Cassazione Civile, Ordinanza n. 20286/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività come operatore di esercizio presso la sede di Palermo per più periodi, in forza di una pluralità di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con due società. In primo grado era stata accertata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una delle società, con decorrenza dal 20.5.2015, e riconosciuta un’indennità risarcitoria, mentre le domande verso l’altra società erano state rigettate. La Corte d’appello ha poi riformato integralmente la decisione, ritenendo che il contratto del 19.5.2015 fosse stato tempestivamente depositato e che l’impugnazione di tale ultimo contratto non potesse estendersi automaticamente ai contratti precedenti, i quali erano scaduti oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla legge. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione dell’art. 1 L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 L. n. 183/2010, dell’art. 2966 c.c. e dell’art. 24 Cost., nonché dell’art. 39 D.lgs. n. 81/2005, sostenendo che, quando i contratti si succedono continuativamente senza intervalli significativi, l’impugnativa stragiudiziale dell’ultimo contratto dovrebbe estendersi anche ai rapporti antecedenti non impugnati nei 60 giorni dalla loro scadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non fondato l’unico motivo di ricorso. Ha precisato che la censura relativa all’art. 39 D.lgs. n. 81/2015 era inconferente, perché tale disciplina è entrata in vigore il 25 giugno 2015 e si applica solo ai contratti stipulati sotto la sua vigenza, mentre il contratto rilevante nel caso era del 19.5.2015. Nel merito, la Corte ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui la decadenza introdotta dall’art. 32 L. n. 183/2010 si applica anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima dell’entrata in vigore della legge, senza violare l’art. 24 Cost. o le fonti convenzionali richiamate, perché la disciplina incide sui poteri di impugnazione e non sul fatto generatore del diritto. Ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile ogni ulteriore questione, non esaminata nei gradi di merito, relativa a un abusivo ricorso alla somministrazione o alla frode alla legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina decadenziale; la Corte lo considera nel quadro della normativa sull’impugnazione dei contratti a termine/somministrazione.
comma 4; comma 1-bis; comma 5
La decadenza per l’impugnazione si applica anche ai contratti di somministrazione a termine cessati o stipulati prima dell’entrata in vigore della legge; la nuova disciplina opera ex nunc e non viola il diritto di difesa, essendo stata prevista una proroga in sede di prima applicazione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla decadenza; non viene valorizzato autonomamente nella motivazione di rigetto.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che l’introduzione del nuovo termine di decadenza comprima illegittimamente il diritto di difesa, in ragione del congruo termine di conoscibilità della disciplina.
Ritenuto non pertinente perché entrato in vigore il 25 giugno 2015 e applicabile solo ai contratti stipulati sotto la sua vigenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
La Corte richiama il principio di irretroattività, osservando che la nuova disciplina non modifica il fatto generatore del diritto ma solo i poteri e le facoltà di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di somministrazione di lavoro a termine, la decadenza per l’impugnazione introdotta dall’art. 32 L. n. 183/2010 si applica anche ai rapporti cessati o stipulati prima della sua entrata in vigore, perché la norma regola i poteri di impugnazione e non il fatto costitutivo del diritto.
- L’impugnazione stragiudiziale di un contratto di somministrazione non si estende automaticamente ai contratti precedenti, anche se tra loro ravvicinati o continuativi, se tali rapporti autonomi non sono stati impugnati nei termini di decadenza previsti dalla legge.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di profili di abusivo ricorso alla somministrazione o di frode alla legge è inammissibile quando si tratta di questioni nuove non esaminate nei gradi di merito.
- La nuova disciplina decadenziale non viola l’art. 24 Cost. quando assicura un termine ragionevole e conoscibile per l’esercizio dell’impugnazione.
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