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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12432/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione per pubblica utilità finalizzata alla realizzazione di una strada su un'area di proprietà privata. Un collegio tecnico nominato ex art. 21 d.P.R. 327/2001 aveva depositato la stima dell'indennità, ritenendo il terreno edificabile; il Comune, quale soggetto tenuto al pagamento, aveva proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello di Roma, sostenendo che il fondo fosse non edificabile perché, sin dal PRG del 1978, destinato a viabilità e parcheggi, con vincolo conformativo e non espropriativo. Il proprietario si era costituito eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva del Comune, anche perché il collegio tecnico sarebbe mera articolazione del procedimento espropriativo e perché egli aveva accettato l'indennità. La Corte d'appello ha respinto le eccezioni preliminari, ha disposto CTU e, con ordinanza definitiva, ha determinato l'indennità in misura inferiore a quella stimata dal collegio, valorizzando la non edificabilità del suolo e l'incremento di valore delle particelle residue. In cassazione il proprietario ha dedotto: 1) violazione degli artt. 54, 21 e 27 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 29 d.lgs. 150/2011 per mancanza di legittimazione del Comune a opporsi alla stima; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'area ricadesse in zona C di espansione residenziale e che la strada fosse opera di urbanizzazione primaria al servizio del quartiere; 3) violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001 per avere la Corte ritenuto non edificabile l'area e applicato i criteri propri di un suolo agricolo o non edificabile; 4) conseguente illegittima valutazione del valore del fondo; 5) nullità della motivazione per asserita apparenza, perplessità e contraddittorietà, poiché la Corte avrebbe recepito acriticamente la CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in tema di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, è legittimato a proporre l'opposizione anche l'autorità espropriante quando sia tenuta al pagamento dell'indennità, indipendentemente dal fatto che coincida con il beneficiario dell'espropriazione. Ha ritenuto irrilevante l'accettazione dell'indennità da parte dell'espropriato, poiché il giudizio di opposizione alla stima non è mera impugnazione di un atto amministrativo ma ordinario giudizio sul rapporto volto alla determinazione della giusta indennità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma mirava a una rivalutazione delle prove. Ha respinto il terzo e il quarto motivo perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva accertato, sulla base del PRG e della CTU, che l'area era vincolata a viabilità e parcheggi e dunque non edificabile, con esclusione delle possibilità legali di edificazione; inoltre i motivi introducevano una diversa lettura del fatto concreto, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, rilevando che la motivazione dell'ordinanza di merito era chiara, completa e logicamente ordinata, dunque non apparente.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    regola la nomina del collegio di tecnici per la stima dell'indennità; la terna opera con autonomia rispetto all'autorità espropriante.

  • art. 27 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato come norma del procedimento di determinazione dell'indennità, ma non decisiva ai fini della legittimazione all'opposizione.

  • art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    la legittimazione all'opposizione alla stima spetta anche all'autorità espropriante quando abbia interesse diretto alla corretta determinazione dell'indennità e sia obbligata al pagamento.

  • art. 29 d.lgs. 19 settembre 2011, n. 150

    norma processuale richiamata per il rito dell'opposizione alla stima.

  • art. 42, comma 3, Cost.

    il principio del giusto indennizzo vale non solo a tutela del proprietario espropriato, ma anche a garanzia dell'interesse pubblico all'esatta determinazione dell'indennità.

  • art. 24, comma 1, Cost.

    richiamato a sostegno della tutela giurisdizionale dell'interesse dell'autorità espropriante a contestare l'indennità.

  • art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    invocato dal ricorrente in tema di determinazione del valore del bene, ma ritenuto inconferente rispetto a un'area non edificabile.

  • art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    la disciplina sull'indennità per area edificabile presuppone la legale edificabilità del suolo, esclusa nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge non può tradursi in una diversa ricostruzione del fatto concreto o in una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente; qui la motivazione è stata ritenuta sufficiente e intelligibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, è legittimato ad agire anche l'autorità espropriante quando coincida o non coincida con il beneficiario, purché sia soggetto obbligato al pagamento e abbia interesse alla corretta quantificazione dell'indennità.
  • L'opposizione alla stima non è una impugnazione di un atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto indennitario: una volta instaurato, la determinazione della giusta indennità spetta al giudice e l'eventuale accettazione dell'indennità da parte dell'espropriato non preclude l'azione già proposta.
  • Ai fini dell'indennità di esproprio, la qualificazione urbanistica del suolo dipende dalle previsioni vigenti dello strumento urbanistico al momento della vicenda ablativa: se l'area è concretamente vincolata a viabilità, parcheggi o altre destinazioni pubblicistiche, viene meno la possibilità legale di edificazione.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice e si limita a sollecitare una nuova lettura delle prove.
  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto concreto o per contrapporre una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non lo è quando il provvedimento espone in modo comprensibile i fatti rilevanti, le difese delle parti e le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveEspropriazione forzataContratto preliminareProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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