuto degli avvisi prima di dedurre inammissibilità.
  • In contenziosi tributari la difesa deve documentare concretamente la violazione di garanzie procedurali o fornire elementi probatori idonei a superare le presunzioni dell'Amministrazione; meri rilievi formali, non supportati da prova, difficilmente prevalgono.

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