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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00723/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di riscontro sul modello 770, con cui veniva contestata l'esistenza di un reddito da lavoro dipendente non dichiarato per euro 12.533,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'errore nell'aver indicato un insussistente reddito da locazione e, più in generale, la carenza di motivazione e di prova della pretesa fiscale. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente proponeva otto motivi: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione; 2) omesso esame della documentazione prodotta e della mancata contestazione dell'Agenzia; 3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 L. 212/2000 per omessa pronuncia sulla nullità dell'atto per difetto di motivazione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita mancanza di prova della pretesa; 5) violazione delle stesse norme per sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto privo di poteri allegati; 6) ultrapetizione, extrapetizione e omessa pronuncia ex artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 7) violazione della L. 241/1990, della L. 212/2000 e dell'art. 97 Cost.; 8) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e del principio del contraddittorio. La Corte ha ritenuto i motivi, in gran parte, inammissibili per difetto di specificità, per commistione di censure eterogenee o per tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito; per il terzo e il quinto motivo ha escluso il vizio denunciato rilevando che la CTR aveva affrontato la motivazione dell'atto e accertato in fatto la sussistenza della delega del funzionario firmatario; l'ottavo motivo è stato ritenuto infondato anche perché il procedimento traeva origine da una dichiarazione della stessa parte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che diversi motivi fossero formulati in modo generico o promiscuo, altri non si confrontassero con la sentenza impugnata, altri ancora chiedessero una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Quanto alle censure sulla motivazione dell'atto e sulla sottoscrizione dell'avviso, la Corte ha valorizzato l'accertamento della CTR circa il riferimento alle risultanze del modello 770, al contratto di locazione e alla delega del funzionario firmatario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione; la Corte rileva che la CTR aveva invece esaminato la motivazione dell'atto e confermato la sufficienza del supporto motivazionale

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    invocato insieme all'art. 42 d.P.R. 600/1973 per denunciare la nullità dell'atto; la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile per mancato confronto con la sentenza impugnata

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato quale parametro di motivazione degli atti impositivi; la Corte non ravvisa la violazione perché la CTR ha considerato la motivazione dell'avviso

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere la mancanza di prova della pretesa fiscale; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché mira a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione, extrapetizione e omessa pronuncia; la censura è ritenuta generica e quindi inammissibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per denunciare vizi della motivazione; la Corte osserva la genericità delle doglianze

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocata per contestare la legittimità dell'atto impositivo; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata

  • art. 97 Cost.

    richiamato in combinazione con norme sul procedimento amministrativo e sullo statuto del contribuente; non viene svolto un confronto specifico con la decisione impugnata

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato per lamentare la violazione del contraddittorio; la Corte rileva che il procedimento traeva origine da una dichiarazione della parte e che il motivo era generico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla sentenza impugnata: sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre contestazioni contro l'atto o che formulano in modo indistinto più vizi eterogenei.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del merito o della sufficienza degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito; la deduzione dell'errore nella valutazione delle prove, se priva di specifico aggancio al paradigma del vizio denunciato, è inammissibile.
  • La doglianza di omessa pronuncia non è ammissibile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione; inoltre il ricorrente deve indicare in modo puntuale quale domanda o eccezione sarebbe stata trascurata e dove essa sia stata dedotta.
  • La contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento richiede di confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine all'esistenza della delega o dei poteri del firmatario; in cassazione non è possibile rimettere in discussione tale accertamento se non nei limiti del vizio dedotto in modo rituale.
  • La censura relativa alla violazione del contraddittorio o di norme procedimentali non è idonea se formulata in termini astratti e generici, senza individuare il concreto passaggio della sentenza che si assume erroneo e senza confrontarsi con la specifica struttura del procedimento esaminato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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