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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Normativa italiana15G00153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la rendicontazione dei pagamenti ai governi per società grandi ed enti di interesse pubblico operanti nell’estrattivo/forestale, e la comunicazione paese per paese sulle imposte per gruppi e imprese sopra 750 milioni di ricavi. Prevede depositi entro 6 o 12 mesi dalla chiusura, pubblicazione online, esenzioni ed equivalenze, sanzioni amministrative e penali. Si applica ai bilanci di esercizi iniziati dal 22 giugno 2024.

Bilanci e comunicazione dei pagamenti/imposte per estrattive e grandi gruppi

Rendicontazione dei pagamenti ai governi e comunicazione sulle imposte

Il provvedimento introduce obblighi di informativa per società di grandi dimensioni, enti di interesse pubblico e gruppi rilevanti, con particolare attenzione ai settori estrattivo e forestale e alle imprese con ricavi molto elevati. La disciplina mira a garantire trasparenza verso il pubblico e le autorità tramite relazioni sui pagamenti ai governi e comunicazioni sulle imposte sul reddito.

Ambito soggettivo e definizioni rilevanti

Ai fini della disciplina sui pagamenti ai governi, rilevano tra l’altro: enti di interesse pubblico, governo, grande società, gruppo di medie dimensioni, società madre, società figlia, società madre europea, industria estrattiva, utilizzo delle aree forestali primarie, pagamento e progetto. Il “pagamento” comprende importi effettivamente versati in denaro o in natura connessi alle attività estrattive o forestali, incluse imposte, royalties, diritti di produzione, canoni, infrastrutture e altri corrispettivi. Il “progetto” è l’attività operativa regolata da contratti, concessioni o strumenti assimilabili.

Relazione sui pagamenti ai governi

Le grandi società e gli enti di interesse pubblico che operano nei settori estrattivo o dell’utilizzo delle aree forestali primarie devono redigere per ogni esercizio una relazione sui pagamenti ai governi. Se ricorrono le condizioni previste per il consolidamento, devono anche redigere una relazione consolidata.

La relazione deve indicare:

  • l’importo totale dei pagamenti per ciascun governo, con distinzione tra Stati membri UE e Paesi terzi;
  • l’importo totale per tipo di pagamento verso ciascun governo;
  • l’elencazione e l’importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.

Sono esclusi i pagamenti inferiori a 100.000 euro, sia singoli sia correlati tra loro. I dati vanno riportati secondo la sostanza dei contratti e dei progetti, evitando aggregazioni o suddivisioni che compromettano la qualità dell’informazione. I pagamenti in natura vanno valorizzati e il criterio di stima deve essere illustrato.

Esenzioni e regime di equivalenza per i pagamenti ai governi

Non sussiste l’obbligo di relazione individuale quando i pagamenti sono già inclusi in una relazione consolidata redatta da altra società o da una società madre europea. L’obbligo di relazione consolidata non sussiste, tra l’altro, per gruppi di medie dimensioni senza enti di interesse pubblico nel perimetro, o quando la società madre è inclusa nel consolidamento di un’impresa madre europea.

La società madre può escludere dalla relazione consolidata i pagamenti delle figlie se vi sono gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei diritti o nella gestione, se l’acquisizione delle informazioni è eccezionalmente impossibile o eccessivamente onerosa, oppure se le partecipazioni sono detenute solo per la successiva alienazione. Se tutte le figlie ricadono in tali ipotesi, anche la relazione consolidata è esclusa.

Sono inoltre esentate le società che redigono e pubblicano relazioni analoghe secondo regimi di Paesi terzi ritenuti equivalenti.

Pubblicità, deposito e sanzioni sui pagamenti ai governi

Le relazioni devono essere depositate presso il registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e restano disponibili al pubblico per dieci anni. La responsabilità della redazione e pubblicazione corretta incombe agli amministratori.

Le sanzioni previste sono:

  • arresto sino a un anno e ammenda fino a 120.000 euro per omesso deposito o deposito di relazioni con informazioni non veritiere;
  • sanzione amministrativa ex articolo 2630 c.c. se il deposito avviene entro 60 giorni dal termine, salvo che il fatto costituisca reato;
  • mancato deposito equiparato anche oltre il sessantesimo giorno di ritardo.

Comunicazione sulle imposte sul reddito: soggetti obbligati e soglia

La disciplina sulla comunicazione sulle imposte sul reddito riguarda:

  • la società capogruppo con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi;
  • la società autonoma con ricavi superiori alla stessa soglia per due esercizi consecutivi;
  • la società controllata da impresa capogruppo di un Paese terzo, se il gruppo supera tale soglia;
  • le succursali aperte da imprese capogruppo di Paesi terzi, da controllate di tali imprese o da imprese autonome di Paesi terzi, se ricorrono i presupposti di ricavo previsti.

Per le controllate di imprese capogruppo di Paesi terzi e per le succursali è prevista la redazione della comunicazione anche quando la capogruppo non fornisca tutte le informazioni necessarie, con obbligo di indicare le informazioni disponibili e una dichiarazione di omissione da parte della capogruppo. Resta inoltre l’obbligo anche quando la struttura sia stata predisposta al solo fine di eludere la disciplina.

Esenzioni ed equivalenza nella comunicazione fiscale

Gli obblighi non si applicano, tra l’altro, ai soggetti soggetti alla disciplina bancaria di cui all’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE, né alle società o succursali che operano stabilmente in un solo Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale.

Sono previste esenzioni per controllate e succursali quando l’impresa estera capogruppo o autonoma redige una comunicazione equivalente, a condizione che:

  • sia accessibile gratuitamente e in formato elettronico leggibile meccanicamente;
  • sia pubblicata sul sito della capogruppo e su quello della controllata/succursale entro 12 mesi dalla chiusura;
  • sia redatta in almeno una lingua ufficiale UE;
  • indichi il nome e la sede legale della controllata o della succursale;
  • siano adempiuti gli obblighi di pubblicazione presso il registro delle imprese.

Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito

La comunicazione deve indicare, tra l’altro:

  • nome del soggetto obbligato, esercizio di riferimento e valuta;
  • nel caso di capogruppo, elenco delle imprese consolidate con separata indicazione di quelle UE e di quelle situate in giurisdizioni non cooperative;
  • natura delle attività svolte;
  • numero di dipendenti full time equivalent;
  • ammontare complessivo dei ricavi, secondo i criteri contabili applicabili;
  • utile o perdita al lordo delle imposte;
  • per ciascuna giurisdizione fiscale, imposta sul reddito maturata e versata;
  • utili non distribuiti a fine esercizio.

Le informazioni sono elaborate per giurisdizione fiscale in base allo stabilimento o alla stabile organizzazione. Le società possono fornire spiegazioni sulle discrepanze tra imposte maturate e versate. È previsto l’uso di modelli e modalità tecniche richiamate dalla normativa UE e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle entrate.

Pubblicazione, accessibilità e responsabilità della comunicazione fiscale

La comunicazione va depositata e pubblicata entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Deve essere depositata al registro delle imprese con evidenza della pubblicazione sul sito internet e deve restare accessibile gratuitamente sul sito per cinque anni. Può essere resa disponibile in italiano o nella lingua comunemente usata nella finanza internazionale.

Gli amministratori sono responsabili della corretta redazione e pubblicazione; l’organo di controllo vigila e riferisce nella relazione annuale all’assemblea. Il revisore legale verifica l’esistenza dell’obbligo e l’avvenuta predisposizione/pubblicazione della comunicazione, riportandolo nella propria relazione.

Sanzioni per la comunicazione fiscale

L’omesso deposito della comunicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Se il deposito avviene entro 60 giorni dal termine, la sanzione è ridotta alla metà; oltre tale termine, il deposito è equiparato all’omissione.

Se la comunicazione depositata contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omette fatti materiali rilevanti, la sanzione è raddoppiata, salvo che il fatto costituisca reato. È inoltre previsto un meccanismo di collaborazione con Unioncamere e l’Agenzia delle entrate per i controlli.

Decorrenza e aggiornamenti temporali

Le disposizioni risultano applicabili ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data. Alcune disposizioni del testo riportano aggiornamenti successivi, ma la disciplina qui sintetizzata è quella risultante dall’estratto fornito.

Modifiche al codice civile e criteri di bilancio

Il decreto interviene inoltre sul codice civile introducendo o modificando regole di bilancio: rappresentazione delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto, principio di irrilevanza per informazioni non significative, prevalenza della sostanza sulla forma, nuova classificazione di voci patrimoniali e di conto economico, introduzione del rendiconto finanziario, rilevazione al costo ammortizzato per crediti e debiti, nuove regole su costi di sviluppo, avviamento, strumenti finanziari derivati e riserve collegate, nonché aggiornamenti sulla struttura di stato patrimoniale e conto economico. L’estratto fornito si interrompe in questa parte e non consente una ricostruzione completa oltre le modifiche riportate.

Testo integrale

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