Cassazione Civile, Ordinanza n. 12436/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo della precedente ordinanza, inserendo dopo la condanna alle spese le parole che prevedono la distrazione in favore del procuratore avv. Alberto Giaconia, dichiaratosi anticipatario. È stato mantenuto fermo il resto del provvedimento e non è stata posta una nuova statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale instaurato d'ufficio dalla Corte di cassazione in relazione a una precedente ordinanza che aveva rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente alle spese, ma nel dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nel controricorso. La parte interessata aveva quindi sollecitato la correzione del provvedimento ai sensi dell'art. 287 c.p.c., per inserire la clausola di distrazione delle spese in favore dell'avvocato che si era dichiarato antistatario. La Corte ha esaminato se, anche dopo una decisione resa in forma di inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c., fosse possibile correggere d'ufficio la statuizione sulle spese quando vi sia contrasto tra la volontà giurisdizionale e il testo dispositivo, e ha verificato in atti la presenza della richiesta di distrazione e l'omissione nel dispositivo.
Norme richiamate
consente la correzione dell'errore materiale o di calcolo del provvedimento giudiziale, anche d'ufficio, quando il testo non corrisponde alla reale volontà della Corte.
l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per revocazione non impedisce la correzione d'ufficio delle statuizioni della Corte, se vi è contraddittorio e ricorrono i presupposti per l'intervento emendativo.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del procedimento.
artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
richiamati per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.
Sez. U, ord. n. 31033 del 27/11/2019
la richiesta di distrazione delle spese può ritenersi validamente proposta anche senza esplicita dichiarazione di anticipazione e mancata riscossione degli onorari, perché tali elementi sono implicitamente compresi nella domanda di distrazione.
Sez. U, n. 29432 del 14/11/2024
in caso di procedimento di correzione dell'errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento stesso.
Sez. 3, ord. n. 28035 del 22/10/2025
viene richiamata a supporto del principio secondo cui l'inammissibilità o improcedibilità non impedisce la correzione d'ufficio delle statuizioni della Corte.
Massime di principio
- L'errore materiale del provvedimento giudiziale è emendabile anche d'ufficio quando dal testo e dagli atti risulti che la decisione formalmente espressa non coincide con la reale volontà della Corte.
- La sopravvenuta o originaria inammissibilità/improcedibilità del mezzo di impugnazione non preclude la correzione della statuizione sulle spese, purché il contraddittorio sia stato instaurato e sussistano i presupposti dell'intervento correttivo.
- La domanda di distrazione delle spese è sufficiente a radicare il potere di disporla se risulta la richiesta nel controricorso; non è indispensabile una formula espressa sulla preventiva anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari.
- Quando il dispositivo omette la distrazione delle spese nonostante la relativa richiesta sia stata proposta e non vi sia contrasto con il resto della motivazione, il rimedio corretto è il procedimento di correzione dell'errore materiale, non una nuova impugnazione sul merito.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è dovuta una nuova regolamentazione delle spese del procedimento medesimo, salvo diversa previsione del caso concreto.
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