Cassazione Civile, Ordinanza n. 22110/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la decisione della CTR che aveva confermato, per quanto ancora controverso, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione ai fini IRAP, IVA e IRPEF di costi di ristrutturazione di un immobile aziendale ritenuti indeducibili perché non inerenti, generici o non veritieri. In particolare, tre fatture erano state ritenute false o comunque inattendibili: una perché riferita a fornitore non rintracciabile nella banca dati dell'anagrafe tributaria, altre due perché il presunto emittente aveva disconosciuto le fatture e il timbro apposto. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione della disciplina sui costi relativi a operazioni inesistenti, sostenendo che si trattasse di operazioni solo soggettivamente inesistenti e che, dunque, sarebbe stata applicabile la regola favorevole alla deducibilità/ detraibilità introdotta dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e falsa applicazione delle norme tributarie sull'accertamento presuntivo, assumendo che gli elementi valorizzati dalla CTR fossero meri indizi non idonei a provare l'inesistenza delle operazioni e che mancasse la prova della consapevolezza del contribuente circa l'eventuale frode del fornitore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che le operazioni non erano solo soggettivamente inesistenti ma oggettivamente non veritiere, per mancanza della prestazione e difetto di prova documentale della sua effettiva esecuzione, del pagamento, della tipologia dei lavori e del prezzo. Di conseguenza non era applicabile la disciplina invocata sulle fatture soggettivamente inesistenti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche per presunzioni e che, una volta offerta tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato il disconoscimento delle fatture da parte del presunto emittente, l'inesistenza fiscale del fornitore e la mancata produzione di documentazione di supporto. La Corte ha inoltre affermato che i motivi, pur formalmente dedotti come violazione di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
come sostituito dall'art. 8 del d.l. 2.3.2012 n. 16, convertito dalla l. 26.4.2012 n. 44
la disciplina invocata non si applica quando i costi risultino non veritieri per mancanza oggettiva della prestazione; inoltre, in tema IVA, non consente la detrazione in presenza di fatture per operazioni inesistenti anche solo soggettivamente.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012
convertito dalla l. n. 44/2012
è richiamato come fonte della modifica normativa sulla deducibilità dei costi, ma la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto.
non è violato quando il giudice utilizza elementi probatori e presuntivi consentiti dalla legge e li valuta nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere usato per censurare il merito della valutazione probatoria mascherando come violazione di legge una critica all'apprezzamento dei fatti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento fondato anche su presunzioni per dimostrare la non veridicità delle operazioni contestate.
la prova dell'inesistenza delle operazioni IVA può essere fornita anche mediante presunzioni.
il costo è deducibile solo se inerente; i costi non veritieri o estranei all'attività d'impresa non sono deducibili.
la fattura è prova solo se reca elementi idonei a descrivere compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni.
una volta provata dall'Amministrazione, anche per presunzioni, l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività del costo e della sua inerenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione; è denunciabile solo la motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve esistere ed essere intellegibile; nel caso concreto tale requisito è stato rispettato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta o apparenza della motivazione integra nullità, ma non ricorre nel caso deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette e IVA, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'imposta presuppongono la reale esistenza dell'operazione, la sua inerenza all'attività d'impresa e un'adeguata prova documentale; la sola fattura o la regolarità formale delle scritture non bastano se l'operazione è fittizia.
- L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza dell'operazione anche con presunzioni semplici; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività della prestazione, il pagamento, la natura del costo e la sua concreta inerenza.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito: quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile o comunque infondato in sede di legittimità.
- La disciplina favorevole relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti non è invocabile quando il giudice di merito abbia accertato che le operazioni sono oggettivamente inesistenti o non veritiere per mancanza della prestazione sottostante.
- La prova dell'inesistenza delle operazioni può essere desunta da un insieme di elementi concordanti, quali il disconoscimento delle fatture da parte del presunto emittente, l'assenza del fornitore nei registri fiscali e la mancanza di documentazione di supporto delle prestazioni.
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