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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33323/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento notificati a due soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, in conseguenza di un controllo svolto nei confronti della società partecipata. I contribuenti contestavano le maggiori riprese fiscali e le sanzioni. In Cassazione sono stati dedotti sei motivi: (1) nullità degli avvisi per difetto di valida sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. 600/1973; (2) invalidità della firma e inammissibilità della produzione in appello della delega di firma da parte dell'Ufficio; (3) violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 e dell'art. 24 Cost. per mancato contraddittorio endoprocedimentale; (4) illegittima applicazione della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili della società; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dedotta inesistenza di costi posti a base dell'accertamento societario "a monte"; (6) violazione dell'art. 47 TUIR per aver tassato gli utili extracontabili come reddito pieno, con asserita doppia imposizione. Nel corso del giudizio è inoltre emerso che uno dei ricorrenti aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, con estinzione del processo limitatamente alla sua posizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla posizione del contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata, con spese a carico di chi le aveva anticipate e senza obbligo di versamento del doppio contributo unificato per tale posizione. Quanto al ricorrente superstite, ha esaminato i motivi e li ha tutti respinti: ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso anche in presenza di delega prodotta in giudizio; ha escluso la nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale sia per le imposte dirette, trattandosi di accertamento "a tavolino", sia per l'IVA per difetto di prova di resistenza; ha confermato la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo; ha escluso che si applichi l'art. 47 TUIR agli utili extracontabili e, quindi, la dedotta doppia imposizione. In conclusione, il ricorso del ricorrente superstite è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e con raddoppio del contributo unificato per la sua posizione.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega è di firma e non di funzioni e può essere provata anche in giudizio.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale operano soltanto per controlli effettuati presso la sede del contribuente e non per gli accertamenti a tavolino.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio procedimentale, ma la Corte nega la violazione nel caso concreto.

  • sentenza Corte cost. n. 132/2015

    Richiamata dal ricorrente sul contraddittorio, ma non conduce alla nullità dell'atto nel caso esaminato.

  • sentenza Corte cost. n. 37/2015

    La declaratoria di illegittimità dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012 non incide sulla validità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari delegati di carriera direttiva.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    L'adesione alla definizione agevolata e il decorso dei termini senza diniego determinano l'estinzione del processo per la posizione del contribuente aderente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È escluso il raddoppio del contributo unificato per la posizione estinta per definizione agevolata; invece esso resta dovuto per il ricorrente soccombente superstite.

  • art. 47 TUIR

    Non si applica agli utili extracontabili accertati presuntivamente in società a ristretta base partecipativa; la disciplina sulla tassazione parziale degli utili distribuiti riguarda utili regolarmente emersi in contabilità.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato per distinguere il regime degli utili imputati per trasparenza da quello degli utili extracontabili ai soci.

  • artt. 115 e 116 TUIR

    Richiamati per analogia rispetto al regime di imputazione di utili in contesti trasparenti, non applicabile agli utili extracontabili di specie.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Consente il ricorso a presunzioni nell'accertamento; la Corte ribadisce la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in presenza di ristretta base partecipativa.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato nel caso esaminato.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la tassazione degli utili extracontabili violi il principio di capacità contributiva.

  • artt. 5, 45, 72, 73 TUIR

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla tassazione degli utili, ma la Corte nega che ostino alla ripresa effettuata.

  • art. 2433 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina degli utili, ma non ritenuto decisivo per escludere la presunzione applicata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di conferma della decisione di primo grado da parte della CTR, il motivo di ricorso per omesso esame del fatto decisivo risulta precluso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro per il motivo di omesso esame di fatto decisivo, dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In caso di contestazione sulla sottoscrizione di un avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza della delega di firma; tale prova può essere fornita anche in appello, poiché la sottoscrizione incide sulla validità dell'atto e non sulla legittimazione processuale.
  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni: non è necessario che rechi il nominativo del delegato o una durata determinata, essendo sufficiente che consenta di verificare ex post il potere di firma del soggetto che ha sottoscritto l'atto.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente, per i tributi non armonizzati, opera solo nei controlli eseguiti presso la sede del contribuente e non negli accertamenti a tavolino basati su dati acquisiti dall'Ufficio.
  • Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio comporta nullità dell'atto solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza, dimostrando che il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; il contribuente può vincerla provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, oppure che è estraneo alla gestione sociale.
  • La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non il mero maggior reddito accertato in capo alla società.
  • L'art. 47 TUIR sulla tassazione parziale degli utili distribuiti non si applica agli utili extracontabili mai emersi in contabilità; tali utili, una volta imputati ai soci, sono tassati per intero perché non vi è una precedente imposizione societaria da attenuare.
  • Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado, il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è precluso nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c., salvo che il fatto storico sia davvero stato omesso e non solo valutato sinteticamente.
  • L'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, in mancanza di diniego tempestivo o di istanza di trattazione, estingue il processo per la posizione del contribuente aderente, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

Testo integrale

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