Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, già inquadrato presso un ministero in area B3 Super, era transitato su sua domanda presso un ente pubblico di ricerca, dove era stato inizialmente collocato in via provvisoria al VI livello del comparto EPR in attesa del definitivo reinquadramento. Nelle more, l'ente aveva bandito una selezione interna per progressioni dal livello VIII al IV; il dipendente aveva chiesto di esservi ammesso. La commissione di inquadramento gli attribuì poi il V livello con decorrenza retroattiva, ma l'ente lo escluse dalla selezione per il passaggio al IV livello ritenendo mancante il requisito quinquennale di anzianità nel livello inferiore. Il lavoratore agì in giudizio chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione e il risarcimento delle conseguenze patrimoniali, e in appello ottenne il riconoscimento dell'illegittimità della sua esclusione e la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive maturate. In cassazione l'ente dedusse: 1) violazione dei criteri ermeneutici e della disciplina collettiva sull'anzianità utile, sostenendo che il servizio pregresso presso il ministero dovesse valere solo al 20% e quindi non bastasse a integrare il quinquennio nel livello V; 2) ultrapetizione, perché la corte d'appello avrebbe attribuito il IV livello pur essendo stata chiesta solo la condanna al risarcimento; 3) eccesso di potere giurisdizionale, assumendo che il giudice si fosse sostituito alla PA nella selezione; 4) violazione delle norme sul danno da perdita di chance e sull'art. 1226 c.c., per avere liquidato il danno come se il bene della vita fosse stato conseguito; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina collettiva, per avere fondato la decisione su un giudizio soggettivo di certezza anziché su prova; 6) nullità della motivazione per asserita illogicità/apparenza. La Corte ha respinto tutte le censure: ha ritenuto corretta l'interpretazione della clausola collettiva, chiarendo che il comma 2 dell'art. 7 CCNL EPR si riferisce alle successive selezioni e non alla prima selezione dopo il reinquadramento; ha escluso l'ultrapetizione perché la decisione di merito, letta correttamente, aveva natura risarcitoria e non costitutiva; ha escluso qualsiasi invasione della discrezionalità amministrativa; ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance, osservando che il giudice aveva valutato la probabilità elevata di promozione sulla base di elementi concreti (posti disponibili, numero dei candidati, titoli e valutazioni del lavoratore); ha dichiarato inammissibile la censura che mirava a rivalutare il fatto e infondata quella sulla motivazione, reputando il riferimento alla "certezza" privo di decisività perché usato in senso relativo e ai soli fini della quantificazione del danno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente pubblico di ricerca. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto illegittima l'esclusione del lavoratore dalla selezione interna e aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in misura parametrata alle differenze retributive che sarebbero maturate in caso di promozione. La Corte ha però precisato, correggendo la motivazione della sentenza d'appello ex art. 384, comma 4, c.p.c., che non si trattava di attribuzione giudiziale del IV livello né di una tutela in forma specifica, ma di una liquidazione risarcitoria del pregiudizio subito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della vicenda e per l'esito discordante dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la disciplina collettiva relativa ai servizi pregressi e alle selezioni interne.
art. 1363 c.c.
richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica delle clausole del CCNL.
art. 7, comma 2, CCNL EPR
la Corte lo interpreta come norma di favore applicabile alle successive selezioni e non alla prima selezione successiva al reinquadramento; riconosce solo il 20% delle anzianità eccedenti ai fini delle selezioni ulteriori.
art. 7, comma 1, CCNL EPR
impone, per la prima selezione, l'applicazione delle disposizioni vigenti per il personale del comparto, con pieno riconoscimento del servizio prestato nell'ente di provenienza come equivalente a quello svolto presso l'ente di destinazione.
art. 112 c.p.c.
esclusa la sua violazione perché la sentenza d'appello non ha pronunciato ultra petita, ma si è mantenuta nell'ambito della domanda risarcitoria.
art. 4, comma 2, L. 2248/1865, all. E
richiamato dalla parte ricorrente per denunciare un supposto eccesso di potere giurisdizionale; la Corte esclude che vi sia stata sostituzione del giudice alla PA.
art. 360, comma 1, c.p.c.
richiamato per la tipologia dei motivi di ricorso; la Corte osserva che alcune censure sono, in sostanza, dirette a ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 2058 c.c.
la Corte precisa che è norma relativa alla responsabilità aquiliana e che, nel rapporto di lavoro contrattualizzato, non è il riferimento corretto per una tutela risarcitoria da inadempimento.
art. 1453 c.c.
indicato come corrispondente, nel sistema della responsabilità contrattuale, all'azione di adempimento e alla condanna all'esatto adempimento della prestazione dovuta.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
indicato come base normativa per i poteri del giudice nel pubblico impiego contrattualizzato; la Corte precisa che il giudice può adottare i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ma non sostituirsi alla PA nelle scelte discrezionali non consentite.
art. 1226 c.c.
la Corte ritiene legittima la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance, inclusa la valutazione che la probabilità di esito negativo fosse trascurabile.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude la violazione della norma sull'onere della prova, affermando che il giudice di merito ha ritenuto assolto, con prova anche presuntiva, l'onere del dipendente sul danno e sul nesso causale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la Corte esclude il vizio di motivazione apparente, rilevando che la decisione contiene una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 384, comma 4, c.p.c.
la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla sul punto, perché l'errore non era decisivo.
art. 97 Cost.
richiamato come parametro dei principi di imparzialità e buon andamento cui devono conformarsi le procedure di selezione nel pubblico impiego.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'interpretazione delle clausole collettive sui servizi pregressi e sulle progressioni di carriera deve distinguere tra regole per il primo inquadramento e regole per le selezioni successive; una norma di favore che riconosce solo parzialmente l'anzianità pregressa non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
- Se il giudice di merito accerta l'illegittima esclusione di un dipendente da una procedura selettiva, la tutela può essere solo risarcitoria quando non ricorrano i presupposti per un attribuzione giudiziale diretta del bene della vita; l'eventuale riferimento al livello superiore serve soltanto come parametro per la quantificazione del danno.
- Nel danno da perdita di chance, il danneggiato deve provare il nesso causale tra l'inadempimento datoriale e la concreta probabilità di conseguire il risultato favorevole; non occorre la prova della certezza dell'esito della selezione, essendo sufficiente una probabilità elevata e seria.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. può avvenire assumendo come parametro il valore economico del risultato perduto quando il giudice ritenga, sulla base di elementi concreti, che la possibilità di esito sfavorevole fosse remota.
- Non integra ultrapetizione la sentenza che, pur usando espressioni improprie, resti sostanzialmente nell'alveo della domanda risarcitoria e non attribuisca costitutivamente il bene della vita richiesto.
- In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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