Cassazione Civile, Ordinanza n. 12428/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito della controversia originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Cassazione. La curatela del fallimento interessato ha chiesto che la condanna alle spese, pronunciata nel giudizio di legittimità definito nel 2019 con rigetto del ricorso, fosse corretta nel senso che il pagamento delle spese dovesse essere disposto "a favore dello Stato" e non solo in favore della controparte, poiché il fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha rilevato che, quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 impone che la rifusione delle spese sia eseguita a favore dello Stato; ha quindi qualificato l'omessa indicazione come errore materiale correggibile anche d'ufficio ex art. 391-bis c.p.c., nonostante l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per correzione non precluda l'intervento emendativo, purché vi sia contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza n. 16511/2019 inserendo, dopo le parole "in favore della controricorrente" e prima di "delle spese del giudizio di legittimità", la formula "e per essa a favore dello Stato". È stato inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. Il resto della statuizione è rimasto fermo.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Richiamato come base del possibile errore materiale o di calcolo che ha giustificato l'apertura del procedimento di correzione.
art. 391-bis c.p.c.
La Corte afferma che il procedimento di correzione può essere utilizzato anche d'ufficio per emendare statuizioni accessorie o obbligatorie, e che l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso non impedisce la correzione se è instaurato il contraddittorio.
art. 133 del d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce che, quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ottiene la rifusione delle spese processuali, il pagamento deve essere disposto a favore dello Stato e non direttamente alla parte.
art. 110, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in funzione di coerenza sistematica con la disciplina che impone il pagamento a favore dello Stato in casi analoghi.
art. 144 del d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare conto della mancanza di fondi del fallimento ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata come base della trattazione camerale del procedimento di correzione.
art. 288, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- La condanna alle spese disposta nei confronti della parte soccombente deve essere integrata, senza margini di discrezionalità, con l'indicazione che il pagamento va eseguito a favore dello Stato quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
- L'omessa indicazione del beneficiario statale della rifusione delle spese, quando imposta ex lege, integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche se il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. risulti inammissibile o improcedibile, purché sia instaurato il contraddittorio e la statuizione da emendare abbia contenuto obbligatorio o accessorio predeterminato.
- Le statuizioni sulle spese processuali a favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere formulate in modo conforme alla disciplina speciale del testo unico sulle spese di giustizia, poiché l'effetto di legge prevale sulla mera formulazione del dispositivo.
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