Cassazione Civile, Ordinanza n. 33323/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento notificati a due soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, in conseguenza di un controllo svolto nei confronti della società partecipata. I contribuenti contestavano le maggiori riprese fiscali e le sanzioni. In Cassazione sono stati dedotti sei motivi: (1) nullità degli avvisi per difetto di valida sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. 600/1973; (2) invalidità della firma e inammissibilità della produzione in appello della delega di firma da parte dell'Ufficio; (3) violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 e dell'art. 24 Cost. per mancato contraddittorio endoprocedimentale; (4) illegittima applicazione della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili della società; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dedotta inesistenza di costi posti a base dell'accertamento societario "a monte"; (6) violazione dell'art. 47 TUIR per aver tassato gli utili extracontabili come reddito pieno, con asserita doppia imposizione. Nel corso del giudizio è inoltre emerso che uno dei ricorrenti aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, con estinzione del processo limitatamente alla sua posizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla posizione del contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata, con spese a carico di chi le aveva anticipate e senza obbligo di versamento del doppio contributo unificato per tale posizione. Quanto al ricorrente superstite, ha esaminato i motivi e li ha tutti respinti: ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso anche in presenza di delega prodotta in giudizio; ha escluso la nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale sia per le imposte dirette, trattandosi di accertamento "a tavolino", sia per l'IVA per difetto di prova di resistenza; ha confermato la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo; ha escluso che si applichi l'art. 47 TUIR agli utili extracontabili e, quindi, la dedotta doppia imposizione. In conclusione, il ricorso del ricorrente superstite è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e con raddoppio del contributo unificato per la sua posizione.
Norme richiamate
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega è di firma e non di funzioni e può essere provata anche in giudizio.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale operano soltanto per controlli effettuati presso la sede del contribuente e non per gli accertamenti a tavolino.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio procedimentale, ma la Corte nega la violazione nel caso concreto.
sentenza Corte cost. n. 132/2015
Richiamata dal ricorrente sul contraddittorio, ma non conduce alla nullità dell'atto nel caso esaminato.
sentenza Corte cost. n. 37/2015
La declaratoria di illegittimità dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012 non incide sulla validità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari delegati di carriera direttiva.
L'adesione alla definizione agevolata e il decorso dei termini senza diniego determinano l'estinzione del processo per la posizione del contribuente aderente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È escluso il raddoppio del contributo unificato per la posizione estinta per definizione agevolata; invece esso resta dovuto per il ricorrente soccombente superstite.
Non si applica agli utili extracontabili accertati presuntivamente in società a ristretta base partecipativa; la disciplina sulla tassazione parziale degli utili distribuiti riguarda utili regolarmente emersi in contabilità.
Richiamato per distinguere il regime degli utili imputati per trasparenza da quello degli utili extracontabili ai soci.
Richiamati per analogia rispetto al regime di imputazione di utili in contesti trasparenti, non applicabile agli utili extracontabili di specie.
Consente il ricorso a presunzioni nell'accertamento; la Corte ribadisce la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in presenza di ristretta base partecipativa.
art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato nel caso esaminato.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la tassazione degli utili extracontabili violi il principio di capacità contributiva.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla tassazione degli utili, ma la Corte nega che ostino alla ripresa effettuata.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina degli utili, ma non ritenuto decisivo per escludere la presunzione applicata.
In presenza di conferma della decisione di primo grado da parte della CTR, il motivo di ricorso per omesso esame del fatto decisivo risulta precluso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato come parametro per il motivo di omesso esame di fatto decisivo, dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In caso di contestazione sulla sottoscrizione di un avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza della delega di firma; tale prova può essere fornita anche in appello, poiché la sottoscrizione incide sulla validità dell'atto e non sulla legittimazione processuale.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni: non è necessario che rechi il nominativo del delegato o una durata determinata, essendo sufficiente che consenta di verificare ex post il potere di firma del soggetto che ha sottoscritto l'atto.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente, per i tributi non armonizzati, opera solo nei controlli eseguiti presso la sede del contribuente e non negli accertamenti a tavolino basati su dati acquisiti dall'Ufficio.
- Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio comporta nullità dell'atto solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza, dimostrando che il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito.
- Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; il contribuente può vincerla provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, oppure che è estraneo alla gestione sociale.
- La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non il mero maggior reddito accertato in capo alla società.
- L'art. 47 TUIR sulla tassazione parziale degli utili distribuiti non si applica agli utili extracontabili mai emersi in contabilità; tali utili, una volta imputati ai soci, sono tassati per intero perché non vi è una precedente imposizione societaria da attenuare.
- Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado, il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è precluso nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c., salvo che il fatto storico sia davvero stato omesso e non solo valutato sinteticamente.
- L'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, in mancanza di diniego tempestivo o di istanza di trattazione, estingue il processo per la posizione del contribuente aderente, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale.
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