Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20257/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal superamento, nella disciplina collettiva aziendale del settore elettrico, dell'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica già riconosciuta ai dipendenti, poi estesa ad alcuni ex dipendenti e superstiti. I ricorrenti, già dipendenti della società elettrica, chiedevano che fosse accertato il loro diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie in base alla contrattazione collettiva vigente quando erano in servizio; in subordine domandavano il risarcimento del danno o il pagamento di una somma una tantum. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo legittima la disdetta/revisione dell'assetto collettivo e negando che l'agevolazione costituisse un diritto quesito o una componente retributiva intangibile. Nel ricorso per cassazione i primi ricorrenti lamentavano, in sintesi, violazione di norme costituzionali, codicistiche e collettive, sostenendo la natura retributiva dell'agevolazione e la sua qualificazione come diritto quesito non eliminabile unilateralmente; gli altri ricorrenti deducevano vizi di motivazione, l'inefficacia della disdetta dell'accordo, l'illegittimità del recesso, l'efficacia del beneficio quale diritto quesito e la mancata ammissione di prove. La Corte di cassazione ha però rilevato una serie di profili di inammissibilità delle censure e, per la parte scrutinabile, ha ritenuto infondate le questioni di diritto: ha escluso la natura retributiva/corrispettiva dell'agevolazione, ha negato che il beneficio fosse entrato nel patrimonio individuale come diritto quesito, e ha affermato la legittimità del recesso/disdetta in presenza di un contratto collettivo a tempo indeterminato e di mere aspettative dei lavoratori. I ricorsi, riuniti, sono stati quindi integralmente rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi proposti contro la medesima sentenza di appello e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto inammissibili varie censure per improprio cumulo di motivi, deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in ipotesi di "doppia conforme", difetto di specificità delle doglianze di violazione di legge e carente indicazione degli atti/prove asseritamente trascurati. Nel merito, per le questioni di diritto esaminabili, ha affermato che l'agevolazione tariffaria per l'energia elettrica non aveva natura retributiva, non era collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, non era tutelata dall'art. 36 Cost. e non costituiva un diritto quesito dei pensionati/ex dipendenti. Di conseguenza, era consentito il recesso della società dalla regolamentazione collettiva, con efficacia estintiva del beneficio per il futuro, restando intangibili solo i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non le mere aspettative. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione ex n. 5 è inammissibile nella doppia conforme; il vizio di violazione di legge richiede specifica indicazione della regula iuris applicata dalla sentenza impugnata e del contrasto denunciato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nelle ipotesi di doppia conforme nei giudizi di appello instaurati dopo la riforma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare ai precedenti conformi della Corte senza ulteriore motivazione analitica.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler osservare la regola di giudizio sulle prove; non basta contestare la diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione perplessa o omesso esame è stata scrutinata nei limiti consentiti, ma per il resto ricondotta ai limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate per difetto di specificità.

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto collettivo o l'accordo aziendale non può vincolare indefinitamente le parti; è ammissibile il recesso/disdetta nei rapporti a tempo indeterminato.

  • art. 1373 c.c.

    È applicabile, per analogia di principio, al recesso dal contratto/accordo collettivo a tempo indeterminato, come causa ordinaria di estinzione del vincolo.

  • art. 1375 c.c.

    Il recesso deve comunque collocarsi nel quadro della buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi, senza specifica rilevanza decisoria autonoma nel provvedimento.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi, senza specifica rilevanza decisoria autonoma nel provvedimento.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi, senza specifica rilevanza decisoria autonoma nel provvedimento.

  • art. 2099 c.c.

    Esclusa l'applicabilità alla fattispecie come fonte di un diritto retributivo all'agevolazione tariffaria.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo ai fini della qualificazione del beneficio.

  • art. 36 Cost.

    La Corte esclude che l'agevolazione tariffaria fosse soggetta al canone di proporzionalità e sufficienza retributiva, perché non costituiva corrispettivo della prestazione lavorativa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 46 DPR n. 597/73

    Richiamato nei motivi, senza rilievo decisorio autonomo nel testo.

  • art. 1 L. n. 153/1969

    Richiamato nei motivi, senza rilievo decisorio autonomo nel testo.

  • art. 12 L. n. 153/1969

    Richiamato nei motivi, senza rilievo decisorio autonomo nel testo.

  • art. 33 CCNL 21 febbraio 1989

    Disposizione collettiva richiamata per la disciplina dell'agevolazione tariffaria mantenuta per alcuni lavoratori già in servizio alla data del 30 giugno 1996.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • L'agevolazione tariffaria prevista dalla contrattazione collettiva non è automaticamente qualificabile come voce retributiva: occorre verificare se sia effettivamente correlata alla qualità o quantità della prestazione lavorativa; in difetto, resta un beneficio di fonte collettiva, non soggetto all'art. 36 Cost.
  • I diritti quesiti nel rapporto di lavoro si formano solo quando la posizione sia già entrata nel patrimonio del lavoratore come effetto di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita; non si consolidano mere aspettative al mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
  • La successione di contratti collettivi può sostituire la precedente disciplina anche in peius per il futuro, salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia o il diritto sia già definitivamente acquisito dal singolo lavoratore.
  • Un accordo collettivo a tempo indeterminato non può vincolare perpetuamente le parti: il recesso o la disdetta sono in linea di principio ammissibili, purché esercitati nel rispetto di buona fede e correttezza.
  • In sede di legittimità, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado (doppia conforme), salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico quale affermazione in diritto della sentenza impugnata contrasti con la norma invocata e con la sua interpretazione consolidata.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.