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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12421/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione di un fondo con capannone industriale sito in Montalto Uffugo. La società proprietaria, ritenendo irrisoria l’indennità provvisoria offerta e lamentando il pregiudizio derivante dalla trasformazione del fondo, aveva chiesto la maggiore indennità e l’indennità di occupazione. La Corte d’appello, dopo aver preso atto che in sede amministrativa era stato accertato il tardivo decreto di esproprio e che il risarcimento liquidato dal giudice amministrativo aveva natura sostitutiva dell’indennità di espropriazione, aveva riconosciuto solo l’indennità di occupazione legittima, determinandone l’importo con riferimento al periodo giugno 1998-giugno 2006. ANAS ha proposto ricorso per cassazione articolando più motivi: 1) nullità per mancata concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. e violazione del diritto di difesa, poiché la causa era stata decisa senza comparse conclusionali e repliche; 2) incompetenza della Corte d’appello in unico grado e violazione dell’art. 24 L. 2359/1865, sostenendo che la procedura espropriativa era stata regolata dalla legge del 1865 e che la competenza spettava al tribunale in primo grado; 3) violazione dell’art. 51 L. 2359/1865 per tardività dell’opposizione alla stima; 4) omesso esame di elementi istruttori e di una sentenza del Consiglio di Stato, nonché errata valutazione delle decisioni amministrative poste a base della pronuncia; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo legittimo che la Corte d’appello avesse fissato la discussione con trattazione scritta nell’ambito della disciplina emergenziale, senza dover concedere i termini ex art. 190 c.p.c., poiché le parti avevano comunque la possibilità di chiedere la trattazione orale e ANAS non l’aveva esercitata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la competenza a conoscere della domanda di determinazione dell’indennità dipende dal modello procedimentale concretamente applicato: poiché l’espropriazione era stata eseguita secondo la L. 2359/1865, la controversia spettava al tribunale in primo grado e non alla Corte d’appello in unico grado. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di primo grado competente per territorio, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    non era necessario concedere i termini per comparse conclusionali e repliche quando il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, dispone la discussione secondo la modalità prevista dalla normativa emergenziale applicabile.

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 190 c.p.c. a sostegno della censura sulla mancata concessione dei termini finali, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione del contraddittorio.

  • art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020

    consente la discussione scritta nel periodo emergenziale; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale modalità da parte del giudice d'appello.

  • art. 24 L. 2359/1865

    la competenza del giudice dipende dalla disciplina espropriativa concretamente applicata; se è stato seguito il modello della legge del 1865, la domanda va proposta al tribunale in primo grado.

  • art. 51 L. 2359/1865

    richiamato dalla ricorrente per dedurre la tardività dell'opposizione alla stima; motivo assorbito per difetto di competenza.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione; motivo assorbito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • In materia di impugnazione della stima o determinazione dell’indennità di espropriazione, la competenza si individua in base al modello procedimentale espropriativo concretamente applicato dalla pubblica amministrazione, e non in base alla disciplina astrattamente applicabile.
  • Se la procedura ablativa è stata svolta integralmente secondo la L. 2359/1865, la controversia sulla determinazione dell’indennità appartiene al tribunale in primo grado e non alla Corte d’appello in unico grado.
  • Nel periodo di vigenza della normativa emergenziale, il giudice può disporre la trattazione scritta della causa senza dover necessariamente assegnare i termini di cui all’art. 190 c.p.c., purché sia assicurata alle parti la possibilità di attivare le facoltà difensive previste dal provvedimento.
  • La mancata attivazione della facoltà di chiedere la trattazione orale, ove espressamente concessa, esclude di regola la nullità del provvedimento che abbia disposto la discussione scritta.
  • Quando una questione di rito, come la competenza, è accolta e comporta la cassazione con rinvio, restano assorbiti i motivi che presuppongono la validità della decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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