Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato attività per una società utilizzatrice attraverso una lunga sequenza di contratti di somministrazione a termine e di contratti a termine, che assumeva nulli o illegittimi. In primo grado e in appello aveva chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice sin dal 3 luglio 2006, con inquadramento superiore, reintegrazione e indennità risarcitoria massima. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, tra l'altro, tardiva l'impugnazione dei contratti precedenti al 2014, insussistente l'unicità del rapporto, legittimi i contratti del 2014, adempiuti gli obblighi di sicurezza e non provato il diritto alla stabilizzazione full-time. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, in sintesi, violazioni di legge e vizi motivazionali su: mancata ammissione di prove sull'assenza di interruzioni lavorative e sul preteso lavoro 'in nero'; erronea applicazione della decadenza ex art. 32 L. 183/2010; mancata considerazione dell'unitarietà della sequenza contrattuale; illegittimità dei contratti di somministrazione e a termine per difetto o erroneità delle causali; violazioni in tema di sicurezza sul lavoro e di obbligo di assunzione/stabilizzazione previsto dall'accordo aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, ritenendo fondata la censura relativa all'approccio atomistico della Corte territoriale. Ha affermato che, in una successione di contratti di somministrazione a termine, anche se l'impugnazione stragiudiziale sia stata rivolta solo contro l'ultimo contratto e sia maturata la decadenza per i precedenti, il giudice deve comunque poter considerare l'intera sequenza contrattuale come antecedente storico per verificare se vi sia stata abusiva reiterazione tale da eludere la temporaneità richiesta dalla disciplina euro-unitaria. Sono stati invece rigettati i motivi relativi alla sicurezza sul lavoro, ritenuti infondati sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in cassazione; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi richiamati, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte distingue tra censure di violazione di legge e censure di omesso esame di fatti decisivi; i motivi fondati su vizi di legittimità motivazionale non possono portare a riesame del merito se l'accertamento di fatto è adeguatamente motivato.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione della prova.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione della prova.
Richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro e alla dedotta mancata ammissione di prove.
Richiamato in relazione ai poteri istruttori in appello nel rito del lavoro.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova.
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la decadenza all'impugnazione dei contratti precedenti; la Cassazione ha precisato che tale decadenza non impedisce di valutare l'intera sequenza contrattuale come antecedente storico ai fini dell'abusiva reiterazione.
Richiamato quale modifica della disciplina decadenziale dell'art. 32 L. 183/2010.
Richiamato per contestare la ritenuta operatività della decadenza e i limiti alla rilevanza di eventuali riconoscimenti datorialei.
Richiamato in connessione con il tema della deroga contrattuale e della stabilizzazione dei rapporti.
art. 20, comma 4; art. 20, comma 5, lett. c; art. 21, comma 1, lett. d; art. 22, comma 2
Richiamati per la disciplina della somministrazione a termine e dei relativi requisiti di legittimità.
Richiamati per la disciplina del contratto a termine, prima e dopo la riforma del 2014.
Richiamato per la riforma che ha inciso sull'obbligo di causale nei contratti a termine.
art. 23 CCNL Agenzie di lavoro interinale del 27.2.2014
Richiamato per la disciplina collettiva delle causali nella somministrazione.
Richiamato in tema di vincolatività del contratto e degli accordi collettivi/aziendali.
Richiamato per l'interpretazione del contratto e delle clausole collettive.
Richiamato in relazione all'inquadramento e alle mansioni dedotte.
Richiamato in relazione alle clausole d'uso o integrative del contratto.
Richiamato in relazione al rapporto tra contratto individuale e disciplina collettiva.
art. 20, comma 5, lett. c, D.Lgs. 276/2003
La Corte d'appello aveva escluso la violazione ritenendo adempiuti gli obblighi di sicurezza e legittimi i contratti del 2014.
Richiamato con riguardo alla valutazione dei rischi e al documento di valutazione dei rischi (DVR).
Richiamato quale norma generale di tutela della sicurezza sul lavoro.
art. 4, Sez. IV, Tit. I CCNL Metalmeccanica (Industria)
Richiamato in relazione agli obblighi di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
art. 1, Sez. IV, Tit. V CCNL Metalmeccanica (Industria)
Richiamato in relazione alla disciplina collettiva di settore.
Richiamato con riferimento ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto e nell'interpretazione dell'obbligo di stabilizzazione.
Richiamato con riferimento alla buona fede nelle trattative e al comportamento datoriale nella proposta di assunzione.
Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede delle clausole contrattuali/collettive.
Richiamato per l'esecuzione del contratto secondo buona fede.
Richiamato in relazione all'asserito diritto all'assunzione/stabilizzazione specifica.
Richiamato in relazione all'inadempimento dell'obbligo di assunzione previsto dall'accordo aziendale.
Direttiva 2008/104/CE
La Corte richiama il parametro euro-unitario sulla somministrazione di lavoro e afferma che la reiterazione delle missioni va valutata per verificare se abbia oltrepassato una durata ragionevolmente temporanea, eludendo gli obiettivi della direttiva.
Massime di principio
- Nella successione di contratti di somministrazione a termine, la decadenza dall'impugnazione dei contratti anteriori non impedisce al giudice di considerare l'intera sequenza contrattuale come antecedente storico ai fini dell'accertamento di un eventuale abuso della reiterazione.
- Quando il lavoratore deduce l'abusivo ricorso seriale a contratti a termine o di somministrazione, il giudizio non può essere limitato in modo atomistico all'ultimo contratto impugnato, dovendo essere valutata la continuità sostanziale della prestazione e la durata complessiva della missione presso il medesimo utilizzatore.
- L'eventuale insindacabilità in cassazione di un accertamento di fatto opera solo se la motivazione del giudice di merito è congrua e priva dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Le questioni relative alla legittimità dei contratti, alla decadenza e alla stabilizzazione devono essere riesaminate in modo coerente con la verifica preliminare dell'eventuale abusiva reiterazione della somministrazione a termine.
- Il rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro e la presenza del documento di valutazione dei rischi, se accertati in fatto dal giudice di merito con motivazione adeguata, non sono ulteriormente rivalutabili in sede di legittimità.
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