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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19825/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti intimate)

La controversia

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza del 9 giugno 2017, aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore; la Corte d’Appello di Roma, sezione minorenni, con sentenza depositata il 21 dicembre 2017, aveva rigettato gli appelli della madre e della nonna materna. La decisione di merito aveva ravvisato lo stato di abbandono perché il minore, in tenerissima età, era stato lasciato prima con il padre, pur descritto come maltrattante e violento, senza che madre e familiari segnalassero la condizione di degrado, e poi affidato alle istituzioni di pubblica assistenza; madre e nonna non lo avevano cercato né avevano chiesto sue notizie per sei anni, pur disponendo di risorse e strumenti per farlo. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi. Primo: violazione dell’art. 10 della L. n. 184/1983 e nullità del giudizio, assumendo che nel procedimento di adottabilità fossero stati utilizzati, nonostante l’affermazione contraria, atti del precedente procedimento de potestate, concluso con la revoca della responsabilità genitoriale, e che la madre non ne fosse stata informata per un disguido anagrafico; secondo le ricorrenti, i vizi di notifica avrebbero inoltre prolungato il tempo trascorso prima del ritrovamento della madre. Secondo: violazione dell’art. 10 della L. n. 184/1983 per omesso avviso alla nonna materna, indicata come parente entro il quarto grado che avrebbe avuto un rapporto significativo con il minore e avrebbe potuto avvertire la madre. Terzo: violazione dell’art. 15 della L. n. 184/1983, per mancata indagine sulle dichiarazioni delle ricorrenti e sulla capacità genitoriale della madre, nonché per avere ritenuto non credibile la volontà di recuperare il rapporto senza valorizzare le circostanze intervenute durante il giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità: le ricorrenti non hanno riportato i passaggi della motivazione di primo grado che sarebbero stati condizionati dal precedente procedimento, mentre la sentenza impugnata aveva affermato che quegli atti non erano stati utilizzati, salvo argomenti emersi nelle udienze alle quali le ricorrenti avevano partecipato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’Appello aveva accertato che madre e nonna non avevano rapporti con il minore almeno dall’epoca indicata in atti, non lo avevano cercato pur potendo farlo e non avevano instaurato una relazione significativa; le ricorrenti non avevano esposto neppure in sintesi le dichiarazioni invocate e miravano, inoltre, a ottenere una diversa valutazione del merito e delle prove. La Corte ha ricordato che la disponibilità di un parente entro il quarto grado non esclude l’abbandono se mancano rapporti significativi pregressi e non è possibile un recupero non traumatico in tempi compatibili con lo sviluppo del minore. Il terzo motivo è stato rigettato: la dichiarazione di adottabilità può essere pronunciata anche quando non sia prevedibile con certezza il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con la crescita equilibrata del minore. Nel caso concreto, l’accertata assenza totale di madre e nonna dalla vita del minore per sei anni, senza ricerche né richieste di notizie e senza effettiva relazione affettiva, giustificava la superfluità di una consulenza sulla capacità genitoriale della madre; tale accertamento di fatto non era stato censurato nei limiti del vizio di motivazione, ma solo per violazione di legge. Nessuna condanna alle spese, poiché la tutrice del minore non si era costituita. La Corte ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 10 L. n. 184/1983

    Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.

    La disponibilità di un parente entro il quarto grado non impedisce la dichiarazione di abbandono quando manchino rapporti significativi pregressi e non sia possibile recuperare la relazione, senza trauma per il minore, entro tempi compatibili con il suo sviluppo equilibrato.

  • art. 15 L. n. 184/1983

    Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità perfino quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica.

    Il diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine non preclude l’adottabilità se il genitore permane incapace di elaborare un progetto di vita credibile e non è prevedibile con certezza il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la crescita equilibrata del minore.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le ricorrenti assumono che, invece, nella motivazione della sentenza di primo grado, i richiami al precedente giudizio sarebbero stati molti, e che addirittura l’intera motivazione della sentenza di primo grado sarebbe stata condizionata dal precedente giudizio, ma tale motivazione della decisione di primo grado non è stata riportata neppure nei passi che sarebbero stati “condizionati” dalla precedente decisione.

    La censura che attribuisce rilievo a specifici passaggi della decisione impugnata è inammissibile se il ricorso non ne riporta il contenuto necessario a identificare e verificare il vizio denunciato.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità (art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4).

    La Corte dichiara inammissibile la censura priva della necessaria autosufficienza e specificità, richiamando gli oneri di indicazione e documentazione previsti per il ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Tale motivato accertamento in fatto non è stato neppure impugnato sub specie del vizio di motivazione, nei limiti di cui al novellato art. 360, n. 5, ma solo sub specie del vizio di violazione di legge, nella specie insussistente.

    Quando la doglianza investe un accertamento di fatto, la sua contestazione deve essere proposta nei limiti del vizio di motivazione previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5; non è sufficiente prospettare una violazione di legge per sollecitare una diversa valutazione del fatto.

Massime di principio

  • La disponibilità di parenti entro il quarto grado ad accudire il minore non esclude lo stato di abbandono se non vi sono rapporti significativi pregressi e non è possibile recuperare la relazione senza traumi e in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato del minore.
  • Il diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine non impedisce la dichiarazione di adottabilità quando il genitore, anche a fronte di un eventuale impegno, non sia in grado di elaborare un progetto di vita credibile e non sia prevedibile con certezza il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con la crescita equilibrata del minore.
  • Nel ricorso per cassazione, la parte che denuncia che specifici passaggi della sentenza siano stati influenzati da atti o decisioni precedenti deve riprodurre o indicare con sufficiente precisione i contenuti rilevanti, così da consentire la verifica della censura; la carenza di autosufficienza e specificità determina l’inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita, sotto la veste della violazione di legge, di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di una diversa ricostruzione dei fatti; l’accertamento di merito va censurato attraverso il pertinente vizio processuale, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAdozioneImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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