Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12419/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito restitutorio della Regione, pari a Euro 192.020,40, relativo a un contributo pubblico in conto impianti già erogato a una società poi fallita e successivamente revocato per effetto della perdita dei requisiti di ammissibilità conseguente alla sopravvenuta procedura concorsuale. In origine la domanda di ammissione era stata rigettata dal Tribunale di Palermo; la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio rilevando che l'interpretazione degli atti amministrativi deve seguire le regole dell'ermeneutica contrattuale e che la determina regionale richiamava il potere di revoca previsto dal bando. Riassunto il giudizio, il Tribunale di rinvio ha nuovamente rigettato l'opposizione, ma non più per la qualificazione del provvedimento, bensì perché ha ritenuto illegittima e quindi disapplicabile la clausola del bando che identificava la data di ultimazione del progetto con l'ultima erogazione del contributo, poiché contraria alla normativa nazionale e comunitaria. Contro questo decreto la Regione ha proposto un solo motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 384 c.p.c. e sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe violato il vincolo derivante dalla precedente cassazione, poiché la questione della legittimità della clausola del bando sarebbe stata coperta dal giudicato implicito formatosi con la decisione rescindente; la censura mirava quindi a far valere l'ulteriore vincolo del giudice di rinvio rispetto al principio di diritto già enunciato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente costruito come violazione dell'art. 384 c.p.c., fosse manifestamente infondato perché il precedente arresto di cassazione aveva deciso soltanto la corretta interpretazione degli atti amministrativi e non aveva affrontato né precluso il tema, poi decisivo in rinvio, della compatibilità della clausola del bando con il diritto dell'Unione europea. Il giudice di rinvio, secondo la Corte, aveva il potere-dovere di verificare d'ufficio tale compatibilità e di disapplicare la clausola interna contrastante con il diritto eurounitario, senza essere vincolato dal principio di diritto precedentemente formulato ai sensi dell'art. 384 c.p.c. In definitiva, poiché la decisione impugnata si era fondata su un autonomo rilievo di contrasto con il diritto comunitario non specificamente censurato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e agli effetti del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Era stato invocato nel precedente ricorso, ma nel presente giudizio non costituisce il fulcro della decisione; il richiamo storico serve solo a ricostruire la vicenda.

  • art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123

    Era stato richiamato per sostenere che la revoca del contributo derivasse dalla disciplina speciale dei contributi pubblici e dall'autotutela con effetto retroattivo.

  • art. 21-quinquies L. 7 agosto 1990, n. 241

    La parte ricorrente contestava che il giudice avesse ricondotto indebitamente la fattispecie a questa norma; nella decisione finale il tema rileva solo come antecedente storico.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati per sostenere che l'atto amministrativo e il bando dovevano essere interpretati nel loro testo complessivo e non in modo atomistico.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto solo nei limiti in cui non siano coinvolte questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea; il vincolo non impedisce la disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto eurounitario.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per il successivo esame in camera di consiglio.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Fondano la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente alle somme sanzionatorie previste dalla norma per la proposizione di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Diritto dell'Unione europea

    La Corte ribadisce che il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità del diritto interno con le disposizioni eurounitarie e disapplicare la norma incompatibile, anche in sede di rinvio e anche se ciò comporta di discostarsi dal principio di diritto precedente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma tale vincolo non opera quando emerga un profilo di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea: in tal caso il giudice deve verificare d'ufficio la compatibilità eurounitaria e disapplicare la norma interna contrastante.
  • Il giudicato implicito o il vincolo derivante dall'art. 384 c.p.c. non possono essere opposti per impedire al giudice di rinvio di pronunciarsi su una questione che non sia stata effettivamente decisa nel precedente giudizio rescindente e che sia necessaria per la decisione conforme al diritto UE.
  • L'interpretazione degli atti amministrativi segue, in quanto compatibili, i criteri dell'ermeneutica contrattuale e impone una lettura complessiva e coordinata delle clausole, non atomistica.
  • La censura per violazione dell'art. 384 c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata si fondi su una ratio autonoma e non specificamente attaccata, specie se basata sulla disapplicazione di una clausola interna per contrasto con il diritto eurounitario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.