Cassazione Civile, Ordinanza n. 12593/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a una somma derivante da una pluralità di atti presupposti, deducendo anche vizi di notifica di alcune cartelle e degli atti prodromici. In primo grado era stato dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e il ricorso era stato per il resto rigettato. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle censure relative ai vizi di notifica; (2) violazione della disciplina sulla impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria/preavviso, sostenendo che la giurisdizione tributaria dovesse sussistere anche per i crediti non tributari; (3) violazione delle norme sulla notificazione, per l'asserita invalidità o mancanza della notifica di alcune cartelle prodromiche; (4) violazione della disciplina sulla notifica di atti tributari, in particolare per una notifica via PEC e per altre cartelle prive, secondo la ricorrente, di adeguata prova notificatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che non vi è incompatibilità tra denuncia di motivazione apparente e omessa pronuncia, e che la sentenza d'appello aveva comunque affrontato le questioni sulle notifiche, anche con motivazione per relationem. Ha respinto il secondo motivo perché conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di preavviso/iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, la giurisdizione va ripartita in base alla natura dei crediti garantiti, spettando al giudice ordinario per i crediti non tributari. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva adeguatamente riportato e confrontato il contenuto della sentenza di primo grado richiamata per relationem dalla sentenza d'appello, né le critiche mosse in appello; inoltre, quanto alla notifica via PEC, la censura non si confrontava con la ratio aggiuntiva della decisione d'appello fondata sull'effettiva conoscenza degli atti da parte della destinataria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
l'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su domande o eccezioni di merito; non coincide con il vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge in tema di giurisdizione e notificazioni.
art. 35, comma 26-quinquies, d.l. n. 223 del 2006
richiamato per il riparto di giurisdizione sulle controversie relative all'iscrizione ipotecaria.
art. 19, comma 1, lett. e)-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte richiama la modifica normativa come presupposto del principio sul riparto di giurisdizione in base alla natura del credito.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
l'iscrizione ipotecaria e il relativo preavviso sono oggetto della controversia; la giurisdizione dipende dalla natura dei crediti garantiti.
il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto della motivazione richiamata per relationem e le critiche mosse in appello.
la motivazione per relationem è legittima, ma chi la impugna deve confrontarsi anche con il provvedimento richiamato.
menzionato solo per la memoria depositata.
richiamata dalla ricorrente in tema di notificazioni.
art. 1, comma 57, lett. b), legge n. 124 del 2017
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la validità di una notifica via PEC e della prova della notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, non è ammissibile confondere in un unico motivo il vizio di omessa pronuncia e quello di motivazione apparente, trattandosi di censure ontologicamente eterogenee e incompatibili.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso in senso incompatibile con la pretesa della parte, anche senza esaminare analiticamente tutte le argomentazioni difensive; una motivazione logicamente sufficiente esclude il vizio.
- In tema di preavviso di iscrizione ipotecaria e iscrizione ipotecaria, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento della garanzia: crediti tributari al giudice tributario, crediti non tributari al giudice ordinario, con possibile riparto per segmenti quando i crediti siano misti.
- Quando la sentenza d'appello è motivata per relationem, il ricorrente che la impugni deve indicare con precisione sia il contenuto della decisione richiamata sia le critiche formulate in appello, altrimenti il motivo difetta di specificità.
- La contestazione della regolarità delle notificazioni in cassazione richiede di confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
- La prova della notificazione può essere desunta da documenti prodotti in copia se non ne sia contestata la conformità agli originali, e la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario può integrare un ulteriore supporto alla validità della notificazione.
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