Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per l’anno d’imposta 2008 l’Agenzia contestava all’associazione l’omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili, l’omesso versamento di ritenute d’acconto e l’omessa indicazione di tre percipienti, irrogando una sanzione di € 3.567; con separato avviso chiedeva inoltre € 6.300 per l’omessa presentazione del modello 770 e la mancata effettuazione delle ritenute. L’Ufficio riteneva che l’ente svolgesse attività commerciale e non avesse diritto alle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche, anche per la violazione del divieto di cumulo di cariche previsto dall’art. 90, comma 18-bis, della legge n. 289/2002 e per l’assenza di effettiva democraticità e partecipazione dei soci. A.A. aveva proposto sette motivi di ricorso per cassazione: omessa pronuncia sulla contestata sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio; mancata integrazione del contraddittorio e riunione dei giudizi; contestazione della propria qualità di legale rappresentante; errata qualificazione dell’associazione come commerciale; ultrapetizione; omessa valutazione delle prove; invalidità della sottoscrizione dell’atto impositivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’atto di appello si presume proveniente dall’Ufficio, salvo prova che il sottoscrittore non vi appartenesse o avesse usurpato il potere. Anche il secondo è infondato: il socio C.C. aveva impugnato separatamente lo stesso atto e, quanto a B.B., non erano stati allegati elementi sufficienti a dimostrare la partecipazione agli utili o un ruolo rilevante tale da renderla litisconsorte necessaria; inoltre, la responsabilità personale e solidale di A.A. quale rappresentante dell’associazione non comportava litisconsorzio necessario con gli associati. Il terzo motivo è inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto della CTR, secondo cui A.A. era rappresentante nel 2008 e il subentro del figlio era stato comunicato solo nel dicembre 2009. Il quarto è infondato: il rispetto dei requisiti statutari e dell’effettiva vita democratica associativa è condizione per le agevolazioni; la CTR aveva riscontrato elementi concreti contrari, tra cui la discriminazione tra soci fondatori e ordinari, la scarsa partecipazione associativa, la spendita della qualifica di centro sportivo e la violazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002. Quinto e sesto motivo sono inammissibili, rispettivamente per difetto di specificità e perché chiedevano una diversa valutazione delle prove e dei fatti. Il settimo è infondato: la CTR aveva accertato che il funzionario firmatario era delegato e la soglia di valore indicata nella delega non determinava, di per sé, l’invalidità dell’atto. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia € 2.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. In precedenza, la CTP di Milano aveva accolto il ricorso, mentre la CTR Lombardia aveva accolto l’appello dell’Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    L'inammissibilità del motivo di ricorso in questione è riscontrabile, da un lato, per la violazione del principio di specificità del ricorso, in quanto parte ricorrente non ha riportato la parte dell'avviso di accertamento relativa agli elementi indiziari addotti dall'Ufficio e rispetto alla quale lamenta un vizio di ultrapetizione, e, dall'altro lato, perché la statuizione del giudice sul punto non costituisce autonoma ratio decidendi della decisione.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte senza oltrepassarne i limiti. Nel caso concreto le censure di omessa pronuncia e ultrapetizione non hanno condotto all’annullamento della decisione: la prima è stata respinta e la seconda dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché non investiva un’autonoma ragione decisoria.

  • Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata contestazione della distribuzione di utili in favore della associata B.B. ne esclude quindi la natura di litisconsorte nel presente giudizio.

    La partecipazione di più soggetti al giudizio tributario è necessaria quando la decisione riguarda una posizione sostanziale inscindibile. La mera qualità di associato o socio fondatore non basta, nel caso esaminato, a rendere necessario il contraddittorio: rilevano, tra l’altro, l’imputazione del reddito o la partecipazione agli utili; la responsabilità personale del rappresentante dell’associazione è invece processualmente scindibile.

  • Art. 38 c.c.

    La natura personale e solidale di tale responsabilità comporta che, sul piano processuale, non è ravvisabile un litisconsorzio necessario con gli associati, e la scindibilità delle eventuali cause non determina la necessità del simultaneus processus.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta è distinta da quella dell’ente e non rende, per ciò solo, gli associati litisconsorti necessari nel giudizio relativo alla pretesa rivolta al rappresentante.

  • Art. 36 c.c.

    Il ricorrente, pertanto, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

    La censura basata sulla norma non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito circa chi rappresentasse l’associazione nel periodo d’imposta. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché diretto a rimettere in discussione tale ricostruzione fattuale.

  • Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La mancata contestazione della distribuzione di utili in favore della associata B.B. ne esclude quindi la natura di litisconsorte nel presente giudizio.

    La regola di imputazione ai soci del reddito delle società di persone giustifica il litisconsorzio quando la ripresa fiscale dell’ente determina automaticamente un maggior reddito di partecipazione dei soci. La Corte ha escluso che tale meccanismo rendesse B.B. litisconsorte nel caso concreto, non essendo stata contestata o dimostrata la distribuzione di utili in suo favore.

  • Art. 143 e art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il rispetto delle prescrizioni formali previste dall' art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 costituisce condizione per l'associazione per fruire delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di tipo associativo non commerciale.

    Per accedere al regime fiscale degli enti associativi non commerciali non basta la forma associativa: occorre rispettare le condizioni formali e sostanziali previste, comprese le clausole e le pratiche che assicurano l’effettività del rapporto associativo, la democraticità e la partecipazione dei soci. La loro violazione può comportare la perdita delle agevolazioni.

  • Art. 148, comma 8, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La distribuzione di utili, anche indiretta, oltre a costituire elemento indiziario ex art. 148, comma 8, lett. a). d.P.R. n. 917/986, al fine di attribuire natura commerciale all'ente collettivo non commerciale ( Cass. 26 settembre 2018, n. 22939 ), costituisce il presupposto, stante la ricaduta a cascata degli utili sugli associati che abbiano partecipato alla loro distribuzione, per l'accertamento del maggior reddito da partecipazione derivante dal maggior reddito dell'ente associativo.

    La distribuzione, anche indiretta, di utili costituisce un elemento rilevante per qualificare come commerciale un ente associativo che si dichiari non commerciale; nel caso trattato, la distribuzione agli associati è inoltre indicata come presupposto per ricondurre loro il maggior reddito dell’ente e valutare la necessità del contraddittorio.

  • Art. 90, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Nel caso di specie, la C.T.R., sulla base degli elementi non meramente indiziari presentati dall'Ufficio, ha compiuto un accertamento di fatto sul rispetto o meno dei requisiti prescritti in materia di agevolazioni fiscali, in particolare sottolineando la spendita presso terzi della qualifica di centro sportivo - anziché di associazione - l'offerta di servizi, la violazione dell' art. 90 l. n. 289/2002, l'assenza di democraticità, risultante dalla discriminazione dei soci ordinari dai soci fondatori in termini di pagamento delle quote associative e di elettorato attivo e passivo, nonché la mancata partecipazione alla vita associativa dei soci.

    Il divieto di cumulo delle cariche previsto per le associazioni sportive dilettantistiche è stato considerato dalla CTR, insieme agli altri elementi accertati, nella verifica dell’accesso alle agevolazioni fiscali. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa alla qualificazione dell’associazione, confermando che il rispetto dei requisiti applicabili deve essere verificato in concreto.

  • Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Tale circostanza non ha una specifica incidenza ai fini della validità dell'atto impositivo, posto che la delega di firma costituisce un atto di natura organizzativa intercorrente tra organi del medesimo ufficio in rapporto di subordinazione gerarchica e avente titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente ad esso preposto.

    La sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di un funzionario delegato non ne determina l’invalidità per il solo fatto che la delega faccia riferimento ad accertamenti di valore superiore a quello oggetto di causa. La delega di firma è un atto organizzativo interno e opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere.

  • Art. 115 c.p.c.

    Ricorre il caso di travisamento della prova in violazione dell' art. 115 cod. proc. civ. ove, sul presupposto dell'esistenza di una informazione probatoria su un punto decisivo della controversia oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, si constati che quell'informazione è contraddetta da uno specifico atto processuale, circostanza che mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito, ovvero nel caso inverso, in cui si dia per accertata l'insussistenza di un elemento di prova, invero risultante dagli atti di causa.

    La violazione della norma non coincide con la richiesta di una diversa ponderazione delle prove. Il travisamento rilevante ricorre nei termini descritti dalla Corte quando l’informazione probatoria assunta dal giudice risulti contraddetta da uno specifico atto processuale; la doglianza di A.A. mirava invece a ottenere una nuova ricostruzione del merito ed è stata dichiarata inammissibile.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Un’associazione non acquisisce automaticamente il diritto alle agevolazioni fiscali per il solo fatto di essere formalmente costituita come ente sportivo dilettantistico: devono risultare effettivi il carattere non commerciale e il rispetto delle condizioni statutarie e operative richieste.
  • La democraticità va verificata nella pratica: partecipazione dei soci alla vita associativa, effettività dei diritti di voto e assenza di ingiustificate disparità tra categorie di soci possono essere decisivi per il riconoscimento delle agevolazioni.
  • La presenza di associati non comporta sempre litisconsorzio necessario. Occorre verificare se l’accertamento dell’ente produca automaticamente effetti reddituali nei loro confronti o se sia provata la partecipazione agli utili; la mera qualità di socio fondatore non basta di per sé.
  • Chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta può rispondere personalmente e in solido; tale responsabilità, tuttavia, non rende automaticamente gli altri associati parti necessarie del giudizio.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove sotto la veste di violazione di legge: le censure devono individuare puntualmente un errore giuridico o un travisamento probatorio nei termini ammessi.
  • La provenienza dell’appello dell’Amministrazione da un ufficio periferico può presumersi anche senza produzione di una delega specifica, se non si allega e prova che il sottoscrittore non apparteneva all’ufficio o abbia usurpato il potere di impugnare.
  • La delega interna di firma dell’atto impositivo non è invalida per il solo fatto che riporti una soglia di valore superiore alla pretesa concretamente accertata; occorre contestare efficacemente l’esistenza o la riferibilità della delega.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.