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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11915/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, per l’anno d’imposta 2014, con recupero a tassazione di maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRES e IRAP. L’Ufficio aveva disconosciuto: a) costi relativi a operazioni con 19 fornitori per mancata o incompleta documentazione, ritenuta non conforme all’art. 21 d.P.R. 633/1972; b) costi e IVA relativi a operazioni con una ditta qualificata come "cartiera", ritenute oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso solo sul primo profilo e lo aveva rigettato sul secondo; la CGT di secondo grado aveva invece rigettato sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della contribuente. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per asserito difetto di motivazione dell’avviso rispetto ai costi non documentati; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la ripresa fosse avvenuta "per analogia" e senza individuazione puntuale delle singole operazioni; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo che spettasse all’Amministrazione provare in modo circostanziato i fatti costitutivi della pretesa. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale, lamentando che la CGT avesse erroneamente richiesto un livello probatorio troppo elevato all’Ufficio: secondo l’Erario, trattandosi di accertamento induttivo puro ex art. 39 d.P.R. 600/1973, erano sufficienti presunzioni anche semplicissime; inoltre, in presenza di elementi indiziari convergenti sulla fittizietà delle società fornitrici e dell’operazione, l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni gravava sul contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società contribuente, ritenendo infondati il motivo sul difetto di motivazione dell’avviso e inammissibili o comunque infondati i motivi relativi alla pretesa ripresa "per analogia" e all’asserita violazione dell’onere della prova. Ha invece accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, affermando che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici; una volta forniti elementi indiziari idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse, non essendo sufficiente la mera fattura o la regolarità formale della contabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi incidentali accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del potere di accertamento dell’Ufficio e, nel caso concreto, quale fondamento dell’utilizzo di un accertamento induttivo puro.

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che, nell’accertamento induttivo, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici o supersemplici.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come norma sulla deducibilità dei costi; la Corte ribadisce che, quando l’Ufficio dimostra l’inesistenza oggettiva delle operazioni, incombe al contribuente provare l’effettività e l’inerenza dei costi.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte ribadisce che il diritto alla detrazione non spetta se l’operazione è oggettivamente inesistente e ciò sia stato provato anche per presunzioni.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per la verifica della regolarità formale delle fatture e della documentazione contabile; la mancanza di requisiti o di documentazione è valorizzata ai fini dell’accertamento.

  • art. 7 della legge n. 212 del 2000

    richiamato dalla contribuente a fondamento della censura di difetto di motivazione dell’avviso; la Corte precisa che la motivazione è sufficiente se consente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato da entrambe le parti per il riparto dell’onere della prova; la Corte lo applica nel senso che, provata dall’Ufficio l’oggettiva inesistenza delle operazioni, l’onere di provare l’effettività passa al contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici, ritenute utilizzabili dall’Amministrazione per dimostrare l’inesistenza delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte chiarisce che, nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova può essere data anche per presunzioni.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo della contribuente sul riparto della prova nel processo tributario; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale per sostenere che taluni elementi indiziari non erano stati specificamente contestati dalla contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione proposti da entrambe le parti.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla contribuente in combinazione con le norme processuali e tributarie a sostegno della censura sull’onere della prova.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla contribuente in relazione ai principi di capacità contributiva e corretta imposizione.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla contribuente e dall’Agenzia in relazione alla legittimità dell’azione amministrativa e alla corretta applicazione dei poteri di accertamento.

  • art. 23 Cost.

    richiamato dalla contribuente nel quadro delle garanzie sulla imposizione tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, la motivazione è sufficiente quando mette il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum; non è necessario che l’atto contenga già la prova completa dei fatti posti a base della rettifica.
  • Nelle controversie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta forniti elementi indiziari idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni stesse.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o il pagamento del corrispettivo non bastano, da soli, a dimostrare la deducibilità del costo o la detraibilità dell’IVA quando l’operazione sia ritenuta fittizia o inesistente.
  • Se la documentazione contabile è assente, incompleta o radicalmente inattendibile, l’accertamento induttivo può essere fondato su un quadro presuntivo anche non grave quanto nel metodo ordinario, purché gli elementi considerati siano logicamente convergenti e idonei a sostenere l’inesistenza delle operazioni contestate.
  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la censura che non colga la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o che prospetti un interesse meramente teorico, privo di incidenza sulla statuizione effettivamente resa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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