Cassazione Civile, Sentenza n. 19758/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava l'acquisto da parte della Diamond Car di autovetture provenienti dalla comunità tramite soggetti interposti (Eurocars Import Export srl e Dancar srl) che avrebbero emesso fatture soggettivamente inesistenti e omesso il versamento dell'IVA; rilevava inoltre costi non documentati. Con avviso di accertamento per il 2003 l'Ufficio recuperava a tassazione costi indeducibili per €257.433 e dichiarava indetraibile la relativa IVA, oltre a costi non documentati per €6.000. La CTP di Roma annullò l'atto; la CTR lo riformò parzialmente ritenendo deducibili/inapplicabili gli oneri relativi alle fatture soggettivamente inesistenti per mancata prova dell'interposizione e perché gli acquisti sarebbero avvenuti a prezzi di mercato. L'Agenzia ricorre in Cassazione denunciando errata ripartizione dell'onere della prova e motivazione insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR perché non ha valutato elementi probatori rilevanti (consegna diretta dei veicoli alla Diamond, pagamento al fornitore apparente prima della consegna, carenza di struttura dei fornitori interposti) e ha richiamato l'orientamento secondo cui la prova da parte dell'Ufficio della inesistenza soggettiva della prestazione e della mancanza di dotazione personale e strumentale del fatturante costituisce presunzione idonea a escludere la buona fede del cessionario, che dunque deve provare la propria ignoranza incolpevole. In sede di rinvio il giudice dovrà anche considerare il "ius superveniens" costituito dall'art.8, commi 2 e 3, del d.l.16/2012 conv. nella legge 44/2012, che consente la deducibilità, ai fini reddituali e IRAP, dei costi documentati con fatture false in senso soggettivo se sono rispettati i criteri dell'art.109 TUIR. Spese di giudizio rinviate.
Norme richiamate
Codice civile
Principio dell'onere della prova: la sentenza richiama l'onere probatorio in tema di fatture inesistenti e la necessità che l'Amministrazione produca elementi idonei a dimostrare la falsità soggettiva.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Norma richiamata nel quadro delle imposte dirette e della deducibilità dei costi; la Corte indica che la prova dell'inesistenza soggettiva incide sulla deducibilità.
D.P.R. 633/1972 (IVA)
Riferimenti normativi in materia di IVA e detrazione: la decisione si inserisce nel quadro della perdita del diritto alla detrazione per fatture soggettivamente inesistenti.
Codice di procedura civile
Motivo di ricorso per violazione di legge: contestata la violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova e la valutazione delle prove.
Codice di procedura civile
art.360, primo comma, n.5
Motivo di ricorso per insufficiente motivazione su punto decisivo: la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla carenza motivazionale della CTR.
D.L. 16/2012, conv. nella L. 44/2012
Ius superveniens con efficacia retroattiva: stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, possono essere dedotti i costi documentati con fatture false in senso soggettivo se soddisfatti i criteri generali di deducibilità dell'art.109 TUIR; il giudice di rinvio dovrà considerare questa disposizione.
TUIR
Criteri generali di deducibilità dei costi: la Corte invita ad applicare questi criteri nel valutare, in sede di rinvio, la possibile deducibilità dei costi anche alla luce del d.l.16/2012 conv. L.44/2012.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione dimostra che il fornitore che ha emesso la fattura è privo di strutture e risorse per effettuare la prestazione, ciò costituisce presunzione che escluda la buona fede del cessionario e può far perdere il diritto alla detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi
- Spetta al contribuente-cessionario provare, con elementi concreti, la propria ignoranza incolpevole e l'ordinaria diligenza nell'accertare l'affidabilità del fornitore; la semplice regolarità formale della contabilità o il pagamento puntuale non sono di per sé idonei a provare la buona fede
- In ipotesi di interposizione triangolare semplice, fenomeni quali consegna diretta dal cedente estero al cessionario e pagamento al fornitore apparente prima della consegna sono elementi indiziari significativi che il giudice deve valutare espressamente
- La valutazione deve essere motivata in modo specifico: decisioni generiche o affermazioni autoassertive della parte non soddisfano il canone di motivazione richiesto dalla Cassazione
- In presenza di norme sopravvenute (ius superveniens), come l'art.8 d.l.16/2012 conv. L.44/2012, il giudice del rinvio deve valutare se i costi documentati con fatture soggettivamente inesistenti possano essere comunque dedotti ai sensi dell'art.109 TUIR, applicando retroattivamente la disposizione quando pertinente
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