Cassazione Civile, Ordinanza n. 16099/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda diversi rilievi di accertamento ai fini IRES per l’anno d’imposta 2014. In primo grado, per quanto qui rileva, era stato ritenuto indeducibile nel 2014 il recupero di un credito sorto nel 2013 e rinunciato nel 2015, perché ascrivibile a un esercizio diverso; era invece stata accolta l’impugnazione su alcuni costi relativi a consumi del 2013 registrati nel 2014. In appello le società hanno sostenuto che la rinuncia al credito, avvenuta il 3 marzo 2015, dovesse rilevare come sopravvenienza passiva e non come perdita su crediti; quindi, ai fini della competenza, sarebbe stato decisivo il dato di bilancio e non il momento in cui fossero maturati i requisiti di certezza e precisione propri delle perdite su crediti. Hanno anche richiamato la disciplina sopravvenuta introdotta dal d.lgs. n. 139/2015 e dal d.l. n. 244/2016 conv. in l. n. 19/2017. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha censurato l’inammissibilità del proprio appello incidentale e ha dedotto, inoltre, la violazione del principio di competenza temporale con riguardo a un diverso rilievo dell’accertamento. La Corte ha però dichiarato inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale perché la notificazione era nulla e non era stata rinnovata, mentre ha rigettato il ricorso principale ritenendo corretta la decisione di merito: le sopravvenienze passive restano soggette al principio di competenza e, nel caso concreto, la rinuncia al credito effettuata nel 2015 non consentiva la deduzione nel diverso esercizio indicato dalle società; non erano applicabili le discipline successive invocate dalle ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle società contribuente, ritenendo infondato il motivo sulla deducibilità IRES della rinuncia al credito e sulla competenza temporale della sopravvenienza passiva. Ha invece dichiarato inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate per nullità della notificazione non sanata e mancata rinnovazione. Le spese sono state compensate. È stato inoltre dato atto, a carico delle ricorrenti principali, dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione o falsa applicazione di legge.
art. 101, comma 4, d.P.R. n. 917/1986
Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Le sopravvenienze passive sono correlate a componenti attivi di precedenti esercizi e al mutamento ontologico di una posta contabile da attiva a passiva; restano soggette al criterio di competenza, coordinato con la regola generale dell’art. 109.
art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Il principio di competenza è regola generale e tassativa per l’imputazione temporale dei componenti di reddito, derogabile solo nei casi previsti dalla legge; quando manchino certezza dell’esistenza o obiettiva determinabilità dell’ammontare, rileva l’esercizio in cui tali condizioni si verificano.
art. 2423-bis, primo comma, n. 4, c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, in bilancio, devono essere considerate le perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto.
Viene invocato dall’Agenzia per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.
Viene invocato dall’Agenzia per sostenere l’ammissibilità dell’appello incidentale su un capo diverso da quello oggetto dell’appello principale.
È richiamato, insieme ad altre disposizioni, per il principio di competenza temporale applicato ai componenti di reddito.
artt. 5 e 11 d.lgs. n. 446/1997
Sono invocati dal ricorso incidentale dell’Agenzia in relazione a un diverso rilievo accertativo e al principio di competenza temporale in materia di base imponibile.
È richiamato nel ricorso incidentale dell’Agenzia come ulteriore parametro sul principio di competenza temporale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l’applicazione al ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
La Corte osserva che la disciplina sopravvenuta è stata solo evocata dalle ricorrenti e non è applicabile ratione temporis al caso deciso.
d.l. n. 244/2016 conv. in l. n. 19/2017
Richiamato dalla parte ricorrente come disciplina successiva invocata a sostegno delle proprie argomentazioni; la Corte esclude la sua applicazione al caso concreto.
Massime di principio
- Le sopravvenienze passive in materia IRES sono soggette al principio di competenza e non possono essere imputate liberamente a un esercizio diverso da quello individuato dalla legge.
- Per i componenti negativi del reddito, l’onere di provare i presupposti di certezza ed obiettiva determinabilità grava sul contribuente; per i componenti positivi grava sull’Amministrazione finanziaria.
- La qualificazione di una posta come sopravvenienza passiva non coincide con la disciplina delle perdite su crediti: le due fattispecie hanno presupposti distinti e non sono automaticamente sovrapponibili.
- Le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito sono tassative e inderogabili, salvo espressa previsione normativa.
- L’appello incidentale notificato a una parte presso un domicilio o a soggetto non corrispondente al destinatario processuale è nullo e, se non viene rinnovato dopo l’ordine del giudice, il ricorso incidentale può essere dichiarato inammissibile.
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